Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Tardive/Supertardive

  • Umberto Di Pede

    MATERA
    13/01/2016 10:58

    Tardive/Supertardive

    Buongiorno,
    in data 19.11.2015 ho ricevuto dall'Ufficio Legale INPS (a mezzo pec) istanza per insinuazione tardiva di credito nel passivo del fallimento. Tale richiesta riguarda contributi fondo pensioni lavoratori dipendenti ex Enpals. Faccio presente che lo stato passivo delle domande tempestive è stato reso esecutivo in data 03.12.2014 e lo stato passivo delle domande tardive è stato reso esecutivo in data 03.12.2015. Considerando che come prova del credito l'Inps ha prodotto un documento dell'Inps gestione ex Enpals del 30.06.2014 (data ampiamente anteriore sia all'esecutività dello stato passivo delle domande tempestive 03.12.2014 e sia dello stato passivo delle domande tardive 03.12.2015). A me non sembra che l'Inps rientri nel caso previsto del 4° comma dell'art. 101 l.f. ovvero "le domande tardive sono ammissibili se l'istante prova che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile".
    Pertanto chiedo se posso considerare tale richiesta come domanda ultratardiva o rigettarla. Nel caso di risposta affermativa mi consigliate di inviare una istanza al G.D. chiedendo di fissare una ulteriore udienza, mentre in caso di risposta negativa dovrei comunicare all'Inps il rigetto?
    Grazie
    Dott. Umberto Di Pede Matera
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      13/01/2016 20:17

      RE: Tardive/Supertardive

      Da quanto capiamo dalla sua domanda, lo stato passivo avente ad oggetto l'esame delle domande tempestive (che è quello che conta) è stato dichiarato esecutivo in data 3.12.2014 e l'Inps le trasmesso domanda di insinuazione tardiva in data 19.11.2015. Questa domanda, quindi, le è pervenuta entro l'anno dalla chiusura dello stato passivo, per cui si tratta di domanda tardiva in forza del disposto del primo comma dell'art. 101, per il quale "Le domande di ammissione al passivo di un credito, di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, trasmesse al curatore oltre il termine di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la verifica del passivo e non oltre quello di dodici mesi dal deposito del decreto di esecutivita' dello stato passivo sono considerate tardive". Il quarto comma dell'art. 101 tratta delle domande super tardive, ossia quelle presentate dopo la scadenza dell'anno dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo e solo per l'ammissibilità di queste il creditore deve fornire la prova che il ritardo e' dipeso da causa a lui non imputabile.
      Bisogna quindi fissare una nuova udienza per l'esame della tardiva dell'Inps (ove non sia stato fatto un programma delle udienze) e valutare la stessa come ha valutato le altre domande tempestive, proponendo o non l'ammissione a seconda di ciò che ritiene documentato.
      Zucchetti SG srl