Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Socio sovventore di società in liquidazione coatta amministrativa - privilegio ex articolo 2751 bis n. 1 cod. civ.

  • Michela Del Rio

    Reggio Emilia (RE)
    28/04/2019 15:53

    Socio sovventore di società in liquidazione coatta amministrativa - privilegio ex articolo 2751 bis n. 1 cod. civ.

    Buongiorno.
    Chiedo cortesemente la Vostra opinione in merito alla domanda di ammissione al passivo che, nell'ambito di una procedura di liquidazione coatta amministrativa, è stata formulata da un ex dipendente di una società cooperativa sottoposta alla predetta Procedura.
    Premetto che:
    1) l'ex dipendente aveva sottoscritto con la società, all'epoca già in difficoltà, un accordo in virtù del quale alcune quote retributive sarebbero state destinate a prestito sociale e versate su un libretto nominativo al portatore. L'importo versato era vincolato per tre anni e su di esso maturava un tasso di interesse maggiorato di un punto rispetto al tasso corrente previsto per il prestito libero;
    2) il rapporto di lavoro è cessato prima dell'apertura della Procedura;
    3) l'ex dipendente ha comunicato di voler recedere da socio sovventore della società quando quest'ultima era ancora in bonis, chiedendo altresì la restituzione delle somme versate, presenti sul libretto.
    L'ex dipendente chiede ora di essere ammesso al passivo per l'intero suo credito (comprensivo della quota sociale e delle somme versate sul libretto nominativo) in via privilegiata ai sensi dell'articolo 2751 bis n. 1 cod. civ.
    Sostiene infatti che, nella sostanza, si tratti di retribuzioni per le quali, in virtù dell'accordo sottoscritto con la società, era stata prevista questa modalità di pagamento e che, ai fini del riconoscimento del privilegio, il dato sostanziale debba prevalere sulla qualificazione formale.
    A vostro parere, all'ex dipendente può essere riconosciuto il privilegio che richiede? Siete a conoscenze di sentenze che hanno affrontato casi analoghi?
    Personalmente sarei dell'avviso di escludere l'intero credito, in quanto credito postergato ai sensi dell'articolo 2467 cod. civ. o, al limite, di escludere (sempre sulla base di questa motivazione) l'importo della quota sociale e di ammettere il credito residuo in chirografo.
    Ringrazio sin d'ora per il prezioso aiuto.
    avv. Michela del Rio
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      29/04/2019 19:57

      RE: Socio sovventore di società in liquidazione coatta amministrativa - privilegio ex articolo 2751 bis n. 1 cod. civ.

      Lei qualifica l'ex dipendente quale socio sovventore che, nella previsione della legge n. 59 del 1992 (art. 4), individua una categoria di soci che pur non partecipando agli scopi mutualistici persegue una forma di investimento, contribuendo al tempo stesso al finanziamento della società. La stessa norma prevede che i conferimenti dei soci sovventori sono rappresentate da azioni nominative trasferibili (comma 4) e possono essere corredate di diritti diversi rispetto a quelle ordinarie, potendo essere riconosciuta alle stesse una prelazione o una preferenza nella ripartizione degli utili, e in sede di liquidazione (comm.6) , ecc.; per cui dalla descrizione che lei fa ci sembra che, nel caso, si sia trattato, più che altro, di prestito sociale, che è un'altra forma di finanziamento cooperativo , previsto dall'art 10 della l. n.59 del 1992, che è una forma di finanziamento che prescinde dal godimento dei benefici legati alla mutualità, ma consente una valida remunerazione del capitale investito per la minore tassazione degli interessi o altre agevolazioni.
      Con la riforma societaria del 2003 e la divisione delle cooperative in quelle a "mutualità prevalente" e quelle c.d. "diverse" è stato definitivamente superato il concetto della c.d mutualità "pura", cioè quello di riservare le agevolazioni alle cooperative che avessero operato esclusivamente con i soci e per i soci e, conseguentemente, consentendo che l'attività possa essere svolta anche a favore di terzi, è diventato sempre più necessario l'apporto di liquidità come fonte di autofinanziamento della società; da cui l'introduzione della figura del socio finanziatore e la possibilità di emissione strumenti finanziari estesa a tutte le cooperative.
      Ai fini della risposta alla domanda posta diventa superfluo affrontare il complesso problema del coordinamento della pregressa normativa con la nuova perché, in ogni caso, i finanziamenti dei soci alle cooperative "non sono soggetti alla postergazione prevista dall'art. 2467 c.c., atteso che, giusta l'art. 2519 comma 1, c.c., alle cooperative risulta applicabile la disciplina delle società per azioni che non riproduce l'effetto postergativo" (Cass. 20/05/2016, n.10509; Trib. Treviso 19/01/2015). Ma, a, parte questa considerazione, crediamo, come detto, che nella specie si sia trattato di un prestito sociale fatto da un dipendente (che potrebbe anche non essere socio).
      Così stando le cose, riteniamo che soltanto la parte di retribuzione non corrisposta e altro connesso al rapporto di lavoro possa godere del privilegio di cui all'art. 2751bis n. 1 c.c., nel mentre la parte destinata al finanziamento va trattata come appunto credito per restituzione del finanziamento effettuato. Il fatto che questo sia stato eseguito con trattenute sulla retribuzione è irrilevante in quanto si è trattato soltanto di una modalità operativa che non incide sulla causa della dazione del danaro alla cooperativa, che è il finanziamento alla stessa e prescinde dalla fonte dalla quale provengono le liquidità; in ipotesi la cooperativa poteva pagare lo stipendio intero e poi il lavoratore versava la somma a scopo di mutuo.
      Zucchetti SG srl