Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Urgente-Riconoscimento spese legali ed interessi al privilegio

  • Giampiero Favalli

    lovere (BG)
    16/02/2016 17:52

    Urgente-Riconoscimento spese legali ed interessi al privilegio

    In una insinuazione al passivo le spese di protesto di 2 cambiali,oltre all'onorario dell'avvocato ed agli interessi sulle medesime,antecedenti alla dichiarazione di fallimento,come vanno riconosciute?
    La prima cambiale ha prodotto procedura esecutiva mobiliare con successo;le spese legali qui relative come vanno riconosciute?
    La seconda cambiale non ha prodotto procedura esecutiva ,in quanto è intervenuto il fallimento.In questo caso come si tratta l'onorario del legale?
    Da ultimo sono presenti spese di ricorso per D.I. immediatamente esecutivo emesso dal Tribunale,che procurava un pignoramento presso terzi negativo,con tasse pagate.
    Quest'ultima fase monitoria e la tassa come vanno riconosciute?
    La mancanza di documenti di note o fatture dell'avvocato,ma l'esposizione di tali spese nei documenti di cui sopra e riassunte in insinuazione, non compromettono il loro riconoscimento in generale?.Vi ringrazio moltissimo e se potrete essere tempestivi ve ne sarò grato.Cordialmente.dr.Giampiero Favalli
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      17/02/2016 18:32

      RE: Urgente-Riconoscimento spese legali ed interessi al privilegio

      Il principio generale da cui muovere è che le spese giudiziali che godono di un privilegio sono solo quelle fatte per atti conservativi o per l'espropriazione di beni mobili (art. 2755 c.c.) o immobili (art. 2770 c.c.) nell'interesse comune dei creditori, per cui, con riferimento all'esecuzione, sono privilegiate le spese del giudizio esecutivo, che inizia con il pignoramento, che siano state utili per la massa dei creditori, nel senso che attraverso il pignoramento si è impedito che il debitore potesse disperdere il suo patrimonio. Conseguenza di tanto è che non godono di alcun privilegio le spese antecedenti il pignoramento (neanche quelle del precetto), le spese per procurarsi il titolo esecutivo giudiziario (decreto ingiunti, sentenza o altro che abbia efficacia esecutiva) le spese necessarie per rendere esecutivo un titolo (il protesto o altro). Una volta effettuato il pignoramento, le spese di questo e successive godono del privilegio ove, come detto, siano state nell'interesse dei creditori, per cui rimangono chirografarie le spese sostenute per un pignoramento negativo, come di un pignoramento su bene già pignorato, e così via, in quanto prive di utilità per i creditori.
      Applicando questi principi alle sue domande , ne discende:
      In una insinuazione al passivo le spese di protesto di 2 cambiali, oltre all'onorario dell'avvocato ed agli interessi sulle medesime, antecedenti alla dichiarazione di fallimento, come vanno riconosciute? In chirografo
      La prima cambiale ha prodotto procedura esecutiva mobiliare con successo; le spese legali qui relative come vanno riconosciute? In chirografo fino al pignoramento, col privilegio ex art. 2755 c.c. dal pignoramento in poi.
      La seconda cambiale non ha prodotto procedura esecutiva, in quanto è intervenuto il fallimento.In questo caso come si tratta l'onorario del legale? In chirografo.
      Da ultimo sono presenti spese di ricorso per D.I. immediatamente esecutivo emesso dal Tribunale, che procurava un pignoramento presso terzi negativo, con tasse pagate. Quest'ultima fase monitoria e la tassa come vanno riconosciute? Tutto in chirografo.
      Per quanto attiene all'ultima questione circa la mancanza di fattura dei legali, se dalla documentazione prodotta risulta che le parti si siano avvalsi di detti legali, la relativa spesa va riconosciuta, anche se chi si insinua non ha ancora effettuato il pagamento o il suo avvocato non ha emesso fattura, che dovrà afare al momento del pagamento.
      Zucchetti SG srl
      • Giampiero Favalli

        lovere (BG)
        17/02/2016 18:38

        RE: RE: Urgente-Riconoscimento spese legali ed interessi al privilegio

        Ringrazio molto.Cordialità.
      • Marco Benelli

        San Giovanni Valdarno (AR)
        29/01/2017 10:13

        RE: RE: Urgente-Riconoscimento spese legali ed interessi al privilegio

        Chiedo una precisazione ulteriore in merito al D.I. immediatamente esecutivo:

        per il riconoscimento delle spese legali legate a quest'ultimo, sebbene al D.I. sia seguita da un'attività di pignoramento, se il creditore non produce il decreto di esecutività ex 647 cpc, è possibile che vengano escluse le spese legali del D.I., ma vengano ammesse le spese legali legate al pignoramento?

        Grazie.
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          30/01/2017 19:30

          RE: RE: RE: Urgente-Riconoscimento spese legali ed interessi al privilegio

          Giusto il suo dubbio perché nella risposta precedente l'argomento della definitività del decreto ingiuntivo non veniva affrontato. Se si tocca questo argomento, si entra in un terreno abbastanza minato. Invero, a fronte delle numerose sentenze che hanno ribadito che il decreto ingiuntivo non dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 647 cpc prima della dichiarazione di fallimento dell'ingiunto è tamquam non esset, la S. Corte con la sentenza n. 2112 del 31/01/2014, ha affermato che "Le spese della procedura esecutiva e le spese che rappresentano un accessorio di legge delle spese processuali sono a carico del debitore, e devono essere ammesse al passivo del suo fallimento, anche quando alla procedura non sia opponibile il titolo in base al quale è stata promossa l'esecuzione", con riferimento all'ipotesi di un decreto ingiuntivo non opposto e non dichiarato definitivamente esecutivo ex art. 647 prima del fallimento dell'ingiunto.
          Ci permettiamo di dissentire da questa soluzione, peraltro priva di motivazione, in quanto se, come afferma la stessa sentenza, "il decreto ingiuntivo acquista efficacia di giudicato sostanziale solo a seguito della dichiarazione di esecutività ai sensi dell'art. 647 c.p.c- e, dunque, è inopponibile alla massa dei creditori concorsuali se non dichiarato esecutivo prima della sentenza dichiarativa di fallimento", questo titolo è, come ha sempre detto la Cassazione, tamquam non esset pèer la massa, sicchè anche le spese per ottenere il decreto come quelle dell'esecuzione effettuata sulla base di tale titolo non possono essere opposte al fallimento. Il fallimento del debitore non consente più la dichiarazione di esecutività ex art. 647 cpc né, se fosse stata proposta opposizione, che si arrivi a sentenza, essendo divenuto improcedibile il giudizio di opposizione, per cui ci riesce difficile immaginare che restino salve le spese effettuate sulla base di un titolo che non potrà più acquistare efficacia di giudicato.
          Venendo, quindi, alla sua domanda, riteniamo il creditore, in mancanza del decreto di esecutività ex 647 cpc ante fallimento, non possa vedersi riconosciute le spese legali del D.I., e neanche quelle legate al pignoramento.
          Zucchetti Sg srl
          • Marco Benelli

            San Giovanni Valdarno (AR)
            31/01/2017 11:46

            RE: RE: RE: RE: Urgente-Riconoscimento spese legali ed interessi al privilegio

            Grazie per l'esaustiva argomentazione. Colgo l'occasione per estendere la questione: nel caso in esame detto creditore è altresì colui che ha presentato istanza di fallimento della società in oggetto, documentando il proprio titolo con il decreto ingiuntivo e gli atti legati al pignoramento (ripeto: senza produrre al Curatore alcuna evidenza materiale del decreto di esecutività suddetto).

            Il Creditore ha quindi presentato richiesta di ammissione in chirografo delle spese legali per l'attività legata all'istruttoria prefallimentare.

            Ho riscontrato che le spese legali dovute per l'istanza di fallimento sono da ammettere in chirografo, tuttavia domando il Vostro parere se la mancata produzione del suddetto decreto di esecutività del D.I. in sede di esame di stato passivo, possa far emergere l'inopponibilità nei confronti della procedura anche del diritto alle spese legali riferibili all'istanza di fallimento.
            • Zucchetti Software Giuridico srl

              Vicenza
              31/01/2017 20:08

              RE: RE: RE: RE: RE: Urgente-Riconoscimento spese legali ed interessi al privilegio

              No. La mancanza della esecutività del decreto ingiuntivo ante fallimento può far ritenere il decreto come non esistente e quindi non riconoscere le spese collegate alla sua emissione e alle procedure successive che non possono raggiungere più il loro fine, ma nel caso della dichiarazione di fallimento l'uso del decreto- sufficiente allo scopo anche se solo provvisoriamente esecutivo- ha prodotto il suo effetto con la dichiarazione di fallimento, per cui non può essere negato il rimborso delle spese effettuate per raggiungere tale effetto, indipendentemente dalla documentazione che allo scopo è stata utilizzata.
              Zucchetti SG srl