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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
IMU
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Valerio Nicosia
Verona02/11/2015 12:32IMU
Ho ricevuto istanza di insinuazione al passivo da parte di un Comune per il mancato pagamento dell'IMU da parte della Società fallita, con riferimento a diversi immobili di proprietà della stessa, per gli anni antecedenti alla dichiarazione di fallimento.
L'importo è stato richiesto in via privilegiata senza indicazione alcuna del grado di privilegio. Mi stavo chiedendo se detta imposta debba essere riconosciuta in via privilegiata e se sì in quale grado oppure se debba essere declassata al chirografo?
Nella stessa domanda il Comune chiede, in chirografo, un importo a titolo di sanzioni e di interessi. Devono essere riconosciuti?
Grazie
Valerio Nicosia-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza02/11/2015 19:03RE: IMU
Il credito per IMU gode del privilegio generale di cui all'art. 2752, ult. comma c.c., e quindi trova collocazione al 20° grado. Nella nostra tabella dei privilegi lo trova Prg. 46, Prefer. G20.1, Gen. Crediti degli Enti locali per imposte, tasse e tributi previsti dalla legge per la finanza locale e dalle norme relative ai diritti sulle pubbliche affissioni ex art. 2752, co. 3, c.c. Se vi sono stati ritardi nel pagamento sono dovute le sanzioni che, correttamente, sono state chieste in chirografo.
Zucchetti SG srl
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Alessandro Bartoli
Citta' di Castello (PG)11/11/2015 18:40RE: RE: IMU
Buonasera,
concordo sulla classificazione in chirografo delle sanzioni per ritardato pagamento dell' Imu.
Perplessità mi sorgono in relazione alla applicazione dell' art. 2749 c.c. agli interessi maturati sul debito imu non pagato, ovviamente secondo quanto disposto da quest' ultimo (interessi dell' anno in corso alla data del pignoramento e quello precedente). Tali importi seguono il privilegio del tributo oppure anche questi vanno in chirografo come le sanzioni ?
Ringrazio.
Alessandro Bartoli-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza12/11/2015 20:14RE: RE: RE: IMU
La norma che regola il trattamento nel fallimentodegli interessi generati dai crediti privilegiati è quella di cui all'art. 2749 c.c. (come integrata dalla modifica dell'ult. parte dell'art. 54 l.f.), per cui nei limiti consentiti dalla norma civilistica va riconosciuto agli interessi il privilegio che assiste il credito per captale.
Zucchetti SG srl
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Alberto Pisarro
Cazzago di Pianiga (VE)02/03/2021 17:36RE: RE: IMU
perché le sanzioni in chirografo? -
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza02/03/2021 19:55RE: RE: RE: IMU
Perché il terzo comma dell'art. 2752 c.c. stabilisce che "Hanno lo stesso privilegio, subordinatamente a quello dello Stato, i crediti per le imposte, tasse e tributi dei comuni e delle province previsti ….", e non parla delle sanzioni, a differenza, ad esempio del primo comma per il quale "Hanno privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello Stato per le imposte e le sanzioni dovute secondo le norme in materia di imposta sul reddito…" o del secondo comma, che attribuisce privilegio generale sui mobili del debitore ai "crediti dello Stato per le imposte, le pene pecuniarie e le soprattasse dovute secondo le norme relative all'imposta sul valore aggiunto".
Zucchetti Sg srl
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