Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

ammissibilità domanda ultratardiva

  • Ettore Trippitelli

    Rimini
    15/02/2017 18:22

    ammissibilità domanda ultratardiva

    Ritengo che i creditori c.d. "istituzionali" quali Enti locali, Prefetture e in genere uffici della Pubblica Amministrazione non possano invocare l'applicazione dell'ultimo comma dell'art. 101 l.f., anche se non sono stati destinatari dell'avviso ex art. 92 da parte del curatore.
    Penso che La Pubblica Amministrazione, non appena verifica il consolidamento di un credito, abbia il diritto-dovere di consultare il registro delle imprese e, pertanto, presentare la domanda di ammissione tardiva entro il termine di dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo.
    Gradirei conoscere il parere non solo del gestore del forum ma anche dei colleghi che si siano trovati in situazioni simili.
    Grazie.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      16/02/2017 18:55

      RE: ammissibilità domanda ultratardiva

      Non crediamo che possa essere fatta la distinzione da lei proposta in quanto la P.A. è tenuta, come qualsiasi privato, a cercare di contenere i tempi dell'insinuazione e, poiché la determinazione del credito per la P.A. è spesso l'esito finale di un iter burocratico, può incorrere più facilmente nella tardività ingiustificata.
      Del resto la Cassazione (Cass. 22 dicembre 2011, n. 28443) ha già statuito che bisogna considerare il comportamento effettivo tenuto dal creditore, per cui l'amministrazione finanziaria, una volta che abbia avuto conoscenza della dichiarazione di fallimento, deve immediatamente attivarsi per predisporre i titoli per la tempestiva insinuazione dei propri crediti al passivo in termini inferiori a quelli massimi attribuiti dalla legge per l'espletamento di tali incombenze. E' in relazione ai tempi strettamente necessari per lo svolgimento di questa attività che deve valutarsi la scusabilità del ritardo -il cui onere probatorio grava sull'Amministrazione - in caso di presentazione ultra annuale dell'istanza rispetto alla data di esecutività dello stato passivo, tenendo conto che- aggiunge la Corte- ai fini della presentazione della istanza di insinuazione al passivo, è sufficiente l'esistenza del ruolo, che costituisce titolo valido attestante il credito, senza dovere attendere la formazione e la notifica della cartella esattoriale e che parimenti l'Ufficio finanziario può presentare istanza di ammissione al passivo sia pure con documentazione incompleta, con conseguente ammissione del credito con riserva di produzione dei documenti.
      Non crediamo si possa andare oltre e, tanto meno, che i creditori c.d. "istituzionali" non possano invocare l'applicazione dell'ultimo comma dell'art. 101 l.f., anche se non sono stati destinatari dell'avviso ex art. 92 da parte del curatore.
      Siamo curiosi comunque di sentire altre voci di utenti.
      Zucchetti SG srl