Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Fornitura di energia elettrica

  • Giorgio Buongiovanni

    BOLZANO (BZ)
    16/05/2013 17:42

    Fornitura di energia elettrica

    Una ditta fornitrice di energia elettrica presenta istanza di ammissione chiedendo il privilegio, testuale:" ex art 2761 e/o2778 e/o altre leggi speciali.L'art 2761 riguarda i crediti del vettore.
    Inoltre chiede gli stessi privilegi per gli interessi ex Dlgs 231 fino alla data di fallimento .
    Chiede inoltre il privilegio ex art 2752 ovvero 2758 sull'IVA delle varie fatture.
    Vi pare corretta tale richiesta ?
    Ci sono leggi speciali , nel campo dell'energia , che consentono l'applicazione di tutti questi privilegi ?
    Grazie per la vostra cortese risposta.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      17/05/2013 18:30

      RE: Fornitura di energia elettrica

      La normativa richiamata quanto al credito principale è del tutto inconferente e non va dimenticato che, a norma dell'art. 93 l.f. è il creditore che nella domanda di insinuazione deve esporre, seppur succintamente, i fatti e gli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda ed indicare l'eventuale titolo di prelazione. Si può anche dire che il creditore non è tenuto ad indicare la norma di legge da cui discende il privilegio, essendo sufficiente che descriva il rapporto da cui è nato il credito perché l'attribuzione del privilegio è questione giuridica che rientra nella competenza del giudice, ma proprio in materie specifiche è necessario che il creditore, che è operando nel settore dovrebbe conoscere più di altri la regolamentazione della materia, fornisca indicazioni. Diciamo questo perché a noi non risulta che esistano privilegi per i crediti da forniture elettriche, ma non possiamo escludere che in un comma di un articolo di una delle tante leggi speciali sia detto qualcosa; per cui consigliamo di escludere il privilegio dicendo che il credito in questione non è assistito da alcuna prelazione né sono pertinenti gli articoli del codice civile richiamati dall'istante; sarà il creditore, se ritiene il contrario, a dimostare che esiste un privilegio in sede di opposizione.
      Egualmente va rigettata la domanda per interessi commerciali perché l'art. 2 del dlgs n. 231 del 2002 (peraltro ora sostituito dal d.lgs n. 192 del 2012, che contiene identica norma) dispone la normativa in esso contenuta non si applica ai "debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore". E' da aggiungere, a meno che non sia intervenuto un titolo giudiziario definitivo alla data del fallimento che abbia ingiunto o condannato il debitore al pagamento di detti interessi.
      Per quanto riguarda l'Iva, si tratta presumibilmnete dell'Iva di rivarsa per cui la norma applicabile è quella dell'art. 2758 c.c. e no quella dell'a dell'art. 2752 c.c., che riguarda i crediti per Iva dello Stato. Il credito per Iva di rivalsa è assistito da un privilegio speciale di settimo grado, che nel caso in esame degrada a chirografo per la inesistenza materiale del bene oggetto della somministrazione (l'energia elettrica consumata).
      Zucchetti SG Srl
      • Giorgio Buongiovanni

        BOLZANO (BZ)
        18/05/2013 18:27

        RE: RE: Fornitura di energia elettrica

        Molte grazie per la risposta veloce , completa ,motivata.
        Ciò aiuta molto.
        GB
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          20/05/2013 20:07

          RE: RE: RE: Fornitura di energia elettrica

          Siamo lieti di esserle stati utili
          Zucchetti SG Srl