Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

insinuazione al passivo da parte del socio di srl che ha fatto ingenti prelevamenti per cassa

  • Lucia Borelli

    Forlì (FC)
    23/05/2015 13:35

    insinuazione al passivo da parte del socio di srl che ha fatto ingenti prelevamenti per cassa

    Buonasera, il caso pratico in questione da sottoporvi e questo.
    il socio x ex amministratore di srl fallita nel 2015 che ha chiuso a saldo e stralcio con capitale proprio la posizione debitoria della srl fallita nell'anno 2014 e che nello stesso anno e nei due precedenti prelevamenti per cassa registrati erroneamente in bilancio sotto la voce prelevamento socio/ X per una cifra altamente superiore a quella versata per la chiusura degli istituti di credito; dopo il fallimento fa istanza di insinuazione al passivo per la cifra versata a saldo e stralcio alle banche. Il Curatore ipotizza l'esclusione di detto credito; cosa ne pensate?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      25/05/2015 18:02

      RE: insinuazione al passivo da parte del socio di srl che ha fatto ingenti prelevamenti per cassa

      Se abbiamo bel capito, il socio in questione ha sistemato la posizione con le banche con danaro proprio, sborsando 100 ed ha poi prelevato dalle casse della società una somma superiore, ipotizziamo di 180, registrandola come prelevamento socio, e non come rimborso anticipazione o simili.
      Se è così, pensiamo che la fattispecie possa rientrare nella previsione dell'art. 2467 c.c.; invero, tale norma deve applicarsi a qualsiasi forma di sostegno finanziario del socio alla società, anche indiretto, che implichi un suo diritto alla restituzione, posto che la dizione del secondo comma della stessa parla di "finanziamenti in qualsiasi forma effettuati", per cui anche quelli fatti dal socio per pagare debiti della società possono essere considerati finanziamenti e, di conseguenza, i prelevamenti effettuati possono essere considerati rimborsi. In applicazione della citata norma, quindi, se i finanziamenti (pagamento delle banche) è avvenuto in un momento in cui la società era già in crisi, come meglio definita dal secondo comma dell'art. 2467 c.c., e il rimborso (prelevamenti di cassa) è avvenuto nell'anno precedente alla dichiarazione di fallimento della società, tale prelevamento va restituito alla società. Quanto meno, va restituita la differenza tra quanto sborsato per sistemare la posizione con le banche, (100 dell'esempio) e quanto prelevato per il rimborso (180); ossia il socio dovrebbe restituire quanto meno 80 alla società ed ora alla curatela, per cui ci sembra corretta la tesi del curatore di non ammettere al passivo il socio per la somma versata a saldo e stralcio della posizione delle banche.
      Tutto ciò ovviamente sulla premessa che possa essere applicato l'art. 2467 c.c. e che ricorrano le condizioni indicate da tale norma.
      Zucchetti SG Srl