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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
ACQUISTO DEL CREDITO
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Roberto Marcianesi
Cuggiono (MI)16/03/2017 10:33ACQUISTO DEL CREDITO
Buongiorno,
ho ricevuto una comunicazione da parte di una società finanziaria che ha acquistato il credito di una banca presente nello stato passivo esecutivo. Come bisogna procedere per aggiornare lo stato passivo con il nuovo creditore?
Ringrazio anticipatamente per l'attenzione.
Cordialità.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza16/03/2017 19:18RE: ACQUISTO DEL CREDITO
Il secondo comma dell'art. 115 l.f. stabilisce che "Se prima della ripartizione i crediti ammessi sono stati ceduti, il curatore attribuisce le quote di riparto ai cessionari, qualora la cessione sia stata tempestivamente comunicata, unitamente alla documentazione che attesti, con atto recante le sottoscrizioni autenticate di cedente e cessionario, l'intervenuta cessione. In questo caso, il curatore provvede alla rettifica formale dello stato passivo".
Come dice la norma, è lei quale curatore che verificata la intervenuta cessione, deve fare la "rettifica formale" dello stato passivo; formale perché in realtà si è avuta soltanto una successione a titolo particolare nel credito già ammesso, per effetto della quale "il credito è trasferito al cessionario con i privilegi, con le garanzie personali e reali e con gli altri accessori" (art. 1263 c.c.). Poiché il credito rimane lo stesso, ma muta il soggetto che riceve il pagamento, nulla cambia per il fallimento, per cui la rettifica formale può consistere anche in una semplice annotazione a margine dello stato passivo del nominativo del cessionario, che dovrà essere considerato nel riparto quale destinatario del pagamento.
Per la gestione di questa situazione col programma Fallco, telefoni all'Ufficio Assistenza Zucchetti.
Zucchetti Sg srl .
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Mistral Andrea Corradi
Pordenone27/03/2017 15:33RE: RE: ACQUISTO DEL CREDITO
Nel caso di cessione del credito (avvenuta prima della chiusura del Fallimento) comunicata al Fallimento 2 mesi dopo la sua chiusura, l'art. 115 L.F. è ancora valido? Non è sicuramente tempestiva, come comunicazione.
Il dettaglio che il Fallimento sia incapiente credo sia ininfluente.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza27/03/2017 23:06RE: RE: RE: ACQUISTO DEL CREDITO
Se il fallimento è stato chiuso, la cessione del credito è del tutto ininfluente per la massa dei creditori e per il curatore che, ormai ha cessato il suo incarico. Se poi lei vuol sapere se è "valida" la cessione nei confronti del fallito tornato in bonis, sul presupposto che si trattasse di fallimento di imprenditore individuale (altrimenti la società è cancellata dal registro delle imprese), il problema non si pone in termini validità ma di opponibilità. La cessione è valida tra le parti- cedente e cessionario- ed ha effetto nei confronti del debitore ceduto dalla notifica dell'avvenuta cessione, che, nel caso la cessione avvenga in pendenza del fallimento, può essere effettuata con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 115 l.f, per dar modo al curatore di versare quanto dovuto con il riparto al cessionario e non al cedente. Ovviamente la notifica della cessione fatta al curatore del fallimento chiuso non opera nei confronti dell'ex fallito, in quanto la notifica della cessione va fatta a lui, che ha recuperato, con la chiusura del fallimento, la piena disponibilità dei beni; questo significa che qualora l'ex fallito pagasse il debito al cedente pagherebbe ancora bene.
Zucchetti SG srl
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