Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Istanza correzione Stato Passivo

  • Achille Mazzanti

    Bologna
    18/04/2012 09:23

    Istanza correzione Stato Passivo

    In sede di udienza di verifica dello stato passivo di un fallimento, la domanda di un creditore veniva integralmente accolta.

    Soltanto a distanza di tempo si apprendeva che il creditore era altresì debitore della procedura e che lo stesso eccepiva, ai sensi dell'art. 54 l.f., la compensazione tra i rispettivi crediti in quanto sorti in data antecedente all'apertura del concorso.
    A giudizio dello scrivente si ritiene opportuno annotare la modifica allo stato passivo del fallimento.
    Al fine di poter porre "rimedio" alla situazione, vi chiedo:
    - è possibile richiedere l'intervento di correzione da parte del Sig. Giudice Delegato, ai sensi dell'art. 98, 5° comma, l.f., considerando (forzatamente) un mero errore materiale la mancata compensazione in sede di accertamento del passivo?

    - in caso negativo, si può evitare un giudizio di revocazione, essendo le parti concordi alla compensazione?

    - eventualmente sarebbe possibile mantenere inalterato lo stato passivo e procedere alla compensazione in sede di ripartizione dell'attivo.

    Vi ringrazio dell'attenzione e porgo i migliori saluti.

    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      18/04/2012 10:39

      RE: Istanza correzione Stato Passivo

      La prima due strada da lei indicata non è percorribile. Sicuramente non si è in presenza di un errore materiale e non si può arrivare a questo se non chiudendo entrambi gli occhi, cosa che presumibilmente il g.d. non farà, per cui non crediamo che emetta un decreto di correzione ai sensi dell'ult. comma dell'art. 98.
      La via lineare sarebbe la richiesta sua del pagamento del credito del fallimento ed eccezione di compensazione del debitore convenuto (che può egualmente farla benché abbia insinuato al passivo il suo intero credito); in tal caso si potrebbe modificare lo stato passivo automaticamente o, ad essere eccessivamente formalisti, attraverso la revocazione di parte del credito.
      Visto, però che le parti sono d'accordo, la via migliore è la terza, ossia lasciare intatto lo stato passivo ed effettuare la compensazione al momento del riparto. Per cautela faccia due righe per iscritto in cui il creditore insinuato si riconosce debitore della somma dovuta e si dichiara d'accordo ad effettuare la compensazione al momento del riparto.
      Zucchetti SG Srl