Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Spese condominiali successive al fallimento

  • Mirko Bartocci

    Fabriano (AN)
    25/02/2014 10:44

    Spese condominiali successive al fallimento

    Buongiorno,
    in una procedura fallimentare mi trovo a gestire degli immobili situati in complessi condominiali.
    I crediti assistiti da prelazione ipotecaria superano il valore di realizzo degli stessi.
    Gli amministratori di condominio sono ora a richiedere il pagamento il pagamento delle spese condominiali.
    Nessun dubbio sul riconoscimento della prededucibilita' in via chirografaria delle spese condominiali.
    Dalla mia interpretazione dell'art. 111-bis L.F., i crediti prededucibili devono essere soddisfatti con precedenza rispetto ad ogni altro credito, ad esclusione di quelli assistiti da privilegio speciale immobiliare, pegno o ipoteca.
    Pertanto ritengo che per le spese condominiali c.d. "ordinarie" non debbano essere pagate se non successivamente al pagamento del creditore ipotecario e, solo in caso di attivita' incrementative, spese c.d. "straordinarie", potrebbero trovare soddisfazione prima del pagamento del credito nei confronti dell'ipotecario.
    Condividete l'impostazione di distinguere tra spese ordinarie e straordinarie?
    In attesa di un Vostro parere ringrazio e saluto cordialmente.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      26/02/2014 11:11

      RE: Spese condominiali successive al fallimento

      Ci permettiamo di dissentire dalla sua ricostruzione perché la spesa condominiale è, a nostro, avviso, una spesa specifica che attiene al bene immobile sui si riferisce per cui va dal ricavato dell'immobile, anche se gravato da ipoteca, giusto il disposto del terzo comma dell'art. 111ter, per il quale "Il curatore deve tenere un conto autonomo delle vendite dei singoli beni immobili oggetto di privilegio speciale e di ipoteca e dei singoli beni mobili o gruppo di mobili oggetto di pegno e privilegio speciale, con analitica indicazione delle entrate e delle uscite di carattere specifico e della quota di quelle di carattere generale imputabili a ciascun bene o gruppo di beni secondo un criterio proporzionale".
      Il ricavato del bene in questione arriva, quindi al riparto già decurtato delle spese specifiche e di una quota delle spese generali, e al momento del riparto, per tutte le altre prededuzioni trova applicazione il secondo comma dell'art. 111 bis, per il quale per il pagamento delle prededuzioni non può essere utilizzato il ricavato del bene ipotecato.
      Zucchetti Sg Srl