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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
credito professionale
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Maria Cristina Bongiorno
Milano02/10/2013 17:38credito professionale
E' corretta l'ammissione al chirografo del credito professionale dovuto per le prestazioni rese entro il terzo anno antecedente il fallimento, in quanto successivamente il diritto è prescritto? -
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza03/10/2013 20:08RE: credito professionale
Non capiamo bene la domanda perchè la prescrizione presuntiva di cui all'art.2956 c.c., ove operante, riguarderebbe i crediti più vecchi e non quelli più recenti.
Sia così gentile da fornire qualche ulteriore chiarimento per metterci in condizioni di dare una risposta mirata, utile per chiunque legga; precisi anche se si è trattato di una prestazione unitaria che è durata nel tempo o di tanti incarichi separati e distinti, perché questo dato è essenziale ai fini di valutare l'eventuale prescrizione. ..
Zucchetti Sg srl
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Maria Cristina Bongiorno
Milano04/10/2013 00:20RE: RE: credito professionale
Intendevo certamente i crediti più vecchi di 3 anni, per cui prescritti, e sono incarichi separati per cui ammetterei al chirografo solo quelli per le prestazioni rese nel terzo anno antecedente il fallimento.
Grazie.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza05/10/2013 12:21RE: RE: RE: credito professionale
Le premesse da cui muovere sono due:
a-a norma dell'art. 2751 bis, n. 2, c.c. hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore di opera intellettuale dovute per gli ultimi due anni della prestazione; quindi, il biennio non va calcolato a ritroso dalla data di fallimento ma dalla data della cessazione della prestazione;
b-in questa ottica assume rilievo- e per questo avevamo chiesto chiarimenti sul punto- se le prestazioni sono riconducibili ad un unico incarico o non, perché per gli onorari si tiene conto del momento in cui la prestazione professionale, unitariamente considerata, è stata portata a termine, sebbene alcune attività siano state svolte in epoca anteriore al biennio, purché risultino tra loro collegate, in quanto espressione del medesimo incarico.
Alla luce di queste premesse, poiché nel caso lei dice che si è trattato di incarichi separati, lei deve, ai fini della determinazione dell'onorario e del privilegio, calcolare il biennio per ciascun incarico, a decorrere dalla cessazione delle prestazioni relative a ciascun incarico.
Questo per quanto attiene al privilegio, ma il momento della cessazione dell'incarico segna anche il momento in cui il professionista può chiedere il pagamento dell'onorario, per cui possono ritersi presuntivamente prescritti i crediti professionali dei quali l'avvocato non ha chiesto il pagamento nei tre annui successivi alla cessazione di ciascun incarico. Con la conseguenza che i crediti prescritti non vanno riconosciuto né in privilegio né in chirografo, essendo evidente che se si eccepisce la prescrizione, automaticamente i crediti precedenti maturati che si assumono essere prescritti, non possono essere presi in considerazione (e per questo che ci erano sorti dubbi sul contenuto della domanda ove si parlava di ammissione e di prescrizione).
Tanto chiarito, ribadiamo quanto altre volte abbiamo detto circa l'uso della prescrizione presuntiva, quale è quella di cui all'art. 2956 c.c., da parte del curatore. In caso di opposizione, infatti, il professionista avrebbe come unica arma di difesa quella di deferire giuramento decisorio al curatore su una formula univoca, consistente nel giurare che il credito è stato pagato. Sussistono dei dubbi sulla deferibilità di un tale giuramento al curatore (ma allora non dovrebbe ammettersi che il curatore possa sollevare l'eccezione di prescrizione presuntiva, altrimenti si priva l'altra parte di qualsiasi difesa), ma se si ammette, il curatore si troverà nella condizione di dover giurare o che non sa se il credito è stato pagato, facendo saltare l'eccezione, o di giurare il falso che è stato pagato, che ovviamente è comportamento che non consigliamo, a meno che il curatore non abbia la prova che effettivamente il pagamento è avvenuto, nel qual caso, però, avrebbe potuto fornire tale prova evitando il ricorso alla eccezione.
Zucchetti SG Srl
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