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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
Auto in leasing regolarmente con canoni pagati oltre la data di fallimento
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Marcello Cosentino
Portogruaro (VE)18/04/2018 12:09Auto in leasing regolarmente con canoni pagati oltre la data di fallimento
Salve, mi rivolgo al forum per un caso che ritengo abbastanza raro.
Sono curatore di una srl fallita il 20/3/2018 che aveva preso in leasing un'autovettura per la quale erano stati regolarmente pagati (anticipatamente) tutti i canoni mensili, compreso quello del periodo 1 - 31 marzo 2018 periodo che va addirittura oltre la data di fallimento.
La società di leasing non ha dunque alcun motivo di presentare un'istanza di ammissione al passivo e presenterà solo la rivendica del bene.
Preciso inoltre che il contratto sarebbe scaduto dopo 24 mesi dal fallimento ed il riscatto dell'auto era elevato (Euro 14.000) in quanto la Srl poi fallita non aveva intenzione di esercitare l'opzione di riscatto restituendo il bene alla scadenza.
Premesso che l'autovettura, da quanto mi dice la stessa società di leasing, oggi ha un valore di mercato pari a 28.000 Euro, riterrei che - tutto quanto sopra considerato - il fallimento possa chiedere al leasing di "retrocedere" una certa somma al fallimento. Se il mio ragionamento è giusto il problema è: come calcolarla?
Grazie dell'aiuto. Cordiali saluti-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza18/04/2018 18:46RE: Auto in leasing regolarmente con canoni pagati oltre la data di fallimento
Il caso è indubbiamente insolito, ma diventa meno complesso se si parte dalla situazione che normalmente si determina quando si scioglie un contratto di leasing a norma dell'art. 72 quater, per poi rapportarla alla fattispecie rappresentata.
Orbene, fermo il diritto del concedente di chiedere la restituzione del bene dato in locazione, il suo credito si scinde in due parti: una certa e determinata costituita dai canoni scaduti e non pagati alla data della dichiarazione di fallimento, e, quindi immediatamente insinuabile al passivo al lordo degli interessi, e l'altra variabile e dipendente dalla reazione del mercato alla nuova allocazione del bene in quanto rappresentata dalla differenza tra il credito residuo per capitale vantato alla data del fallimento (ossia l'importo delle rate a scadere al netto della quota di interessi) e la eventuale minor somma ricavata dalla collocazione del bene, cui è tenuto il concedente stesso secondo la nuova regolazione degli interessi fra le parti direttamente fissata dalla legge (da ult., Cass.13/09/2017, n. 21213; Cass. 03/09/2015, n. 17577; Cass. 01/03/2010, n. 4862); così come, di contro, ove dalla vendita o da altra collocazione si ricavi una somma superiore al credito residuo in linea capitale, è il curatore ad aver diritto a ricevere la relativa differenza, ferma la intangibilità dei canoni pagati in quanto sottratti alla revocatoria con il richiamo del terzo comma dell'art. 67.
Nella fattispecie il primo credito (quello per rate non pagate ante fallimento) non esiste, per cui il concedente non può chiedere l'ammissione per tale voce. Il pagamento delle rate che avevano scadenza anteriore alla dichiarazione di fallimento è intoccabile per l'inapplicabilità dell'art. 67, nel mentre sono inefficaci i pagamenti delle rate con scadenza successiva al fallimento, in applicazione, non dell'art. 44, co. 1, che si riferisce ai pagamenti effettuati dal fallito dopo tale evento, bensì dell'art. 65, per il quale "sono privi di effetto rispetto ai creditori i pagamenti di crediti che scadono nel giorno della dichiarazione di fallimento o posteriormente, se tali pagamenti sono stati eseguiti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento".
Questa somma può essere, a nostro avviso chiesta in restituzione, essendo le esenzioni da revocatoria indicate nel terzo comma dell'art. 67 riferite e limitate alle revocatorie elencate in tale norma.
Rimane la questione del bene, che avendo un valore effettivo superiore al residuo debito per il riscatto, comporterà che la società di leasing dovrà restituire un importo pari alla differenza tra il prezzo del riscatto (unico debito residuato a carico del fallito) e il valore di successiva allocazione del bene. Credito che si somma a quello precedente.
Questo nel caso prospettato si addivenga allo scioglimento del contratto, tuttavia sarebbe anche da valutare la convenienza ad un subentro, posto che l'intero prezzo è stato corrisposto e manca solo il riscatto, che è inferiore al valore dell'auto. Ad ogni modo, in una situazione del genere, la cosa migliore è trovare un accordo con la società di leasing per definire con essa l'importo da restituire una volta riottenuto il bene, oppure per essere autorizzati alla cessione del contratto di leasing a terzi con rimborso di parte delle rate pagate, ecc.
Zucchetti SG srl
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