Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Concordato fallimentare

  • Giuseppe Franco

    Nocera Inferiore (SA)
    26/05/2021 16:31

    Concordato fallimentare

    Salve,
    in qualità di Curatore, per la prima volta, sto redigendo, ai sensi dell'art. 125, comma primo, l.f., il parere in ordine ad una proposta di concordato fallimentare depositata da un terzo, che prevede il pagamento integrale delle spese prededucibili e dei creditori privilegiati, nonchè una percentuale di soddisfazione del ceto chirografario.
    Ora, fermo restando il contenuto analitico della proposta e le valutazioni concernenti i presumibili risultati della liquidazione e delle garanzie offerte, mi ponevo i seguenti quesiti in ordine ai seguenti aspetti:
    - siccome la procedura concorsuale dispone già di una, seppur esigua, massa attiva, la stessa quale conseguenza assumerebbe ai fini dell'eventuale omologazione del concordato fallimentare;
    - l'onorario del Curatore, ex art. 39 l.f., viene determinato, laddove il Concordato fallimentare venisse omologato, considerando il totale dell'attivo concordatario, quello già realizzato all'atto del deposito della proposta ed il passivo accertato;
    - siccome sono state già adempiute le spese di giustizia (il c.d. campione fallimentare), il cui onere dev'essere posto a carico del proponente, come si concilia con la domanda di concordato fallimentare.

    Analizzando, per la prima volta, l'istituto del concordato fallimentare, cordialmente, chiedo un confronto in ordine ai quesiti innanzi dettagliati, nonchè ogni ulteriore sollecitazione ritenuta necessaria ai fini della redazione di un compiuto Parere di cui all'art. 125, comma primo, l.f..

    Con Osservanza
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      26/05/2021 20:09

      RE: Concordato fallimentare

      Il parere del curatore sulla proposta di concordato fallimentare, benchè l'art. 125 l. fall. faccia riferimento "ai presumibili risultati della liquidazione ed alle garanzie offerte" è a tutto campo e si sostanzia nel valutare, non solo questi aspetti che attengono alla fattibilità, ma la proposta nel suo insieme in modo da vagliarne la convenienza per la massa dei creditori della soluzione concordataria rispetto alla liquidazione fallimentare.
      Per quanto riguarda le liquidità di cui dispone il fallimento, la loro sorte dipende dal contenuto della proposta concordataria, che può prevedere il trasferimento in capo al proponente di tutte le attività, compreso quindi le liquidità in banca, può prevedere che queste siano destinate al pagamento dei creditori, e ciò anche in relazione agli impegni assunti rispetto al passivo. Sono appunto tutti questi aspetti che lei deve valutare con il parere, perché la convenienza dipende non solo dalla entità dell'attivo disponibile edel passivo accertato, ma appunto dalla parte dei debiti che il terzo si accolla (comprende anche eventuali creditori non ancora insinuati? lei sa se vi sono creditori che presumibilmente si insinueranno) e dall'attivo che gli viene ceduto (comprende anche le azioni revocatorie iniziate?, anche le liquidità già esistenti?, ecc.).
      La questione del compenso è regolata dal secondo comma dell'art. 2 del d.m. n. 30 del 2012, che così dispone: "Nel caso che il fallimento si chiuda con concordato, il compenso dovuto al curatore e' liquidato in proporzione all'opera prestata, in modo pero' da non eccedere in nessun caso le percentuali sull'ammontare dell'attivo, previste dall'articolo 1, comma 1, calcolate sull'ammontare complessivo di quanto col concordato viene attribuito ai creditori. Al curatore e' inoltre corrisposto il compenso supplementare di cui all'articolo 1, comma 2" (ossi quello sul passivo accertato).
      Quanto alle spese di giustizia già pagate, queste restano tali e, in sostanza diminuiscono l'attivo che probabilmente sarà trasferito al proponente; l'impegno del terzo non può che riferirsi alle spese non ancora adempiute e a quelle future.
      Zucchetti SG srl
      • Giuseppe Franco

        Nocera Inferiore (SA)
        27/05/2021 09:30

        RE: RE: Concordato fallimentare

        Nel ringraziarVi per il cortese, pronto e prezioso riscontro, riscontrando le Vostre sollecitazioni, partecipo quanto segue.
        La proposta di concordato fallimentare, oggetto della redazione del relativo parere ex art. 125, co. 1, l.f., prevede il trasferimento dell'attivo in favore del proponente, nonchè la limitazione degli obblighi concordatari crediti ammessi al passivo alla data della proposta.
        Ora, con riferimento allo Stato Passivo, essendosi già tenute due Udienze (una per le tempestive e l'altra per le tardive), ritengo, presumibilmente, che non ci saranno ulteriori soggetti che si insinueranno al passivo (tutti i creditori, evincibili dalle scritture contabili sono stati destinatari, nei giorni successivi alla dichiarazione di fallimento, intervenuta nel mese di febbraio dell'anno 2020, della comunicazione ex art. 92 l.f.).
        Non risultano, allo stato, azioni revocatorie espletate.
        Siccome nulla viene evidenziato in seno alla proposta concordataria, l'eventuale omologazione del concordato fallimentare avrebbe come corollario il subentro del fallito (o, per esso, dell'assuntore) nelle cause civili pendenti (in fattispecie pende un unico giudizio, riassunto dalla Curatela, in cui la società in bonis risultava parte opponente in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, spiegando, all'uopo, anche una domanda riconvenzionale), atteso che il Curatore, che ha iniziato o proseguito i giudizi, non ha più legittimazione processuale, motivo per il quale il giudizio, previa interruzione, dovrà essere proseguito dal nuovo legittimato (fallito o assuntore).
        Infine, quanto all'onorario spettante al Curatore, lo stesso, in ossequio all'art. 2 del D.M. 30/2012, dev'essere determinato considerando l'ammontare complessivo di quanto con il concordato viene attribuito ai creditori (art. 1, comma primo) e del passivo accertato (art. 1, comma secondo).

        Spero di averVi chiarito ulteriormente la fattispecie e resto in attesa di eventuali ed ulteriori sollecitazioni.

        Cordialmente.
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          27/05/2021 20:01

          RE: RE: RE: Concordato fallimentare

          I principi che abbiamo esposto nella precedente risposta or aposono essere meglio adattati alla fattispecie. dai dati che lei espone si capisce che la proposta prevede il trasferimento di tutte le attività e l'assunzione del passivo allo stato esistente, secondo il più comune di modelli concordatari. Pertanto il proponente non risponde di eventuali crediti tardivi, sicchè è giusto che lei faccia la valutazione degli eventuali possibili ulteriori creditori, che resterebbero sostanzialmente impagati, dato che l'attivo è interamente ceduto al terzo assuntore.
          A norma del secondo comma dell'art. 130 l. fall. "Quando il decreto di omologazione diventa definitivo, il curatore rende conto della gestione ai sensi dell'articolo 116 ed il tribunale dichiara chiuso il fallimento"; con la chiusura cessano gli organi: il giudice delegato, il curatore e il comitato dei creditori i quali, come precisa il primo comma dell'art. 136 rimangono in carica al solo fine di sorvegliare l'adempimento del concordato, secondo le modalità stabilite nel decreto di omologazione. Con la chiusura del fallimento e la cessazione degli organi, le cause in corso vanno interrotte e poiché il curatore ha perso la disponibilità dei beni e la legittimazione processuale, non può riassumerle né possono le cause pendenti essere riassunte nei suoi confronti.
          Quanto al compenso, è esatto quanto dice, alla luce della norma che abbiamo ripsortato nella precedente risposta.
          Zucchetti Sg Srl