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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
Preliminare compravendita e insinuazione passivo
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Cristina Bazzoli
Riva del Garda (TN)25/10/2016 15:06Preliminare compravendita e insinuazione passivo
Buongiorno,
chiedo cortesemente un Vostro parere in merito a quanto segue.
La società fallita di cui sono curatore aveva stipulato un preliminare di compravendita (MAI REGISTRATO E MAI TRASCRITTO)per l'acquisto di un'immobile versando caparra e acconti. La società venditrice non ha mai dato seguito agli accordi sottraendosi dalla sottoscrizione del rogito.
L'acquirente si era quindi insinuata nel procedimento esecutivo messo in atto da altri creditori chiedendo di essere ammessa in invia chirografaria per il doppio della caparra più gli acconti.
Di recente la venditrice è anch'essa fallita.
La mia domanda è:
- esiste in qualche modo la possibilità di richiedere l'insinuazione in via privilegiata (per assurdo trascrivendo ora il preliminare) o il credito è in ogni caso chirografo?
- nell'ipotesi di credito chirografo è giusto chiedere l'insinuazione per il doppio della caparra più gli acconti o l'importo vantato è il solo importo effettivamente versato?
Vi ringrazio per la collaborazione.
Cordiali saluti
Cristina Bazzoli
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza25/10/2016 19:47RE: Preliminare compravendita e insinuazione passivo
E' da escludere l'insinuazione in via privilegiata non essendo stato il contratto preliminare trascritto ai sensi della'rt. 2645bis c.c., che è requisito indispensabile per la concessione del privilegio di cui all'art. 2775bis c.c.; né avrebbe alcuna effetto trascriverlo ora, dato l'art. 45 l.f..
Per quanto riguarda la restituzione della caparra o del suo doppio è diffusa l'opinione che, qualora la curatela del promittente venditore (B) eserciti il diritto potestativo riconosciuto dalla legge fallimentare nell'interesse della massa dei creditori di sciogliersi dal contratto preliminare, non si verifica alcun inadempimento, su cui è basato il meccanismo di cui all'art. 1385 c.c., di modo che il promissario acquirente (A) non può pretendere la restituzione del doppio della caparra. Nel caso, è vero che il curatore del fallimento B si è sciolto dal contratto, ma è altrettanto vero che l'inadempimento si era già verificato, al punto che A era intervenuto nella esecuzione promossa da altri creditori sui beni di B, allora ancora in bonis, facendo valere il credito per il doppio della caparra. Questa situazione dovrebbe superare lo scioglimento fallimentare, a meno che (ma questo è un altro problema) l'oggetto del preliminare non fosse un bene da costruire, ossia un bene futuro; in tal caso, infatti, la Cassazione ha ritenuto, che qualora la res futura non è venuta ad esistenza anteriormente all'apertura della procedura concorsuale, non è ancora sorto, in capo al promissario acquirente il diritto al recesso derivante dall'inadempimento dell'altro contraente, per cui la parte non inadempiente non può insinuare al passivo il credito risarcitorio costituito dal doppio della caparra.
Come vede la richiesta del doppio della caparra incontra non pochi ostacoli, ma vi è qualche speranza di successo, per cui è consigliabile formularla.
Zucchetti SG srl
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Cristina Bazzoli
Riva del Garda (TN)26/10/2016 13:03RE: RE: Preliminare compravendita e insinuazione passivo
Grazie mille!
Buon lavoro.
Cristina Bazzoli
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