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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
Tempestività o meno istanza ex art. 93 L.F., riproposta oltre i 60 giorni dalla data di scioglimento del contratto preli...
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Vilma Maurizio
CAVALLINO - TREPORTI (VE)21/09/2020 17:31Tempestività o meno istanza ex art. 93 L.F., riproposta oltre i 60 giorni dalla data di scioglimento del contratto preliminare ex art. 72 L.F..
Alla luce della Sentenza della Cassaz. 10.07.2019 n. 18544, che va a contestare la precedente del 28.06.2019 n.ro 17594, si chiede l'autorevole Vostro parere se il ricorso per un credito privilegiato - ex art. 2775 bis codice civile - afferente un contratto preliminare di permuta, regolarmente trascritto e con effetti della trascrizione non cessati alla data del fallimento, possa essere ammesso al passivo fallimentare in presenza di:
-una prima istanza dichiarata inammissibile in quanto il contratto era sospeso ex art. 72 L.F., in attesa delle determinazioni della curatela (subentro o meno nel contratto preliminare);
-scioglimento del contratto ad opera della curatela che ha lasciato decorrere infruttuosamente i 60 giorni concessi dal G.D. per il <<subentro o meno nel contratto preliminare>>;
-ripresentazione dell'istanza - ex art. 93 L.F. - da parte del creditore contraente dopo i 60 giorni dalla data di scadenza (decorso infruttuoso di 60 giorni) dei 60 giorni concessi dal G.D. al curatore.
Anticipatamente si ringrazia e si porgono cordiali saluti.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza21/09/2020 18:50RE: Tempestività o meno istanza ex art. 93 L.F., riproposta oltre i 60 giorni dalla data di scioglimento del contratto preliminare ex art. 72 L.F..
Lei tocca un problema molto complesso e dibattuto che consiste nello stabilire se esiste, e quale sia, un termine per la insinuazione dei crediti sopravvenuti, per tali intendendo quelli che vengono a maturare le condizioni di partecipazione al passivo fallimentare dopo la sentenza di fallimento, ivi compresi quindi i crediti prededucibili.
Secondo la prevalente giurisprudenza, tali crediti non sono soggetti all'applicazione del termine decadenziale di 12 (o 18 mesi in caso di proroga) dal deposito di esecutività dello stato passivo, ex art. 101, commi 1 e 4, l. fall., non potendosi penalizzare chi, senza sua colpa, non poteva presentare la domanda in un momento anteriore per essere i necessari presupposti fattuali maturati solo successivamente al decreto con cui il giudice delegato ha dichiarato esecutivo lo stato passivo ed anche dopo il decorso dell'anno (o diciotto mesi) da questa data; resta tuttavia da stabilire se esiste un termine a decorrere dalla cessazione dell'impedimento entro cui il creditore debba presentare la domanda (Cass. 10/07/2019, n.18544; Cass., 31/07/2015, n. 16218; Cass., 31/07/2018, n. 20310; Cass., 18/01/2019, n. 1391) Effettivamente, come lei ha rilevato, in senso contrario si è pronunciata Cass. 28 giugno 2019, n.17594, per la quale non vi sono "controindicazioni a trattare i creditori prededucibili contestati, ai fini dell'accertamento del passivo, come tutti gli altri creditori concorsuali (piuttosto che esentarli dai termini previsti dalla L. Fall., art. 101, commi 1 e 4), dal momento che da questo trattamento essi non subiscono alcun pregiudizio, potendo far valere la scusabilità del ritardo della domanda ultratardiva in ragione del momento in cui è sorto il loro credito, anche ai fini del diritto al prelievo L. Fall., ex art. 112", sicchè i crediti prededucibili, ove contestati, devono essere accertati nelle forme della verifica dello stato passivo e sono soggetti ai termini di decadenza previsti per le domande tardive dall'art. 101, commi 1 e 4, l.fall..
Si tratta, a quanto ci risulta di un precedente isolato, e la Cassazione, una volta ribadito che l'insinuazione al passivo dei crediti sorti nel corso della procedura fallimentare non è soggetta al termine di decadenza previsto dall'art. 101, commi primo ed ultimo, l.fall., ha aggiunto che la relativa domanda non è mai oggettivamente qualificabile come tardiva, mancando la possibilità di indicare un termine temporale di riferimento, per cui non si pongono mai problemi di imputabilità o meno del ritardo e non deve scontare ovviamente le conseguenze ricollegate alla tardività in senso stretto con riguardo alle modalità di soddisfazione del credito".
Quest'ultimo principio è stato poi contemperato dalla più recente giurisprudenza (Cass. 07/11/ 2019, n. 28799,), che ha ritenuto che l'inapplicabilità dell'art. 101 "non implica, però, che la possibilità di insinuazione del creditore sopravvenuto non incontri limiti temporali di sorta (se non quello indiretto rappresentato dalla sopravvenuta chiusura della procedura fallimentare), affermando che "lo spazio dell'anno - che è fissato come regola per le domande tardive dalla L. Fall., art. 101 - si mostra come la misura temporale espressiva dell'attuale sistema in materia. Con la conseguenza che le domande dei crediti sopravvenuti debbono essere presentate nel termine di un anno dal momento in cui si verificano le condizioni di partecipazione al passivo fallimentare", ove l'anno diventa il termine di portata valevole sia per le domande tardive che supertardive "non potendo riconoscersi al creditore sopravvenuto un termine più breve di quello a disposizione dei creditori preesistenti, alla luce del principio di eguaglianza e del diritto di agire in giudizio, di cui agli artt. 3 e 24 Cost." (Così Cass. n.18544/2019, cit.; Cass. 17/02/ 2020, n.3872).
Si potrebbero sollevare delle critiche a questo indirizzo in quanto si è trasformato il termine di un anno per la presentazione delle domande tardive concorsuali come limite per le domande sorte dopo la dichiarazione di fallimento, ma poiché per queste nulla è previsto, , a nostro avviso è da condividere la ricerca di un termine per contenere i tempi dell'accertamento.
Alla luce di tanto, la domanda presentata entro 60 giorni dal momento in cui è sttao eliminato il fatto che ne impediva la presentazione, deve ritenersi rituale.
Zucchetti SG srl
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