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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
Credito degli artigiani
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Patrizia Rossi
san clemente (RN)27/12/2010 15:51Credito degli artigiani
Ho letto su alcuni prontuari redatti per l'esame delle domande di stato passivo che il privilegio artigiano non viene riconosciuto qualora si sia in presenza di un contratto di appalto. Non riesco a capire bene il senso di questa affermazione. Riuscite a darmi una spiegazione ?
PAtrizia Rossi-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza28/12/2010 20:17RE: Credito degli artigiani
La spiegazione si trova nella dizione dell'art. 2751 bis n. 5 c.c., lì dove è precisato che sono assistiti dal privilegio i crediti dell'impresa artigiana "per corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti", per cui non godono dal privilegio tutti quei crediti derivanti da quelle attività che la legge speciale esclude possano formare oggetto dell'impresa artigiana (attività agricola, di commercio ecc.), nonchè quei crediti che, pur rientrando in una attività artigiana, non costituiscano il corrispettivo della prestazione di un servizio o della vendita di un manufatto, come, appunto, quelli derivanti da un contratto di appalto d'opera.
In questo tipo di contratto, infatti, la prestazione dell'appaltatore è il risultato di un facere, che si concreta in un'opera, e non nella prestazione di un servizio; a sua volta, il prezzo dell'appalto è unitariamente determinato sia con riguardo alla fornitura della materia prima e all'impiego di capitali investiti nell'operazione dall'appaltatore, sia con riguardo alla prestazione di lavoro dei dipendenti di questi, di modo che la fattispecie esula dal concetto di corrispettivo di servizi, nella quale, invece, può rientrare il solo appalto avente ad oggetto la prestazione dei medesimi. Tanto meno potrebbe essere ravvisabile nelll'opus, che è risultato dell'appalto, la vendita di un manufatto, data la netta differenza concettuale tra appalto e compravendita.
Zucchetti Sg Srl
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Riccardo Mengozzi
Castrocaro Terme e Terra del Sole (FC)21/10/2015 23:23RE: RE: Credito degli artigiani
Ai fini della concessione del privilegio artigiano ad alcuni fornitori in ambito edile mi trovo di fronte alle seguenti casistitche:
a-fornitura con posa in opera;
b-solo posa in opera;
c-realizzazioni di lavorazioni in cantiere a corpo;
d-realizzazioni di lavorazioni in cantiere con indicazione del materiale e separatamente del costo della maodopera;
e-posa in opera con indicazione separata della manodopera;
f-realizzazione di opere murarie.
E' corretto concedere il privilegio solo nel caso b), d) limitatamente alla manodopera ed e) limitatamente alla manodopera?
Grazie-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza22/10/2015 19:39RE: RE: RE: Credito degli artigiani
Lei evidentemente muove dal principio, affermato in giurisprudenza (da ult. Cass. 04/03/2015, n. 4383), secondo cui ai crediti per compensi di appalti d'opera non può essere riconosciuto il privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 5 c.c., "attesa la mancanza, in tale ultima ipotesi, della sicura prevalenza dell'attività lavorativa rispetto agli altri fattori produttivi dell'impresa, in quanto la considerazione contrattuale della prestazione lavorativa nella sua globalità non consente di valutare l'incidenza delle singole componenti, sicché risulta ragionevole la previsione di un trattamento differenziato".
Principio condivisibile, perché, se si muove dalla considerazione che lo scopo dell'art. 2751bis n. 5 c.c. è quello di rafforzare la tutela dei crediti derivanti dalla prestazione lavorativa destinata a soddisfare le esigenze di sostentamento del lavoratore (alla quale è riconducibile quella svolta nell'esecuzione di un appalto di servizi o nella vendita di manufatti, nei quali è possibile verificare i profili quantitativi e strutturali dell'attività produttiva, la cui portata incide sul riconoscimento del privilegio) diventa conseguenziale negare tale privilegio all'appalto d'opera, che è finalizzato al compimento di un'opera con l'organizzazione di cui dispone l'appaltatore. Se, infatti, si fa riferimento al risultato finale, ossia all'opera, perdono consistenza quanto abbia inciso per lo svolgimento di attività lavorativa, quanto la fornitura di materia prima e quanto e spese generali connesse all'attività di impresa, e, quindi, l'impossibilità di individuare l'incidenza delle singole componenti e di ritenere prevalente l'attività lavorativa non consentono di applicare il privilegio in esame anche ai crediti per le prestazioni relative a tale appalto.
La prima verifica da fare, quindi, è quella di stabilire la natura del o dei contratti intercorsi, se di vendita o di appalto, se di prestazione di servizi o di opera, su cui vi è abbondante giurisprudenza, per la quale, in sintesi, la distinzione tra appalto e vendita si basa su due elementi: da un lato, la volontà dei contraenti e, dall'altro, il rapporto fra il valore della materia (prestazione di dare) ed il valore della prestazione d'opera (prestazione di fare). Pertanto, si è in presenza d'un contratto d'appalto o d'opera se l'oggetto effettivo e prevalente dell'obbligazione assunta dal produttore-venditore è la realizzazione d'un opus unicum od anche d'un opus derivato dalla serie, ma oggetto di sostanziali adattamenti o modifiche a richiesta del destinatario, laddove la fornitura della materia è un semplice elemento concorrente nel complesso della realizzazione dell'opera e di tutte le attività a tal fine intese. Al contrario, si è in presenza d'un contratto di compravendita, se le attività necessarie a produrre il bene costituiscono solo l'ordinario ciclo produttivo del bene, che può anche concludersi con l'assemblaggio delle sue componenti presso il destinatario, ma è la sola consegna del bene stesso, l'effettiva obbligazione del produttore-venditore.
La distinzione non è agevole, ma abbiamo ricordato questi caratteri distintivi per dire che non può spezzettare un singolo rapporto e attribuire il privilegio alla parte di credito riguardante ad esempio le prestazioni di lavoro e non riconoscerlo alle forniture; ciascun rapporto va visto e valutato nel suo insieme e rispetto ad esso si stabilisce la natura, seguendo le linee indicate.
Di conseguenza, ove ritenga che il credito sia il corrispettivo di un contratto di appalto, il privilegio artigiano va escluso; se, invece, si tratta di prestazioni d'opera o di servizi o di vendita di manufatti, il privilegio può essere riconosciuto ove il creditore sia iscritto all'albo delle imprese artigiane e dimostri di avere la struttura e l'organizzazione dell'impresa artigiana in cui il lavoro deve essere prevalente sul capitale investito.
Zucchetti SG srl
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