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ammissione spese legali di intervento nella procedura esecutiva mobiliare e immobiliare ante fallimento

  • Francesca Ziliani

    Milano
    29/09/2016 18:19

    ammissione spese legali di intervento nella procedura esecutiva mobiliare e immobiliare ante fallimento

    Un lavoratore dipendente ha richiesto, in applicazione dell'art. 2749 c.c., il riconoscimento del privilegio che assiste il credito principale ex art. 2751 bis comma 1 cc anche sulle spese legali sostenute sia nella procedura esecutiva mobiliare (dalla quale ha ottenuto un ricavo parziale del credito spettante) sia per l'intervento nella procedura esecutiva immobiliare (tentativi di vendita immobili infruttuosi). E' corretto estendere il privilegio ex art. 2751 bis comma 1 cc a tutte le spese legali sopradescritte? Grazie.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      30/09/2016 19:44

      RE: ammissione spese legali di intervento nella procedura esecutiva mobiliare e immobiliare ante fallimento

      Sull'estensione del privilegio (generale) di cui all'art. 2751bis n. 1 c.c. alle spese per l'intervento nell'esecuzione immobiliare non avremmo dubbi in quanto espressamente l'art. 2749 c,c, estende il privilegio accordato al redito anche alle "spese ordinarie per l'intervento nel giudizio di esecuzione". Molti dubbi avremmo a seguire la stessa linea per la spesa per l'esecuzione mobiliare perché qui l'esecuzione è stata promossa proprio dal dipendente, il quale per le spesse affrontate nel giudizio esecutivo mobiliare gode del prioritario privilegio (speciale) di cui all'art. 2755 c.c.. Questo, ove il o i beni pignorati siano stati mantenuti nel patrimonio del debitore , ed ivi si trovino all'atto del fallimento, consente la soddisfazione del creditore procedente quasi in prededuzione, considerato che quello di cui all'art. 2755 c.c. è il privilegio di massimo grado; se, invece, come pare sia accaduto nel caso, . il o i beni pignorati sono stati liquidati nell'esclusivo interesse del procedente che sul ricavato ha trovato soddisfazione, all'atto dell'assegnazione della somma il giudice dell'esecuzione ha già disposto sulle spese, per cui il primo credito liquidato in quella sede dovrebbe essere stato proprio quello per spese. Se ciò non è stato fatto e il ricavato è stato attribuito al dipendente a soddisfazione del suo credito di lavoro o comunque il ricavato dall'esecuzione non è stato sufficiente neanche a pagare le spese dell'esecuzione, il credito per dette spese dovrebbe essere ammesso in chirografo nell'attuale fallimento, essendo il privilegio ex art. 2755 c.c. di carattere speciale che grava sui beni oggetto dell'esecuzione che non fanno parte del patrimonio fallimentare.
      Tutto ciò, a meno non si ritenga che il legislatore, quando ha parlato nell'art. 2749 c.c. di spese per l'intervento nel processo di esecuzione non abbia inteso fare riferimento a qualsiasi partecipazione dell'istante alla fase esecutiva, ma una tale interpretazione poco ci convince proprio perché le spese per l'esecuzione sono assistite da altro privilegio prioritario, con gli esiti accennati.
      Zucchetti SG srl