Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

conai

  • Daniela De Marchi

    Santo Stefano di Zimella (VR)
    09/06/2015 17:54

    conai

    Come mi comporto con l ammissione del credito conai come posso verifocarlo grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      09/06/2015 20:11

      RE: conai

      Per il Tribunale di Milano 26.6.2006 (che può leggere per esteso nella Rivista Il Fallimento 2007, 340) "Il credito del CONAI per il c.d. contributo ambientale non è assistito da alcun privilegio".
      Condividiamo tale soluzione perché, come precisato anche dalla Corte Appello Milano 19 settembre 2007, l'art. 10, comma 2, l. n. 93 del 2001, modificando l'art. 41, comma 6, D.lg. n. 22 del 1997, ha attribuito expressis verbis al CONAI la "personalità di diritto privato".
      Ciò significa che la citata legge finisce per parificare il CONAI ai consorzi di filiera che, in quanto soggetti indiscutibilmente agenti iure privatorum, hanno una struttura privatistica e sono sottratti al controllo contabile della Corte dei Conti, posto che ad essi lo Stato non contribuisce in via ordinaria; circostanza sintomatica, questa, in senso inverso rispetto al passato, della novellata volontà legislativa di non considerare più il CONAI come un organo "indiretto" della p.a., ovvero come concessionario del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti.
      Questa era una nostra risposta del 2010.
      Successivamente il Tribunale di Firenze 29 maggio 2012, ha ritenuto che Conai è creditore privilegiato in quanto concessionario ex lege del pubblico servizio di raccolta (differenziata) dei rifiuti di imballaggio e quindi "organo indiretto della P.A.", tant'è che il contributo ambientale Conai serve al finanziamento delle funzioni pubblicistiche del consorzio e quindi ha "natura equiparabile a quella" di un tributo indiretto godente del privilegio speciale ex art. 2758 c.c.
      Infine è intervenuta la Cassazione (Cass. 6 novembre 2013, n. 24970) per la quale, invece, "l'art. 2758, comma 1, cod. civ. prevede un privilegio speciale mobiliare per il credito dello Stato per tributi indiretti. Il contributo ambientale Conai, diversamente, non è dovuto allo Stato, né configura un tributo indiretto. Infatti, la differenza fra tributi diretti e indiretti consiste in ciò, che i primi colpiscono direttamente il reddito o il patrimonio del contribuente, i secondi colpiscono atti giuridici o materiali quali manifestazioni indirette o mediate di capacità contributiva. Il contributo Conai, legato alla produzione di imballaggi e parametrato alla quantità, al peso e alla tipologia del materiale di cui essi sono costituiti (D. Lgs. 30 aprile 2006, n. 152, art. 224, comma 3, lett. h), non è il segno indiretto di una capacità reddituale, bensì il segno diretto della immissione nell'ambiente di rifiuti di un certo tipo".
      In sostanza noi ammetteremmo il credito per contributo Conai in chirografo.
      Zucchetti SG Srl