Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

sentenza di condanna successiva alla dichiarazione di fallimento

  • Salvatore Ara

    ALGHERO (SS)
    31/10/2018 20:43

    sentenza di condanna successiva alla dichiarazione di fallimento

    Il caso è il seguente.
    Fallimento dichiarato il 5/07/2018.
    Un creditore si insinua al passivo del fallimento chiedendo (in via chirografaria) le spese di lite liquidate a suo favore in una sentenza emessa il 15/07/2018 contro la fallita per un giudizio di revocatoria a suo tempo esperito dall'istante (la sentenza al momento non è stata notificata al fallimento).
    Chiedo se tale titolo sia opponibile al fallimento, essendo appunto successivo alla declaratoria fallimentare, e se quindi il credito sia da ammettere o meno al passivo.
    Chiedo inoltre se tale sentenza possa nel caso essere impugnata dal fallimento.
    Ringrazio anticipatamente.

    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      05/11/2018 18:45

      RE: sentenza di condanna successiva alla dichiarazione di fallimento

      Dovrebbe meglio spiegare quale era il contenuto della revocatoria. In linea di massima si potrebbe dire che la sentenza di revocatoria ordinaria emessa dopo la dichiarazione di fallimento del convenuto in revocatoria non è opponibile alla massa e di conseguenza la curatela non è tenuta a pagare le spese di quel giudizio nè può impugnarla, proprio perché la sentenza non produce effetti nei confronti della procedura, Tuttavia se il terzo ha vinto la causa, tanto che il fallito è stato condannato al pagamento delle spese di causa, probabilmente è stato dichiarato inefficace una atto di disposizione compiuto dal fallito o un pagamento da questi effettuato, per cui potrebbe essere di interesse della massa avvalersi della sentenza, che non è passata in giudicato, sostituendosi al creditore, nel qual caso sarebbero dovute le spese del giudizio già chiuso.
      Zucchetti SG srl
      • Salvatore Ara

        ALGHERO (SS)
        05/11/2018 19:03

        RE: RE: sentenza di condanna successiva alla dichiarazione di fallimento

        Spiego meglio, perché in effetti la questione è piuttosto complessa.

        Fallimento dichiarato nel luglio 2018.
        Vendita di un cespite immobiliare eseguita dalla fallita eseguita nell'anno 2010.
        Tale vendita è stata impugnata da due creditori della fallita con due diversi giudizi di revocatoria ordinaria ex art 2901 cc.
        Uno si è risolto nel 2015 con accoglimento della domanda revocatoria. Tanto che sulla base del titolo passato in giudicato, il creditore ha avviato un procedimento esecutivo tutt'ora pendente alla data del fallimento.
        L'altro giudizio di revocatoria si è definito sempre con accoglimento della domanda di revocatoria, con condanna delle spese del fallito, nel luglio 2018 ma dopo la sentenza di fallimento.
        Il secondo creditore si insinua nel passivo del fallimento chiedendo l'ammissione anche delle spese di lite liquidate nella sentenza di revocatoria successiva al fallimento.
        Chiedevo per l'appunto se
        1) tali spese fossero da ammettere al passivo;
        2) quali fossero le azioni che il fallimento deve intraprendere in ordine alle due revocatorie (di cui una già in giudicato) ed in ordine al procedimento esecutivo in corso: deve essere richiesta l'interruzione? oppure il fallimento è legittimato a sostituirsi nell'esecuzione al creditore procedente ed agli altri creditori vincitori della revocatoria?.
        Faccio presente che il fallimento non può promuovere altro giudizio di revocatoria ordinaria essendo ormai decorso (già alla data del fallimento) il termine di 5 anni dalla data della compravendita da revocare.
        Ringrazio tanto per la consueta disponibilità e puntualità.
        Salvatore Ara

        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          06/11/2018 19:44

          RE: RE: RE: sentenza di condanna successiva alla dichiarazione di fallimento

          Quanto alla prima domanda, ribadiamo quanto detto nella precedente risposta e cioè che la sentenza di revocatoria ordinaria emessa dopo la dichiarazione di fallimento del convenuto in revocatoria non è opponibile alla massa e di conseguenza la curatela non è tenuta a pagare le spese di quel giudizio nè può impugnarla, proprio perché la sentenza non produce effetti nei confronti della procedura.
          Noi avevamo prospettato di valutare un difficile subentro, ma i chiarimenti ora forniti rendono superflua questa ipotesi perché vi è un altro creditore che ha ottenuto da tempo una sentenza favorevole di revocatoria dello stesso atto dispositivo e sta già agendo in via esecutiva, per cui la sentenza è da ritenere sia ormai passata in giudicato.
          Rispetto a questa esecuzione lei non può fare nulla perché l'art. 66 l.fall. prevede soltanto che il curatore possa continuare l'azione di cognizione di revocatoria ordinaria in corso all'atto del fallimento, ma nella specie tale possibilità è preclusa perché è già intervenuta una sentenza definitiva. Né può subentrare nell'esecuzione in corso ai sensi dell'art. 107 l.f. al posto del creditore, perché questa possibilità è concessa al creditore per continuare l'esecuzione promossa sui beni del fallito, nel mentre nella specie si tratta di esecuzione su beni che con la vendita del 2010 sono usciti dal patrimonio del fallito e che, a seguito della sentenza revocatoria, sono stati colpiti da inefficacia relativa; ciò significa che l'atto di alienazione rimane valido ed efficace nei confronti di tutti ad esclusione che per creditore che ha agito vittoriosamente in revocatoria, al quale soltanto la vendita non può essere opposta, per cui egli può agire esecutivamente su quel bene, che rimane nella proprietà dell'acquirente, per soddisfare il suo credito verso l'alienante..
          Zucchetti Sg srl
          • Salvatore Ara

            ALGHERO (SS)
            06/11/2018 20:04

            RE: RE: RE: RE: sentenza di condanna successiva alla dichiarazione di fallimento

            Vi ringrazio tanto per il prezioso ed interessante intervento.

            Pensavo a questo punto di valutare di procedere con un azione di risoluzione della vendita del 2010 (che si dovrebbe prescrivere in 10 anni), ovvero di simulazione assoluta (che è imprescrittibile), sulla base del fatto che il prezzo della compravendita del 2010 non sarebbe stato corrisposto.
            La simulazione sarebbe possibile da sostenere in quanto la vendita è stata fatta a società riconducibile all'amministratore della fallita, peraltro come detto senza che sia intervenuto il regolamento del prezzo.
            In questo modo secondo voi sarebbe possibile ottenere la nullità dell'atto sin dall'origine e riacquisire così la proprietà del bene in modo da apprenderlo al fallimento?
            Oppure ritenete che ciò sia già precluso dalla sussistenza del procedimento esecutivo e dai titoli già passati in giudicato?

            Altra alternativa ancora sarebbe quella di procedere con le azioni verso l'acquirente per la riscossione del prezzo in modo da ottenere un titolo e quindi sulla base dello stesso intervenire nel procedimento esecutivo.

            Secondo voi è possibile quanto suindicato?

            Grazie ancora.

            Salvatore Ara

            • Zucchetti Software Giuridico srl

              Vicenza
              08/11/2018 18:55

              RE: RE: RE: RE: RE: sentenza di condanna successiva alla dichiarazione di fallimento

              Teoricamente potrebbe promuovere dette azioni, tuttavia si dovrebbero sempre valutare quali potrebbero essere gli effetti della dichiarazione di nullità sulla sentenza revocatoria passata in giudicata, della quale sicuramente è stata trascritta la domanda e annotata la sentenza.
              Non abbiamo trovato un precedente specifico ma considerato che il n. 6 dell'art. 2652 c.c. stabilisce che "Se la domanda (di nullità) è trascritta dopo cinque anni dalla data della trascrizione dell'atto impugnato, la sentenza che l'accoglie non pregiudica i diritti acquistati a qualunque titolo dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda", riteniamo che la eventuale dichiarazione di nullità per simulazione (e a maggior ragione l'eventuale sentenza di risoluzione per inadempimento) non sia opponibile al creditore in questione vittorioso in revocatoria, il quale, peraltro, all'esito del giudizio per simulazione, probabilmente avrà terminato l'esecuzione oggi in corso.
              Zucchetti SG srl