Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

predisposizione ricorso per dichiarazione di fallimento in proprio

  • Nicola Sodo

    Bergamo
    19/06/2012 17:37

    predisposizione ricorso per dichiarazione di fallimento in proprio

    Un legale ha presentato istanza di ammissione al passivo per le prestazioni inerenti la predisposizione del ricorso per la dichiarazione di fallimento in proprio.
    Viene invocato l'art. 111 L.F. come ampliato dalla riforma del Diritto fallimentare, e quindi chiesta l'ammissione in prededuzione.
    Il ricorrente cita a supporto della sua richiesta la sentenza 22/2011 del Trib.di Prato del 24.6.2011.
    Vorrei conoscere il vostro parere in merito.

    Grazie
    dott. Nicola Sodo
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      19/06/2012 19:37

      RE: predisposizione ricorso per dichiarazione di fallimento in proprio

      Noi siamo contrari alla soluzione data dal Tribunale di Prato da lei citata e che conosciamo come unica pronuncia sul punto. Siamo contrari ped ue motivi:
      a-in primo luogo non riteniamo che l'art. 111 abbia attribuito la prededuzione ai crediti sorti anteriormente alla procedura concordataria o fallimentare ove funzionali all'accesso a dette procedure, ma come chiarito dall'art. 182 quater successivamente introdotto, essa l'ha attribuita ai soli crediti anteriori al concordato ivi indicati e alle condizioni ivi esposte; diversamente dovrebbero godere della prededuzione una serie illimitata di crediti essendo agevole dimostrare che sono funzionalmente legati alla possibilità di accedere alla procedura, a cominciare dai crediti dei lavoratori.
      b-comunque si intenda l'estensione della prededuzione, essa può riguardare i crediti del creditore che abbia chiesto il fallimento del debitore perché per tale istante il costo del legale costituisce una spesa finalizzata all'ottenimento della dichiarazione di fallimento, ed infatti vari tribunali si stanno orientando nel riconoscere in prededuzione tali spese, alle quali in precedenza veniva attribuito il privilegio di cui all'art. 2755 c.c.; nel caso in esame invece si discute di una spesa sostenuta dallo stesso debitore che rivolgendosi ad un professionista ha stipulato un contratto professionale per le sue prestazione, per cui i relativi crediti di costui, indipendentemente dal fine cui la prestazione è diretta, gode del privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 2 c.c..
      Zucchetti Sg Srl