Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

richiesta di restituzione di un bene non rinvenuto

  • Daniela De Marchi

    Santo Stefano di Zimella (VR)
    28/09/2011 18:39

    richiesta di restituzione di un bene non rinvenuto

    Buonasera, mi scusi ma averi da chiedere se un creditore fa domanda di rivendica di un bene che non c'è in azienda e quindi non periziato come ci si comporta nel caso di specie. Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      28/09/2011 19:10

      RE: richiesta di restituzione di un bene non rinvenuto

      La risposta alla sua domanda si trova nell'art. 103 l.f.
      Zucchetti SG Srl
      • DAVIDE CETTI

        PIACENZA
        28/05/2013 14:17

        RE: RE: richiesta di restituzione di un bene non rinvenuto

        Buongiorno, vorrei porre questo caso:
        creditore che propone domanda di rivendica e restituzione di beni mobili costituiti da 7 elementi di componentistica, il cui diritto alla proprietà è pacificamente ricosciuto e determinato anche nel valore ( esempio € 20.000,00 ).
        Il curatore comunica che i componenti rinvenuti in sede di inventario sono 5.
        Può il creditore contestare la restituzione parziale e chiedere la prededucibilità dell'intero importo? ( sempre € 20.00,00 )
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          28/05/2013 20:08

          RE: RE: RE: richiesta di restituzione di un bene non rinvenuto

          Dipende dalla natura dei beni. Ossia se i cinque elementi rinvenuti sono parte di un elaborato più complesso che perde funzionalità e interesse in mancanza di due, è chiaro che il terzo rivendicante non ha interesse a ricevere una prestazione parziale; se al contrario i vari componenti sono tra loro indipendenti, funzionalmente ed economicamente- come lascia credere il fatto che la rivendica ha avuto ad oggetto non una macchina di cui essi facessero parte, ma appunto i singoli elementi- possono essere restituiti i componenti rinvenuti e soltanto per quelli mancanti il terzo pouò chiederne l'equivalente.
          In ogni caso se i beni rivendicati non sono stati rinvenuti in sede di inventario, come lei afferma, l'eventuale credito, per cinque o per sette, non gode della prededuzione, in quanto credito concorsuale da trattare come tale; la prededuzione invece assiste il credito per le perdite verificatisi dopo la dichiarazione di fallimento. Dispone, infatti l'art. 103 che "Se il bene non e' stato acquisito all'attivo della procedura, il titolare del diritto, anche nel corso dell'udienza di cui all'art. 95, puo' modificare l'originaria domanda e chiedere l'ammissione al passivo del controvalore del bene alla data di apertura del concorso. Se il curatore perde il possesso della cosa dopo averla acquisita, il titolare del diritto puo' chiedere che il controvalore del bene sia corrisposto in prededuzione".
          Valuti anche questo aspetto nel prendere posizione sulla domanda. rogtrafo.
          Zucchetti SG Srl