Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

annotazione allo stato passivo a seguito si sentenza

  • Daniela Gaudenzi

    Santa Maria Capua Vetere (CE)
    16/03/2012 19:37

    annotazione allo stato passivo a seguito si sentenza

    Durante l'esame di stato passivo la curatela si opponeva alla ammissione di un creditore che, successivamente proponeva ricorso ex art.98 L.F. Detto giudizio si è concluso,in data recente, con il riconoscimento parziale del credito e con la conseguente ammissione al passivo del soggetto ricorrente.Desidero sapere se , a seguito di detta sentenza ,il curatore è tenuto alla annotazione in calce allo stato passivo o, diversamente, è opportuno attendere che la sentenza passi in giudicato ( che trascorra cioè il vecchio termine di 1 anno e 45 giorni).
    grazie mille.
    il curatore dott.ssa daniela gaudenzi
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      17/03/2012 15:37

      RE: annotazione allo stato passivo a seguito si sentenza

      Lei parla di sentenza emessa in sede di opposizione, per cui siamo indotti a ritenere che si tratti di fallimento vecchio rito, per il quale il quarto comma dell'art. 99 espressamente disponeva che la sentenza emessa in sede di opposizione era provvisoriamente esecutiva. Ciò significa che la sentenza, anche se impugnata, dava titolo ad ottenere la immediata modifica dello stato passivo.
      Oggi il tribunale decide con decreto, che può essere impugnato in cassazione, per cui fin quando non decorre il termine di 30 giorni per il decorso in Cassazione, il decreto non è definitivo, a meno che, come prevede l'art. 741 cpc, non sia provvisoriamente dichiarato tale dal tribunale. Tuttavia la provvisoria esecutorietà con conseguente inserimento del creditore nello stato passivo per la quota ammessa in sede di opposizione, dà diritto a partecipare ai riparti, ma la somma che spetterebbe a detto creditore dovrebbe essere accantonata, giusto il disposto dell'art. 113, il cui primo comma n. 3 prevede appunto l'accantonamento per i "creditori opponenti la cui domanda è stata accolta ma la sentenza non è passata in giudicato" (ove il riferimento alla sentenza è chiaramente erroneo e frutto di approssimazione, decidendo oggi il tribunale con decreto).
      La stessa ipotesi di accantonamento non era prevista nel vecchio rito, per cui il curatore- che come detto doveva immediatamente modificare lo stato passivo perché la sentenza era provvisoriamente esecutiva- o cercava di ritardare il riparto o chiedeva, all'atto del riparto, un sequestro giudiziario sulle somme assegnate a quel creditore sostenendo che il suo diritto ad essere pagato era ancora controverso (perchè ancora in corso il termine per l'impugnazione o perché questa era pendente) e che non dava garanzie di restituzione una volta riscosso quanto assegnatogli nel riparto.
      E' applicabile la nuova norma dell'art. 113 citata anche alle vecchie procedure? E' difficile dare una risposta, ma noi saremmo propensi ad una soluzione affermativa perché questa norma potrebbe essere considerata avere natura processuale, tale da trovare applicazione ai processi in corso, anche se iniziati prima, ma ci rendiamo conto della difficoltà a sostenere tale tesi.
      In ogni caso, conviene provare; ossia- anche se si tratta di fallimento vecchio rito- si iscrive il creditore che ha vinto l'opposizione nello stato passivo per la somma ammessa e, se è ancora pendente il termine del ricorso in cassazione o questo è pendente, al momento del riparto si effettua l'accantonamento; se il creditore contesta tale via, si chiede il sequestro di cui si diceva, che potrebbe anche essere causa di spese per lo stesso creditore.
      Zucchetti Sg Srl