Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Crediti prededucibili derivanti da contratto di subappalto e principio di consecuzione delle procedure

  • Antonio Cortese

    BASSANO DEL GRAPPA (VI)
    08/05/2012 07:10

    Crediti prededucibili derivanti da contratto di subappalto e principio di consecuzione delle procedure

    Una società è ammessa, al concordato preventivo, che pero' al termine della procedura non viene omologato.
    Viene successivamente (e non contestualmente) dichiarato il fallimento, che in relazione alla manifestazione dello stato di insolvenza già al momento della domanda di concordato, mi fa ritenere ancora applicabile il principio di consecuzione delle procedure.
    Nel periodo di vigenza del concordato preventivo viene a chiudersi un contratto di subappalto tra il committente (società ammessa al concordato) ed il subappaltatore. Durante la vigenza del contratto (ante domanda di concordato) , il subappaltatore ha regolarmente incassato delle somme a seguito di stati di avanzamento.
    A questo punto il subappaltatore si insinua al fallimento, chiedendo l'importo residuo del credito in prededuzione, in quanto maturato durante la procedura concorsuale.
    Premesso che gli organi della procedura sono stati estranei alla gestione dell'appalto durante il periodo del concordato preventivo, ritengo che con la dichiarazione di fallimento (trascorsi i 60 giorni) il contratto di subappalto s'intende sciolto.
    Ma da quando decorre il termine ? Dalla data di effettiva dichiarazione di fallimento o dalla data antecedente della presentazione della domanda di concordato ?
    Ed il credito maturato dal subappaltatore puo' ritenersi, ai sensi dell'art. 11, in prededuzione ?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      08/05/2012 18:41

      RE: Crediti prededucibili derivanti da contratto di subappalto e principio di consecuzione delle procedure

      Lei scrive che "nel periodo di vigenza del concordato preventivo viene a chiudersi un contratto di subappalto tra il committente (società ammessa al concordato) ed il subappaltatore", terminologia che fa pensare alla conclusione di un contratto di subappalto in pendenza del concordato; ma subito dopo lei precisa che "durante la vigenza del contratto (ante domanda di concordato), il subappaltatore ha regolarmente incassato…"., per cui dobbiamo ritenere che il contratto in questione sia stato stipulato quando il committente era in bonis e che, dopo la sua ammissione al concordato preventivo, tale contratto sia stato risolto consensualmente (in tal senso interpretando il "viene a chiudersi").
      Se le cose stanno così, il discorso sull'art. 81, cui lei fa riferimento parlando dello scioglimento entro sessanta giorni, non è pertinente alla fattispecie perché al momento della dichiarazione di fallimento il contratto di subappalto era stato già risolto; né rileva, a questo fine, che il contratto sia stato risolto in pendenza del concordato perché in quella procedura non sono applicabili le disposizione sui contratti pendenti di cui agli artt. 72 e segg., e le parti erano libere di regolamentare i loro rapporti, col solo limite di cui all'art.167.
      Rimane la domanda sulla prededuzione del credito insinuato dal subappaltatore.
      Se il credito si riferisce a prestazioni effettuate nel corso del concordato, nessun dubbio può sussistere sulla prededucibilità alla luce del nuovo art. 111 ult. comma.
      Dubbi, invece, ricorrono se si tratta di prestazioni effettuate antecedentemente alla presentazione della domanda di concordato, per le quali la prededucibilità dipende dal significato che si attribuisce alla dizione contenuta nel citato ult. comma dell'art. 111 lì dove si dice che sono prededucibili nel fallimento i crediti sorti "in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla presente legge". Se il richiamo alla funzionalità, quale unico requisito per la prededucibilità, viene riferito a tutte le prestazioni legate da un rapporto strumentale con la procedura di concordato, tale caratteristica assiste tutti i crediti funzionalmente collegati al concordato anche se trovano la loro origine in atti o prestazione anteriori alla sua apertura; se, invece, come noi riteniamo più corretto alla luce del nuovo art. 182quater, si dà una lettura più restrittiva ammettendo la prededucibilità dei crediti anteriori solo nei casi in cui la legge lo ha espressamente previsto, come nei casi indicati nei commi 2 e 4 dell'art. 182 quater, il credito in questione non dovrebbe godere del beneficio della prededuzione.
      Zucchetti Sg Srl
      • Antonio Cortese

        BASSANO DEL GRAPPA (VI)
        09/05/2012 06:38

        RE: RE: Crediti prededucibili derivanti da contratto di subappalto e principio di consecuzione delle procedure

        E' corretto, il contratto è stato stipulato quando il committente era in bonis. Tuttavia il contratto non è stato risolto. L'appaltatore sostiene che il contratto si è concluso nel periodo di vigenza del concordato, nel senso che i quel momento vi è stato consegna ed accettazione del bene da parte del committente (società ammessa alla procedura), ma di questo non vi è ad oggi certezza. Di conseguenza, qualora il contratto non si fosse concluso (nel senso di "terminato") durante il periodo della procedura di concordato, sarebbero applicabili con la dichiarazione di fallimento l'art. 72 e seguenti.
        Qualora invece il contratto si fosse chiuso (cioè regolarmente adempiuto) prima della dichiarazione di fallimento ovviamente l'art. 72 ( e l'art.81) non sono ovviamente applicabili.
        Rimane, in questo caso ( e cioè nell'ipotesi che il contratto sia stato portato a termine prima della dichiarazione di fallimento) il problema del coordinamento con l'art. 1665, secondo il quale l'appaltatore ha diritto al pagamento al completamento dell'opera.In questo caso, tutto il credito sorgerebbe durante il concordato preventivo, e sarebbe prededucibile ai sensi dell'art. 111. Tuttavia la mia interpretazione è che in questo caso non è il diritto di credito a sorgere, ma solo la sua esigibilità.
        Tuttavia Fabrizio Aprile nel volume di Massimo Ferro in "Le insinuazioni al passivo" volume I pag. 116, al n.31 nel caso di prosecuzioen del rapporto durante la procedura afferma che "...gli eventuali credti dell'appaltatore in bonis....devono corrispondersi in prededuzione; cosi' come in via prededuttiva dovranno essere soddisfatti tutti i crediti pregressi...".
        Personalmente sono d'accordo con la vostra opinione, e quindi con un'interpretazione restrittiva dell'art. 111, ma l'opinione di Fabrizio Aprile (pur riferita ad un ipotesi di prosecuzione del contratto "autorizzata" durante la procedura fallimentare) sembra invece propendere per una prededucibilità integrale.


        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          09/05/2012 19:25

          RE: RE: RE: Crediti prededucibili derivanti da contratto di subappalto e principio di consecuzione delle procedure

          Alla luce delle nuove precisazioni fornite, siamo d'accordo sulla considerazione che, essendo stato il contratto (stipulato quando il committente era in bonis) adempiuto (almeno da parte del subappaltatore) nel corso del concordato, non si è più in presenza- al momento della successiva dichiarazione di fallimento del committente- di un contratto pendente, per cui nella procedura maggiore non può trovare applicazione la disciplina degli artt. 72 segg..
          Rimane, in tal caso, come lei giustamente rileva, la questione del trattamento del credito del subappaltatore per le prestazioni effettuate e qui avremmo più di qualche dubbio a scindere le varie prestazioni- quelle effettuate prima del concordato, da collocare in chirografo, e quelle eseguite nel corso del concordato da considerare in prededuzione- giacchè si sta parlando di un contratto di appalto non di servizi, ma di appalto d'opera.
          L'appalto d'opera è, infatti, un tipo contrattuale che fa parte dei contratti di risultato, consistendo l'obbligazione dell'appaltatore (o nel caso del subappaltatore) nel compimento di un'opera (o di un servizio), quale risultato di una determinata attività lavorativa, che è dedotta in obligatione solo come mezzo a fine per conseguire il risultato promesso, tanto che, salvo diverso accordo tra le parti, la prestazione dell'appaltatore è caratterizzata dalla indivisibilità. Ciò significa che l'attività dell'appaltatore non costituisce adempimento, sia pure parziale, ma semplice svolgimento di un'attività diretta all'adempimento, rappresentato all'effettiva produzione dell'opus promesso; di conseguenza l'interesse del creditore viene soddisfatto, unitariamente e tutto in una volta, solo col compimento dell'opera, come nei contratti ad esecuzione istantanea, dai quali differisce per lo sviluppo dell'esecuzione, che richiede un certo periodo di tempo tra la conclusione del contratto e l'adempimento. Ed è in forza di questo criterio della indivisibilità che l'art. 1665 c.c. pone il principio della post remunerazione del corrispettivo, per il quale il pagamento deve avvenire quando l'opera è accettata dal committente perchè solo nel momento in cui sia raggiunto il risultato promesso l'obbligazione tipica dell'appaltatore può dirsi raggiunta.
          Se si segue questa linea, a nostro parare coerente con i principi dell'appalto, riteniamo che non possa fare la differenza tra le varie prestazioni perché l'accettazione dell'opera è l'elemento condizionante della nascita del credito per il corrispettivo e non soltanto un elemento di esigibilità.
          Del resto in tal senso si è espressa ripetutamente la Corte per escludere l'opponibilità al fallimento dell'appaltatore della cessione del credito fatta da questi prima del fallimento e riguardante un'opera (eseguita ma) non ancora accettate dal committente al momento della dichiarazione dell'insolvenza; posto che l'obbligazione del committente di pagare il corrispettivo sorge solo quando l'opera è stata accettata, la cessione- afferma la Corte- riguarda un credito futuro, per il quale l'effetto traslativo si verifica solo quando il credito è venuto ad esistenza, sicchè il credito ceduto, al momento della dichiarazione di fallimento, non è ancora venuto ad esistenza e non poteva, quindi, essersi verificato l'effetto reale traslativo (in tal senso in termini Cass. 22 novembre 1993 n. 11516, ma concetti ripresi anche in seguito,, cfr. da ultimo Cass. 21 ottobre 2010, n. 21599; Cass. 29 marzo 2000 n. 3782, ecc.).
          Non ci sembra pertinente, invece, il richiamo alle considerazioni di F. Aprile, perché l'Autore tratta degli effetti del subentro del curatore nel contratto di appalto ai sensi dell'art. 81 che, come detto, non corrisponde alla fattispecie in esame. Comunque in questo caso- qualora cioè fosse pendente un contratto di appalto d'opera al momento del fallimento del committente e il curatore intendesse subentrare nel contratto ai sensi del primo comma dell'art. 81- anche noi riteniamo che la massa debba soddisfare anche il credito pregresso in prededuzione e ciò non per l'applicazione dell'art. 74- dato che il contratto in questione non è, come si è accennato, un contratto ad esecuzione continuata o periodica- ma, ancora una volta, per la indivisibilità della prestazione. Nei contratti di durata, infatti, ciascuna delle prestazioni vale a soddisfare parzialmente ma definitivamente l'interesse dell'avente diritto alla prestazione, nel mentre nell'appalto d'opera, come detto, non è configurabile un interesse del committente ad ottenere un adempimento parziale perché ciò che è dedotto nel contratto è il risultato,
          Zucchetti Sg Srl

          • Antonio Cortese

            BASSANO DEL GRAPPA (VI)
            10/05/2012 07:58

            RE: RE: RE: RE: Crediti prededucibili derivanti da contratto di subappalto e principio di consecuzione delle procedure

            Innanzitutto un ringraziamento, perchè la tematica è sicuramente complessa ma molto interessante. Rimangono a mio giudizio due considerazioni ancora da fare per completare il quadro in tema di contratto di appalto (o subappalto)
            La prima, è relativa all'ipotesi in cui nel contratto di subappalto sia previsto il pagamento a stati di avanzamento: questa previsione ha effetto solo ai fini dell'esigibilità delle somme, o puo' a vostro giudizio far presupporre anche la divisibilità dell'intera operazione (con la conseguenza che potrebbero essere distinti i crediti ante e post concordato) ? A mio giudizio qualora il contratto preveda gli stati di avanzamento, potrebbe essere ipotizzata una esecuzione frazionata, con la conseguente distinzione tra crediti ante procedura (da ammettersi in chirografo) e crediti maturati durante la procedura (da ammaettersi in prededuzione).
            In secondo luogo, qualora il completamento del contratto di appalto durante la procedura di concordato non sia elemento specifico e individuato nella medesima domanda di concordato (e quindi rientrante nelle modalità di esecuzione del piano stesso), nè sia stato soggetto a specifica autorizzazione ai sensi dell'art. 167, potrebbe essere considerato inefficace rispetto agli altri creditori ? Con la conseguenza che il relativo credito non sarebbe quindi considerato prededucibile.
            • Zucchetti Software Giuridico srl

              Vicenza
              10/05/2012 16:30

              RE: RE: RE: RE: RE: Crediti prededucibili derivanti da contratto di subappalto e principio di consecuzione delle procedure

              Effettivamente la discussione è molto stimolante in quanto investe questioni interdisciplinari tra diritto civile e fallimentare, in ambiti non sempre esplorati con la dovuta attenzione da dottrina e giurisprudenza.
              Sul primo punto si può solo dire che si tratta di questione ancora non risolta; a nostro parere l'impostazione data nella precedente risposta permane e i pagamenti a stati di avanzamento devono sempre ritenersi subordinati alla accettazione dell'opera oggetto del contratto. Ribadiamo, tuttavia, che in tal caso la tesi della frazionabilità potrebbe avere possibilità di successo.
              Non siamo d'accordo sul secondo punto in quanto, secondo noi, non vi era bisogno di alcuna autorizzazione ai sensi della'rt. 167. Esisteva, infatti, un contratto, valido ed efficace, di appalto che doveva trovare attuazione nel concordato non essendo in quella sede applicabile, come già detto, la disciplina sui contratti pendenti dettata per il fallimento. Inoltre in corso di concordato la società assoggettata non ha effettuato alcuna prestazione, ma è stata il subappaltatore che ha eseguito l'opera cui era tenuto in forza del contratto sottoscritto. L'autorizzazione, quindi, avrebbe dovuto avere ad oggetto la prestazione del contraente in bonis, che era tenuto ad eseguire; se infatti si amplia il discorso spostandolo sulla possibilità che il terzo effettuasse la sua prestazione e il committente l'accettasse, si introdurrebbe surrettiziamente nel concordato la possibilità di interferire sui contratti pendenti, che la legge non prevede.
              Zucchetti Sg srl