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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
udienza stato passivo rinviata causa covid
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Carla Camarri
ARCIDOSSO (GR)10/02/2021 12:44udienza stato passivo rinviata causa covid
Buongiorno, la presente per chiedere se, nel caso in cui lo stato passivo sia stato presentato al Giudice nel mese di ottobre 2020 ma poi ci sia stato il rinvio ad aprile 2021 della 1° udienza per la discussione dello stesso a causa del covid, riteniate che lo stato passivo di cui sarà necessario discutere ad aprile 2021 debba essere quello a suo tempo già presentato (senza le domande tardive pervenute successivamente alla data del 20/10/20, quale data inizialmente stabilita), oppure, invece, sia da predisporre nuovamente tenendo conto anche delle domande tardive pervenute successivamente e di quelle che perverranno entro i 30 giorni precedenti la data fissata per arile 2021?
Nel caso di domande tarvide, inoltre, il creditore deve per obbligo farsi assistere da un legale?-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza10/02/2021 19:57RE: udienza stato passivo rinviata causa covid
E' un problema che abbiamo affrontato più volte, che nasce dalla mancanza di una disposizione chiara dal momento che il n. 5 del primo comma dell'art. 16 l. fall. prevede che con la sentenza che dichiara il fallimento, il tribunale "assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del fallito, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza di cui al numero 4 per la presentazione in cancelleria delle domande di insinuazione", il primo comma dell'art. 93 ribadisce che "La domanda di ammissione al passivo di un credito, di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, si propone con ricorso da trasmettere a norma del comma seguente almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo" e l'art. 101 completa il cerchio precisando, al primo comma, che "Le domande di ammissione al passivo di un credito, di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, trasmesse al curatore oltre il termine di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la verifica del passivo e non oltre quello di dodici mesi dal deposito del decreto di esecutivita' dello stato passivo sono considerate tardive".
Non vi è dubbio, pertanto, che tempestive sono solo le domande trasmesse al curatore entro i trenta giorni prima dell'udienza di verifica dello stato passivo, ma nessuna norma prende in considerazione il caso che la prima udienza venga rinviata, per una ragione qualsiasi (indisponibilità del curatore o del giudice, o per effetto della epidemia in corso). L'unica norma che parla di rinvio è quella del terzo comma dell'art. 96, per la quale " Se le operazioni non possono esaurirsi in una sola udienza, il giudice ne rinvia la prosecuzione a non piu' di otto giorni, senza altro avviso per gli intervenuti e per gli assenti", che fa chiaramente riferimento alla continuazione dell'esame delle domande tempestive già iniziato e non ultimato.
Seguendo quindi alla lettera la legge, le domande a lei pervenute successivamente al trentesimo giorno antecedente la prima data fissata per l'udienza di verifica, dovrebbero essere considerate come tardive, ma a questo punto c'è da chiedersi a cosa serve un tale rigore interpretativo. In realtà lei, non avendo ancora iniziato l'esame del passivo, non ha effettuato riparti tra ottobre e oggi, né ne farà entro aprile, e l'ammissione in via tardiva, rispetto a quella tempestiva, avrebbe un rilievo solo in caso di riparto effettuato nel frattempo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 112; di modo che considerare come tempestive le domande che a stretto rigore sarebbero tardive con riferimento alla prima udienza non produce alcun pregiudizio agli altri creditori tradivi puri.
Pertanto in generale e, a maggior ragione in casi come il suo, in cui il rinvio è stato abbastanza lungo e dovuto a fattori di ordine sanitario generalizzati, considereremmo come prima udienza quella del prossimo aprile, ripresentando il progetto di stato passivo quindici giorni prima, nel quale includere tutte le domande pervenute fino a trenta giorni prima dell'udienza di aprile.
Quanto alla sua ultima domanda, l'ult. parte del secondo comma dell'art. 101 prevede che al procedimento per le domande tardive si "Si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 93 a 99", e l'art. 93 prescrive, al secondo comma, che "Il ricorso 8per l'insinuazione) può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte".
Zucchetti SG srl
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