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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
credito artigiano
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Monica Panizzi
PARMA04/01/2013 18:26credito artigiano
Gradirei un vostro parere in merito all'ammissione o meno al privilegio dei seguenti crediti artigiani:
1) idraulico in forma individuale con un volume d'affari attorno al milione di euro. Oltre a superare i limiti dimensionali non riscontro una prevalenza del costo del lavoro (due dipendenti) rispetto al costo del capitale:
l'acquisto del materiale di consumo, da sola, supera il costo dei dipendenti e l'utile del titolare, che ho sommato al costo del lavoro come compenso del titolare stesso.
Inoltre nella fattura per la prestazione svolta il costo del materiale è nettamente superiore al costo della manod'opera.
Mi verrebbe da escludere il privilegio pur notando che l'attività oggetto della prestazione è da intendersi artigiana a tutti gli effetti.
Inoltre la prestazione è stata svolta nel capannone inventariato e quindi facente parte dell'attivo fallimentare.
2) attività di installazione e manutenzione di ascensori sotto forma di società in accomandita semplice.
In questo caso non si superano i limiti dimensionali ma di tre anni analizzati solo in un anno riscontro una prevalenza del capitale lavoro rispetto al capitale investito (forse perchè in quell'anno hanno lavorato meno?), riferito in prevalenza anche qui all'acquisto del materiale.
Anche in questo caso alcune fatture si riferiscono alla manutenzione dell'impianto ascensori del bene oggetto dell'attivo fallimentare.
Mi verrebbe da escludere il privilegio, in quanto non trovo prevalenza di capitale lavoro, o ammetterlo solo per le prestazioni dell'anno in cui cui questa prevalenza c'è.
Mi serve proprio un vostro parere per schiarirmi le idee.
grazie
Monica
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza09/01/2013 12:30RE: credito artigiano
Come in tutti i casi in cui mancano criteri prefissati e precisi di determinazioni le valutazioni sono soggettive, pe cui nulla esclude che sulla stessa questione si possano formare pareri e decisioni contrastanti.
Ciò premesso, condividiamo in pieno la sua ricostruzione e conclusione quanto all'idraulico di cui al punto 1.
Per quanto riguarda l'installatore di cui al punto 2, premesso che, alla luce della modifica apportata all'art. 3 l. 8 agosto 1985 n. 443 dalla l. 20 maggio 1997 n. 133, può ritenersi artigiana anche l'impresa che, nei limiti dimensionali e con gli scopi previsti dalla norma, sia esercitata in forma di s.r.l. unipersonale o di società in accomandita, purché il socio unico sia in possesso dei requisiti indicati dagli artt. 2 e 3 di detta legge e non sia unico socio di altra s.r.l. o socio di altra società in accomandita semplice, avremmo più di qualche perplessità ad escludere il privilegio sulla base dei dati da lei forniti. In tal caso, infatti, si è al limite della soglia compatibile, tanto che in un anno vi è stata anche prevalenza del lavoro sul capitale, né ci convince molto l'ammissione soltanto per quell'anno in via privilegiata; ossia, nulla esclude che un imprenditore possa perdere la qualifica di artigiano, ma questo dovrebbe essere un trend stabilizzato e non una situazione che si alterna di anno in anno, perché questa dimostrerebbe soltanto che quell'imprenditore è al limite del possesso dei requisiti per essere qualificato artigiano.
In una situazione di incertezz<a del genere, poiché l'onere di dimostrare il possesso dei requisiti normativi che legittimano il riconoscimento del privilegio ex art. 2751 bis n. 5 c.c. grava sul creditore, potrebbe anche escludere il privilegio per tutti i periodi e lasciare che il creditore dia una prova più concreta del carattere prevalente del lavoro svolto dal socio accomandatario rispetto agli apporti dei soci accomandanti e agli altri fattori della produzione.
Zucchetti SG Srl
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