Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

PRIVILEGIO PIGNORATIZIO

  • MARCO PAUTASSI

    SAVIGLIANO (CN)
    11/11/2016 18:42

    PRIVILEGIO PIGNORATIZIO

    Un soggetto garante fideussorio per un debito bancario della Srl fallita ha escusso il debito.
    Successivamente ha fatto ricorso per decreto ingiuntivo, divenuto provvisoriamente esecutivo, seguito da un atto di precetto e da un procedimento esecutivo per il pignoramento di un credito IVA della Srl fallita.
    Tale procedimento esecutivo è stato bloccato dal fallimento, e il soggetto si insinua chiedendo il privilegio ex art. 2755 c.c. per le spese legali sostenute per decreto ingiuntivo e per il procedimento esecutivo; ed inoltre chiede, per l'importo della garanzia fideussoria, il privilegio pignoratizio su bene mobile costituito da credito IVA.
    Si chiede:
    - il privilegio ex art. 2755 c.c. deve essere riconosciuto anche alle spese legali riferite al ricorso per decreto ingiuntivo?
    - è corretto il riconoscimento del credito pignoratizio posto che il procedimento esecutivo è stato interrotto dall'avvenuto fallimento o trattasi di chirografo?
    Ringrazio,
    cordiali saluti.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      14/11/2016 18:08

      RE: PRIVILEGIO PIGNORATIZIO

      L'art. 2755 c.c. attribuisce ai crediti per spese di giustizia "fatte per atti conservativi o per l'espropriazione di beni mobili nell'interesse comune dei creditori" un privilegio sui beni stessi (cui corrisponde per gli atti conservativi e per le espropriazioni di beni immobili l'art. 2770 c.c.). Nella specie da lei rappresentata si tratta di espropriazione (presso terzi), il privilegio in questione potrebbe assistere, quindi, i crediti per spese fatte per l'esecuzione; e poiché l'esecuzione inizia con il pignoramento, le spese fatte dal pignoramento in poi qualora le stesse siano state di qualche utilità per la massa dei creditori per aver impedito che il debitore, disponendo del bene pignorato, se ne disfacesse.
      Vanno pertanto escluse dal privilegio tutte le spese antecedenti il pignoramento quali quelle per il precetto e per il decreto ingiuntivo, che è un processo sommario di cognizione e non di esecuzione. Alle stesse spese sostenute dal precetto in poi in tanto va riconosciuto il privilegio in quanto da una verifica in concreto risulti che siano state di utilità per i creditori in quanto abbiano impedito al fallito di riscuotere il credito pignorato.
      Se abbiamo ben capito, il creditore chiede lo stesso privilegio per l'intero importo del suo credito di regresso. Se è così la domanda è chiaramente da respingere perché, come detto, l'art. 2755 c.c. tutela i crediti per le spese incontarte nello svolgimento dell'esecuzione, nel mentre il credito per il quale il creditore ha agito in via esecutiva è privilegiato o meno in relazione alla causa del credito, secondo il principio generale d cui all'art. 2745 c.c..
      Zucchetti SG srl