Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Comunicazione deposito Progetto di stato Passivo

  • Domenico Cataldo

    MESSINA
    15/03/2015 10:57

    Comunicazione deposito Progetto di stato Passivo

    Da curatore ho sempre inviato note personalizzate ( riportando la singola valutazione per ciascun creditore) per comunicare il deposito del progetto di stato passivo. Ultimamente, però, ho riscontrato che molti colleghi inviano ( essendo forse più semplice allegare un file che redigere singole note) l'intero file del Progetto di stato passivo consentendo a tutti i creditori di visionare le valutazioni degli altri creditori. Mi domando, è corretto inviare l'intero file a tutti i creditori o no? Grazie della risposta
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      17/03/2015 18:40

      RE: Comunicazione deposito Progetto di stato Passivo

      Le cose sono cambiate con le modifiche apportate con D.L. 18 ottobre 2012, n. 179. convertito nella legge 17 dicembre 2012 n. 221, a seguito del quale il secondo comma dell'art. 95 ha assunto il seguente tenore: "Il curatore deposita il progetto di stato passivo corredato dalle relative domande nella cancelleria del tribunale almeno quindici giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo e nello stesso termine lo trasmette ai creditori e ai titolari di diritti sui beni all'indirizzo indicato nella domanda di ammissione al passivo".
      Non c'è violazione della privacy perché i destinatari sono tutti soggetti che hanno interesse a conoscere non solo la proposta del curatore sulla propria domanda, ma anche sulle domande degli altri perché , sempre a norma del secondo comma dell'art. 95, i creditori e i titolari di diritti sui beni e lo stesso fallito possono "presentare al curatore, con le modalita' indicate dall'articolo 93, secondo comma, osservazioni scritte e documenti integrativi fino a cinque giorni prima dell'udienza".
      E' lo stesso motivo per il quale anche lo stato passivo definitivo dichiarato esecutivo va trasmesso in copia a tutti i ricorrenti, precisa l'art. 97, dato che ciascun creditore può proporre opposizione averso il non accoglimento della propria domanda, ma può anche impugnare l'ammissione dei crediti altrui.
      Zucchetti SG srl
      • Paolo Pizza

        Milano
        30/03/2015 12:20

        RE: RE: Comunicazione deposito Progetto di stato Passivo


        Secondo voi il progetto di stato passivo deve essere inviato anche ai creditori che non hanno presentato domanda di insinuazione e ai quali era stata inviata via PEC la comunicazione di cui all'art. 92 L.F.?
        E al fallito?
        E se un creditore non insinuato - o un terzo che non è neppure creditore - chiede al Curatore di inviargli il progetto depositato in cancelleria, come ci si deve comportare?
        E' corretto fare riferimento all'art. 90 L.F.?
        Vi ringrazio anticipatamente per la risposta.
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          30/03/2015 20:51

          RE: RE: RE: Comunicazione deposito Progetto di stato Passivo

          Il secondo comma dell'art. 95 così deispone: "Il curatore deposita il progetto di stato passivo corredato dalle relative domande nella cancelleria del tribunale almeno quindici giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo e nello stesso termine lo trasmette ai creditori e ai titolari di diritti sui beni all'indirizzo indicato nella domanda di ammissione al passivo. I creditori, i titolari di diritti sui beni ed il fallito possono esaminare il progetto e presentare al curatore, con le modalita' indicate dall'articolo 93, secondo comma, osservazioni scritte e documenti integrativi fino a cinque giorni prima dell'udienza".
          Da questa norma si deduce chiaramente che la trasmissione del progetto di stato passivo va fatta ai soli creditori che hanno presentato la domanda di insinuazione, posto che, come precisa la norma, la comunicazione e trasmissione vanno fatte "all'indirizzo indicato nella domanda di ammissione al passivo". La norma non prevede alcuna trasmissione né comunicazione al fallito; questa omissione è poco coerente con il nuovo sistema che, nella seconda parte dell'art. 95 individua anche il fallito tra coloro che "possono esaminare il progetto e presentare al curatore, con le modalità indicate dall'articolo 93, secondo comma, osservazioni scritte e documenti integrativi fino a cinque giorni prima dell'udienza". In questo modo, infatti, il fallito viene legittimato a presentare osservazioni, alla pari degli altri protagonisti del procedimento, per cui non si spiega perché solo a questi ultimi sia trasmesso il progetto di stato passivo e al fallito non sia comunicato né il progetto, né sia data comunicazione dell'avvenuto deposito dello stesso in cancelleria.
          Di conseguenza, se il fallito ha un indirizzo Pec, è buona norma fare la comunicazione dell'avvenuto deposito e trasmettere il progetto anche allo stesso, o, comunque, in mancanza di Pec, avvertirlo dell'avvenuto deposito del progetto in cancelleria.
          Zucchetti SG srl
    • Giuseppe Greco

      Novoli (LE)
      16/11/2015 11:43

      RE: Comunicazione deposito Progetto di stato Passivo

      Buongiorno a tutti,
      mi ricollego a quanto già detto per fugare un ulteriore dubbio.
      Un creditore, dopo aver ricevuto il progetto, può chiedere al curatore di esaminare la domanda di ammissione al passivo di un terzo unitamente a tutta al documentazione allegata, per valutare se presentare osservazioni in merito?
      Penso di non sbagliare se affermo che, al fine di presentare una qualsivoglia osservazione al progetto di stato passivo, è necessario richiedere la documentazione a supporto della domanda che si vuole impugnare ma, con i tempi che corrono, vorrei avere una vostra rassicurazione.
      Grazie mille
      GG
      • Zucchetti Software Giuridico srl

        Vicenza
        16/11/2015 20:19

        RE: RE: Comunicazione deposito Progetto di stato Passivo

        La questione da lei proposta è molto interessante e rileviamo che risulta affrontata nel Trattato delle procedure concorsuale, a cura di Jorio-Sassani, vol.II, Giuffrè editore, 2014, ove a pag. 840 si legge: "Il secondo comma dell'art. 95, come già accennato, non fa riferimento alla documentazione pervenuta a corredo delle domande di partecipazione al passivo, per cui ritengo che la stessa non debba essere depositata in cancelleria con le stesse forme del progetto di stato passivo e delle domande. Ma da questo silenzio non può trarsi la deduzione che tale materiale debba essere depositato in forma cartacea in cancelleria, perchè la ratio della nuova disciplina è quella di tendere verso la informatizzazione dei rapporti e la dematerializzazione dei fascicoli; finalità che verrebbero tradite ove si addossasse al curatore il compito immane di trasformare in cartacea la documentazione ricevuta in via digitale per depositarla in cancelleria. In tal modo, rispetto al passato, si trasferirebbero su un solo soggetto (il curatore) incombenze che in precedenza gravavano su ciascun creditore, senza alcun vantaggio per lo snellimento del lavoro nelle cancellerie, anzi con aggravio per le stesse che sarebbero tenute a catalogare i documenti allegandoli alle relative domande per poi inserirli nel fascicolo fallimentare di pertinenza.
        E' anche vero, però, che detto materiale non può restare nella sola disponibilità del curatore in quanto anche il giudice, il giorno dell'udienza di verifica, deve poter consultare non solo il progetto di stato passivo e le domande (lì dove è funzionante la consolle del magistrato, questi può collegarsi con la cancelleria ove sono depositati tali atti), ma anche la documentazione; egualmente i creditori devono essere posti in condizione di prendere visione, oltre che del progetto di stato passivo loro trasmesso, delle domande e della documentazione allegata alle stesse, il cui esame è indispensabile per formulare eventuali osservazioni alle proposte del curatore sulle domande presentate da altri creditori.
        Per quanto riguarda il giudice, il problema è facilmente risolvibile trasferendo il materiale in questione sulla piattaforma telematica dell'Ufficio oppure utilizzando supporti di memoria esterni (chiavi usb, pen drive, cd-rom o dvd). Per quanto riguarda i creditori e i terzi titolari di diritti, che hanno ricevuto in via PEC all'indirizzo da essi comunicato nella domanda di insinuazione il solo progetto di stato passivo, l'unica via per consentire loro di esercitare i loro diritti è l'inserimento da parte del curatore di tutti i dati ricevuti- progetto di stato passivo, domande e documenti- nella piattaforma telematica adottata dal tribunale o nel sito del curatore che funzionerebbe come strumento informativo e di consultazione dei documenti per i creditori attraverso l'utilizzo di specifiche aree riservate (Anche in questo caso, potrebbe essere utile trasferire tutti i dati consultabili- progetto di stato passivo, domande e relativa documentazione- su un dvd non alterabile da consegnare in cancelleria per la consultazione da parte degli interessati)"..
        Queste soluzioni sono pienamente condivisibili, per cui il curatore, qualora non abbia provveduto a rendere consultabile dalla massa dei creditori la documentazione, è tenuto, quanto meno, a rispondere al singolo creditore che ne faccia richiesta.
        Zucchetti SG srl