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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
Ammissione al Passivo in forza di decreto ingiuntivo
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Pierdamiano Dima
Strongoli (KR)02/01/2012 18:52Ammissione al Passivo in forza di decreto ingiuntivo
salve
l'amministratore di una srl fallita a Luglio 2011 ha emesso due decreti ingiuntivi nei confronti della fallita per crediti da lavoro.Da premettere che la società fallita è sottoposta a sequestro preventivo da circa due anni. Il ricorso per decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo è stato notificato agli amministratori giudiziari.
Tra cinque giorni devo presentare il progetto di stato passivo, mi chiedevo quali azioni devo intraprendere avverso i suddetti decreti ingiuntivi???
Devo ammettere il credito nel Progetto di stato Passivo ?-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza02/01/2012 19:43RE: Ammissione al Passivo in forza di decreto ingiuntivo
E' indispensabile conoscere la data in cu sono stati notificati i due decreti ingiuntivi.
Grazie
Zucchetti SG Srl
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Pierdamiano Dima
Strongoli (KR)04/01/2012 13:26RE: RE: Ammissione al Passivo in forza di decreto ingiuntivo
Siccome i ricorsi sono due il primo è stato notificato in data 10.12.2010, il secondo in data 12.07.2011. Entrambi sono stati notificati agli amministratori giudiziari. il fallimento è intervenuto in Luglio 2011. Cosa fare in qualità di curatore ?
Quali azioni devo intraprendere avverso i suddetti decreti ingiuntivi???
Devo ammettere il credito nel Progetto di stato Passivo ?
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza04/01/2012 19:05RE: RE: RE: Ammissione al Passivo in forza di decreto ingiuntivo
Il primo decreto ingiuntivo, essendo stato notificato in data 10.12.2010, ossia circa sette mesi prima della dichiarazione di fallimento, deve ritenersi ormai definitivo, se non è stata fatta opposizione entro 40 giorni dalla notifica, per cui costituisce titolo non modificabile e lei è tenuto ad ammettere il credito dallo stesso risultante.
Il secondo decreto, invece, essendo stato notificato in data 12.7.2011, ossia circa venti giorni prima della dichiarazione di fallimento della società ingiunta- pur ammettendo che tale dichiarazione sia intervenuta il 31.7.2011- non è divenuto definitivo e, quindi, secondo costante interpretazione è da ritenere tamquam non esset. Ciò comporta che il creditore non può servirsi di detto titolo per dimostrare il proprio credito, dal momento che il decreto è come se non esistesse, ma deve fornirne la prova del proprio credito con altri mezzi, per cui lei, come curatore, in mancanza di tale prova, lo può escludere dal passivo. Ulteriore conseguenza è che, in ogni caso- anche nel caso che il creditore dia la prova del proprio credito- non vanno riconosciute le spese liquidate nel decreto ingiuntivo.
Zucchetti SG Srl
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Pierdamiano Dima
Strongoli (KR)05/01/2012 11:03RE: RE: RE: RE: Ammissione al Passivo in forza di decreto ingiuntivo
a me non è stato notificato nulla, ma sull'istanza di ammissione al passivo si legge che il primo decreto è stato opposto per carenza di legittimazione passiva degli amministratori, il secondo è stato notificato (non si sa a chi ) e non è stato opposto.
Mi devo opporre io o devo aspettare la notifica?
Li escludo entrambi per difetto formale della notifica?
Grazie-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza06/01/2012 11:19RE: RE: RE: RE: RE: Ammissione al Passivo in forza di decreto ingiuntivo
Nella precedente risposta, avevamo detto che "Il primo decreto ingiuntivo, essendo stato notificato in data 10.12.2010, ossia circa sette mesi prima della dichiarazione di fallimento, deve ritenersi ormai definitivo, se non è stata fatta opposizione entro 40 giorni dalla notifica, per cui costituisce titolo non modificabile e lei è tenuto ad ammettere il credito dallo stesso risultante". Ora lei ci dice che è stata proposta l'opposizione, per cui, qualunque ne sia il motivo, quel decreto non è definitivo e quindi vale quanto detto per il secondo decreto.
Lei, pertanto, in quel giudizio non deve fare nulla, se non eventualmente far conoscere al giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo l'intervenuto fallimento del debitore, in modo che il giudice possa dichiarare l'interruzione del processo; poi il creditore non avrà interesse a riassumere quel processo perché, per il principio della esclusività del passivo, dovrà insinuarsi al passivo fallimentare, come ha fatto, ove dovrà dimostrare il proprio credito secondo le ordinarie regole non potendosi avvalere del titolo monitorio ottenuto che, come detto, è come se non esistesse.
A maggior ragione questo discorso vale per il secondo decreto, che è stato notificato pochi giorni prima del fallimento o addirittura non è stato notificato. E' vero che in questo caso non è stata proposta opposizione, ma, essendo il fallimento intervenuto in pendenza del termine per l'opposizione, la stessa non è più necessaria, avendo nel frattempo il decreto perso la sua consistenza.
Non capiamo, invece, la sua puntualizzazione di non aver ricevuto alcuna notifica, visto che essendo stati i decreti emessi prima del fallimento- uno addirittura sette mesi prima ed opposto- non potevano essere a lei notificati, e, comunque, la notifica a lei sarebbe stata irrilevante.
L'esclusione dei due crediti, quindi, va fatta non per difetto di notifica, ma nel merito ove i due creditori non diano la prova dei loro crediti, indipendentemente dal decreto ingiuntivo. Se ricorre questa ipotesi può utilizzare una formula del genere: "escluso il credito perché sfornito di prova, non potendosi considerare tale il decreto ingiuntivo allegato in quanto non definitivo alla data della dichiarazione di fallimento".
Zucchetti SG Srl
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Francesco Bellesia
Modena20/01/2012 20:35RE: RE: RE: RE: RE: RE: Ammissione al Passivo in forza di decreto ingiuntivo
mi intrometto nel forum. Il mio caso è analogo. Decreto ingiuntivo su fatture. La società debitrice propone opposizione ed alla prima udienza il Tribunale concede la provvisoria esecuzione. In forza di essa la creditrice notifica atto di precetto e successivamente ottiene il pignoramento di alcuni beni della società debitrice. nelle more della esecuzione la debitrice fallisce. Il giudizio di opposizione è formalmente ancora pendente in quanto non è stata dichiarata la estinzione. Come curatore non ho nessuna intenzione di riassumere il giudizio. Ora l creditrice si è insinuata al passivo per il credito recato dal DI pari alle fatture azionate, per le spese legali recate dal precetto e spese di registrazione del DI. è vero che il DI non è ancora definitivo ma nel momento in cui il curatore non riassume il giudizio esso non diventa definitivo ? o anch'esso è tamquam non esset ? Io sarei propenso ad ammettere il credito in quanto comunque recato anche dalle fatture: ho qualche dubbio sulle spese legali (onorari, diritti ed anticipazioni e CPA). -
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza23/01/2012 19:29RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Ammissione al Passivo in forza di decreto ingiuntivo
Correttamente il creditore si è insinuato al passivo perché non può più proseguire l'azione esecutiva per il divieto posto dall'art. 51 e la causa di opposizione a decreto ingiuntivo non è proseguibile nei confronti della massa, per il principio della esclusività dell'accertamento del passivo posto dall'art. 52.
Lei si pone il problema della sorte del decreto ingiuntivo per effetto della mancata continuazione del giudizio di opposizione allo stesso. Se non fosse stato dichiarato il fallimento del debitore ingiunto, indubbiamente l'estinzione (a seguito della mancata riassunzione) del giudizio di opposizione determinerebbe la definitività del decreto opposto, ma essendo intervenuto il fallimento, si realizza un effetto di cristallizzazione, per cui si considera che alla data del fallimento il titolo giudiziario non era definitivo, né può più diventarlo per iniziativa del creditore, che per far valere il suo credito nel concorso può soltanto insinuarsi al passivo.
L'unica (parziale) eccezione a questo sistema è dato dall'ipotesi che già sia intervenuta una sentenza di primo grado non ancora passata in giudicato al momento della dichiarazione di fallimento, che era regolata in passato dal comma terzo dell'art. 95 ed ora dall'art. 96, comma secondo, n. 3. Questa regolamentazione non è però applicabile al decreto ingiuntivo per la diversità del decreto ingiuntivo rispetto alla sentenza. Il primo è l'atto che inizia il giudizio di cognizione e l'opposizione non è una forma di impugnazione, ma è l'atto col quale, ad iniziativa dell'intimato, si determina l'apertura del contraddittorio e si prosegue il giudizio di primo grado iniziato, con la sola particolarità di un'inversione puramente formale delle parti; per cui l'ipotesi del fallimento del debitore-intervenuto dopo l'emissione di un decreto ingiuntivo ma nel corso del giudizio di opposizione- è equiparabile a quella del fallimento dichiarato in pendenza di un giudizio di primo grado, (e non a quello del fallimento dichiarato dopo la pronuncia di una sentenza di primo grado, cui è applicabile la fattispecie di cui all'art. 96) che diventa improcedibile nei confronti della massa se il creditore intende perseguire la realizzazione del suo credito nel fallimento.
A queste considerazioni vi è da aggiungere che la lettera della norma di cui all'art. 96 fa riferimento ai "crediti accertati con sentenza" e trattasi di una disposizione di natura eccezionale in quanto derogativa del principio della esclusività, che non ammette interpretazioni analogiche.
Di conseguenza, anche nel caso da lei prospettato il provvedimento monitorio non divenuto definitivo al momento del fallimento dell'ingiunto è tamquam non esset; per cui lei può ammettere il credito per capitale e interessi se viene fornita la prova dello stesso, senza tener conto del decreto ingiuntivo, nel mentre non deve riconoscere le spese liquidate nel decreto.
Zucchetti Sg Srl
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Francesco Bellesia
Modena11/02/2013 19:57RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Ammissione al Passivo in forza di decreto ingiuntivo
Un' altra domanda a precisazione delle precedenti. Credo di avere compreso che:
1) il giudizio di opposizione si interrompe per l'intervenuto fallimento dell'opponenente,
2) il DI, anche se provvisoriamente esecutivo, diviene tamquam non esset
3) il creditore non può riassumere il giudizio ma può solo insinuarsi al passivo per il credito capitale
La domanda è: l'ipoteca giudiziale iscritta, antecedentemente alla sentenza di fallimento, sulla base della provvisoria esecutività del DI che fine fa ? è opponibile al fallimento o anch'essa è tamquam non esset ?
Io propendo per l'inopponibilità perchè mi sembra una conseguenza delle premesse e se non erro ricordo sentenze in tal senso. Il Collega che assiste il creditore è di contrario avviso applicando il principio tipico dell'estinzione della causa di opposizione fra parti in bonis. -
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza12/02/2013 16:21RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Ammissione al Passivo in forza di decreto ingiuntivo
Le sue deduzioni sono tutte esatte, compresa quella che riguarda la inopponibilità al fallimento dell'ipoteca iscritta in forza di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo.
Il problema sulla sorte del d.i. nasce dal fatto che il vecchio art. 95, comma terzo richiedeva , nel caso il credito insinuato fosse fondato su sentenza non passata in giudicato l'impugnazione della sentenza stessa, così come del resto richiede anche l'attuale art. 96, comma primo, n. 3, che nella stessa ipotesi, consente però l'ammissione con riserva in attesa della definizione del procedimento.
Questa norma è applicabile anche al decreto ingiuntivo non definitivo al momento della dichiarazione di fallimento?
La giurisprudenza lo ha costantemente escluso facendo leva, prevalentemente, sulla natura eccezionale derogativa al principio della esclusività delle citate norme (che non ammette interpretazioni analogiche) e sulle diversità del decreto ingiuntivo non definitivo rispetto alla sentenza non passata in giudicato. Il primo è l'atto che inizia il giudizio di cognizione e l'opposizione non è una forma di impugnazione, ma è l'atto col quale, ad iniziativa dell'intimato, si determina l'apertura del contraddittorio e si prosegue il giudizio di primo grado iniziato, con la sola particolarità di un'inversione puramente formale delle parti; per cui questa ipotesi diventa equiparabile a quella del fallimento dichiarato in pendenza di un giudizio di primo grado, (e non a quello del fallimento dichiarato dopo la pronuncia di una sentenza di primo grado, cui era applicabile l'art. 95 comma 3° e ora l'art. 96. co1° n. 3) che, come è noto, diventa improcedibile nei confronti della massa se il creditore intende perseguire la realizzazione del suo credito nel fallimento e procedibile soltanto nei confronti del fallito, al solo fine di ottenere un titolo a lui opponibile dopo la chiusura del fallimento.
Di conseguenza, la sopravvenienza del fallimento del debitore nelle more del decorso del termine per la proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo o nel corso del giudizio di primo grado promosso dal debitore in opposizione a decreto ingiuntivo, comporta l'inopponibilità al fallimento del predetto decreto, anche se dichiarato provvisoriamente esecutivo, ed impone al creditore di far valere le sue ragioni in sede di ammissione al passivo; e, posto che il provvedimento monitorio è tamquam non esset, egli dovrà fornire la prova del credito e della sua consistenza in base agli elementi probatori che avrebbe portato se non avesse ottenuto il decreto ingiuntivo (tenendo anche conto che i titoli idonei ad ottenere un decreto ingiuntivo, come ad esempio l'estratto autentico dei libri contabili, non hanno la stessa efficacia probatoria in sede di ammissione).
Conseguenze di questo principio sono: (i) l'esclusione dallo stato passivo delle spese liquidate nel decreto; (ii) la caducazione nei confronti della massa degli effetti dell'iscrizione ipotecaria ottenuta dal creditore in base al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, indipendentemente dall'epoca dell'iscrizione.
L'ipoteca giudiziale iscritta in forza del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo viene, infatti, consentita in via eccezionale, come anticipazione degli effetti futuri, in considerazione della particolare attendibilità della prova del credito ed acquista la sua stabilità unicamente se il suo titolo diviene poi definitivo nei modi previsti dalla legge: rigetto, in tutto o in parte, dell'opposizione a decreto ingiuntivo (o mancata opposizione). Ne consegue che, non potendo il decreto ingiuntivo divenire definitivo nel giudizio di verificazione dello stato passivo, neppure in caso di riconoscimento del credito, non può certo conservare la sua efficacia l'ipoteca iscritta in anticipazione di un evento che, almeno nei confronti della massa, non può più verificarsi.
Zucchetti SG Srl
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Francesco Bellesia
Modena12/02/2013 19:32RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Ammissione al Passivo in forza di decreto ingiuntivo
Ringrazio per il gradito chiarimento.
Allargo il discorso partendo sempre dalla fattispecie descritta nel mio precedente quesito.
La società fallita successivamente alla iscrizione dell'ipoteca iscritta sualla base del D.I. opposto stipula un preliminare di vendita dei medesimi beni ipotecati (preliminare trascritto). Nelle clausole si menziona l'esistenza della ipoteca e la società promittente venditrice si impegna con il promittente venditore ad ottenerne la cancellazione. La domanda è:
Premesso che il D.I. non è opponibile e che anche l'ipoteca è tamquam non esset nei confronti del fallimento per i motivi da voi chiariti, qualora io intenda dare corso al preliminare e vendere il bene:
1) l'ipoteca in oggetto in tal caso rileva o essendo il titolo inefficace ai fini dell'insinuazione privilegiata/chirografaria del credito al passivo rimane tale anche nella esecuzione del contratto ? L'art. 72 L. Fall dice che il subentro nel contratto comporta l'assunzione di tutti gli obblighi del contratto ed nella fattispecie quello di cancellare l'ipoteca. L'avv. del creditore sostiene che, pertanto, in questo caso permane l'ipoteca dovendo io provvedere alla sua cancellazione da intendersi previo pagamento del debito. Mi sembra però che così argomentando si violi la par condicio ed anche il principio della caducità del DI e della ipoteca iscritta in forza di esso a seguito del fallimento intervenuto nelle more della opposizione al DI.Io propendo quindi per la inefficacia della ipoteca e pertanto avrei l'obbligo di cancellare ma non di pagare se non in via chirografaria e previa insinuazione al passivo.
2) Se è inefficace come faccio a cancellare l'ipoteca stante che il bene non viene venduto nell'ambito delle procedure competitive della procedura ma in adempimento del preliminare ?
Grazie per l'attenzione. -
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza14/02/2013 09:28RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Ammissione al Passivo in forza di decreto ingiuntivo
La domanda sub 1 trova risposta in quanto già detto in precedenza. Poiché è venuto meno il titolo su cui l'ipoteca era stata iscritta, la stessa non è più opponibile al fallimento, per cui, da un lato il creditore che aveva iscritto l'ipoteca va trattato come chirografo, e dall'altro il bene gravato non deve più ritenersi essere oggetto di ipoteca.
Problema diverso è come ottenere la cancellazione della iscrizione effettuata ed ora divenuta inefficace. L'assenso del creditore è una delle vie per arrivare allo scopo, ma questi pretende di essere soddisfatto quale ipotecario, il che, per quanto detto, non è possibile. Se il bene in questione fosse liquidato nel fallimento non vi sarebbe problema perché il giudice delegato ne potrebbe ordinare la cancellazione ai sensi dell'art. 108, ma nel caso non si è in presenza di una vendita fallimentare- alle quali soltanto è applicabile tale norma- ma si tratta di dare esecuzione ad un contratto firmato dal fallito.
Inoltre, nel caso, il promittente venditore si è impegnato a consegnare il bene libero da iscrizioni e, a questo punto, se lei subentra assume questo impegno. Per adempiere a questo, a meno che il giudice delegato non si assuma la responsabilità di disporre la cancellazione in considerazione della appurata inefficacia della ipoteca, la via più breve potrebbe essere quella di chiedere al conservatore la cancellazione dell'iscrizione alla luce della ammissione in via chirografaria del creditore ipotecario; il conservatore rifiuterà sicuramente e lei può proporre reclamo al tribunale ai sensi dell'art. 2888 c.c.. Se questa via non ha esito pensiamo che debba convenire in giudizio il creditore ipotecario perché sia appurato che l'ipoteca è tampuam non esset pertanto va cancellata, per cui sarà il giudice a dare l'ordine della cancellazione.
La questione, come vede, non è agevole né di pronta soluzione, ma aiuta l'inefficacia dell'ipoteca che potrebbe spingere il giudice delegato ad usufruire dei poteri di cui all'art. 108 e comunque giustifica la cancellazione dell'iscrizione ove un provvedimento formale pervenga al conservatore. Insolubile, invece è la situazione quando l'ipoteca è iscritta in forza di decreto ingiuntivo definitivo o si tratta di ipoteca volontaria consolidata, e il curatore si trovi a subentrare nel contratto, tanto più che in alcuni casi- come quello di un preliminare trascritto che abbia ad oggetto un immobile destinato a costituire l'abitazione principale dell'acquirente- non può neanche sciogliersi.
Zucchetti SG Srl -
Rosalia Lisanna Nieddu del Rio
Roma24/11/2016 11:58RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Ammissione al Passivo in forza di decreto ingiuntivo
Mi collego alla discussione di cui sopra al fine di ottenere una ulteriore precisazione nel caso che mi interessa in cui, nel corso del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, la società esegue il pagamento e poi nelle more del giudizio di opposizione fallisce. Condividendo quanto espresso nella discussione, mi chiedo che sorte possa avere il pagamento eseguito dalla fallita posto che non sussistono i requisiti della revocatoria.
A mio avviso il curatore è tenuto a chiedere la restituzione delle somme a favore della massa, atteso che il pagamento, alla luce della non definitività del decreto ingiuntivo, può essere inteso come un indebito, mentre il creditore è tenuto a partecipare al concorso formale dei creditori presentando istanza e comprovando il credito con elementi diversi dal d.i. che nei confronti della massa è tamquam non esset.
Vorrei conoscere il vostro punto di vista.
Grazie mille -
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza24/11/2016 18:39RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Ammissione al Passivo in forza di decreto ingiuntivo
La Cassazione non è d'accordo sulla sua ricostruzione. Proprio di recente la S.C. (Cass. 08/04/2016, n. 6918) ha infatti ribadito che "Ancorché la dichiarazione di fallimento (o del provvedimento di messa in l.c.a.), intervenuta nelle more del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso a carico del debitore fallito, determini l'inopponibilità alla massa dell'ingiunzione e l'improcedibilità del giudizio di opposizione, il curatore fallimentare (o il commissario della l.c.a.) non ha diritto di ripetere dal creditore la somma da questo incassata a seguito del pagamento eseguito dal debitore ingiunto, prima del fallimento, per effetto del titolo giudiziale provvisoriamente esecutivo, potendo solo, eventualmente, proporre azione revocatoria dell'atto solutorio" (conf. Cass. n. 7539 del 04/06/2001). Per la verità la motivazione di questa affermazione è quasi inesistente e nella sentenza del 2001 la irripetibilità si giustifica con il fatto che il pagamento era stato "compiuto in forza di un valido titolo giudiziale, che lo aveva reso coattivo, sul quale non aveva ragione di incidere la sopravvenuta procedura concorsuale, se non ai fini della revocatoria".
Noi abbiamo molti dubbi sulla bontà di questa soluzione proprio perché quel pagamento era stato eseguito in forza di un titolo che ha perso la sua capacità coattiva, e che non può mai più diventare definitivo, per cui venuto meno il titolo su cui poggiava, il pagamento costituisce un indebito di cui il curatore potrebbe chiedere la ripetizione. Anche perché il creditore, essendo stato soddisfatto non ha ragione di insinuarsi, per cui, ove il pagamento non sia revocabile, non si potrà mai accertare se il versamento effettuato su un titolo provvisoriamente esecutivo sia effettivamente dovuto. Né potrebbe il percipiente, a fronte di un'azione di indebito da parte della curatela, eccepire la compensazione, perché il diritto alla ripetizione nasce con la dichiarazione di fallimento che rende tampquam non esset il titolo su cui il pagamento è stato effettuato, per cui il suo debito sarebbe verso la massa e il suo credito verso il fallito.
Ci sembra tuttavia difficile che l'indirizzo segnato dalla Corte possa essere modificato, per cui, onde evitare spese inutili (perché alla fine la questione arriva alla Cassazione), conviene seguire l'indirizzo sopra riportato.
Zucchetti Sg srl
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Rosalia Lisanna Nieddu del Rio
Roma24/11/2016 19:15RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Ammissione al Passivo in forza di decreto ingiuntivo
Vi ringrazio per la risposta.
Condivido tutte le vostre perplessità in ordine alla richiamata sentenza che provvederò a leggere nel testo integrale.
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Mario Liscio
Cerignola (FG)29/11/2016 20:38RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Ammissione al Passivo in forza di decreto ingiuntivo
Salve, vorrei un chiarimento: il creditore che ha proposto istanza per la dichiarazione di fallimento ha presentato domanda di ammissione al passivo per il suo credito fondato su fatture.
Prima della dichiarazione di fallimento il creditore otteneva un decreto ingiuntivo sulla scorta di fatture che notificava alla società poi fallita.
Col predetto decreto il Giudice ingiungeva alla società di pagare quanto richiesto a titolo di capitale, interessi, e compensi professionali all'avvocato. Ora il medesimo avvocato presenta domanda di insinuazione al passivo per capitale, interessi e compensi professionali così come indicati nel decreto ingiuntivo.
Procedo ammettendo tutta la somma richiesta come credito chirografario?
Grazie. -
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza30/11/2016 16:36RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Ammissione al Passivo in forza di decreto ingiuntivo
Dipende dallo stato del decreto ingiuntivo. Ossia, se questo è stato dichiarato definitivamente esecutivo a norma dell'art. 647 cpc prima della dichiarazione di fallimento, quel decreto fa stato nei confronti della massa, per cui lei deve accettare quanto in in esso ingiunto per capitale, interessi e spese. La collocazione in privilegio o chirografo dipende dalla natura del credito, per capitale e interessi; sicuramente in chirografo le spese legali trattandosi di spese di un giudizio di cognizione che non sono assistite da alcun privilegio.
Se invece non è stato emesso il provvedimento di cui all'art. 647 cpc e, a maggior ragione se, alla data del fallimento, non erano decorsi 40 giorni dalla notifica dl decreto o se questo era stato impugnato, il decreto ingiuntivo è tamquam non esset, ossia come se non fosse stato mai emesso. Conseguenza di questoè che il creditore non può servirsi del titolo monitorio per fornire la dimostrazione del suo credito, ma deve dare la prova del credito come se appunto quel decreto non esistesse, su cui decorrono gli interessi e non può pretendere il rimborso delle spese legali.
Zucchetti SG srl
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