Menu
Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
Insinuazione dipendenti per TFR parzialmente corrisposto
-
Alberto Biccheri
CITTA DI CASTELLO (PG)09/01/2017 12:52Insinuazione dipendenti per TFR parzialmente corrisposto
In un fallimento del 2016, alcuni dipendenti, licenziati nel 2014, hanno ricevuto un pagamento parziale del TFR nel 2015 con la società ancora in bonis. La società non ha versato le ritenute IRPEF che ha comunque operato. Tutto quanto è stato dichiarato nel 770/2016.
Ora i dipendenti, tramite un sindacato, si sono insinuati per un importo comprendente le ritenute calcolate sul TFR complessivo maturato in azienda, non considerando quindi l'anticipo percepito nel 2015, più il residuo del TFR netto non percepito adducendo il fatto che l'INPS in sede di liquidazione del fondo di garanzia, calcolerà la ritenuta IRPEF sull'importo lordo del TFR maturato nella società non considerando il versamento parziale del 2015.
Il curatore ritiene che nel momento del versamento parziale del TFR avvenuto nel 2015, la società in qualità di sostituto d'imposta, sia divenuta debitrice dell'Erario per la quota di IRPEF trattenuta al dipendente e non versata con F24 e correttamente dichiarata nel 770/2016 e che quindi non siano i dipendenti titolati a richiedere tale credito.
I dipendenti si potranno insinuare solamente per il TFR lordo residuo ovvero il lordo del TFR netto ancora da percepire.
L'INPS dovrà effettuare le ritenute IRPEF solo su tale importo. L'Erario si potrà insinuare per la parte di ritenute non versate dalla società nel 2015.
Se così non fosse si verificherebbe una disparità di trattamento nei privilegi assegnati. Infatti le ritenute non versate nel 2015 avrebbero il privilegio del TFR e non quello riservato alle ritenute IRPEF non versate.
Nella speranza di essere stato chiaro, si ringrazia per il sollecito riscontro.
Alberto Biccheri-
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como22/01/2017 15:03RE: Insinuazione dipendenti per TFR parzialmente corrisposto
Siamo assolutamente d'accordo, sia per il motivo illustrato nel quesito per quanto riguarda il grado di privilegio, sia soprattutto per il fatto che non vediamo come si potrà non accogliere l'istanza che l'Erario certamente presenterà, e le ritenute in questione finirebbero per essere ammesse al passivo due volte. -
Alberto Biccheri
CITTA DI CASTELLO (PG)10/03/2017 15:25RE: RE: Insinuazione dipendenti per TFR parzialmente corrisposto
Vorrei richiedere un ulteriore commento a quanto finora detto, considerando che la Cassazione ritiene il dipendente obbligato solidale per le ritenute operate ma non versate dall'impresa (es. Cass. 12076/2016).
Quindi, mantenendo la posizione espressa nella primo post, se l'erario richiede il pagamento delle ritenute non versate dalla società ora fallita al dipendente, debitore solidale, sull'acconto di TFR netto che lo stesso ha ricevuto dall'azienda in bonis, il dipendente potrà insinuarsi, magari tardivamente, al passivo fallimentare.
Oppure si ammette il dipendente per il netto residuo e tutte le ritenute comprese quelle non versate dalla società ora fallita, così come proposto dal sindacato, che poi, dopo l'accesso al fondo di garanzia, l'INPS provvederà a versare all'Erario in modo da soddisfare le pretese sia dello Stato che del dipendente.
Grazie-
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como16/03/2017 05:49RE: RE: RE: Insinuazione dipendenti per TFR parzialmente corrisposto
Non vediamo il motivo per modificare quanto detto in precedenza: i dipendenti verranno ammessi per il residuo TFR al lordo delle ritenute.
Qualora l'Erario richieda a loro il versamento delle ritenute stesse, ed essi effettivamente le paghino, e solo allora, essi potranno:
- surrogarsi all'Erario ex art. 115 l.fall., se il relativo credito sarà già stato ammesso al passivo
- presentare istanza di ammissione al passivo, basata sempre sulla surroga nel credito dell'Erario.-
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como16/03/2017 22:03RE: RE: RE: RE: Insinuazione dipendenti per TFR parzialmente corrisposto
E' forse opportuno fare una ulteriore precisazione: dal percorso logico sopra illustrato discende inevitabilmente, a nostro avviso, che il grado di privilegio nel quale i dipendenti subentreranno o che acquisiranno relativamente a detto importo non sarà quello dei crediti di lavoro dipendente (art. 2751 bis n. 1 c.c.) bensì quello dell'Erario per ritenute (art. 2752 c.c.)
-
-
-
-