Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI

  • Ilaria Guerra

    Modena
    21/09/2011 18:19

    ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI

    Un creditore nella domanda di ammissione al passivo chiede la prededuzione ex art. 2755.come spese di giustizia per atti conservativi per euro 783 ( 633 spese legali per procedura esecutiva comprese 120 per spese di pignoramento e 150 per la domiciliazione.) l'atto di pignoramento è stato notifcato ai terzi in data successiva alla dichiarazione di fallimento .

    è da riconoscere la prededuzione?.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      21/09/2011 18:53

      RE: ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI

      Riteniamo che non sia da riconoscere nulla, né la prededuzione, né il privilegio ex art. 2755 c.c. né lo stesso credito, dal momento che la notifica dell'atto di pignoramento ai sensi dell'art. 543 c.p.c.- che costituisce il primo atto della fattispecie a formazione progressiva prevista per l'espropriazione presso terzi- è avvenuta dopo la dichiarazione di fallimento del debitore, quando gli effetti di cui all'art. 51 l.f. si erano già verificati.
      Nell'espropriazione presso terzi, infatti, l'esecutato è il debitore del creditore che agisce, il quale invece di pignorare beni che si trovano presso il suo debitore va a pignorare beni che si trovano presso terzi oppure crediti che il proprio debitore vanta verso terzi;, di conseguenza, fallito il debitore diretto del creditore, trova applicazione il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive nei suoi confronti sancito dall'art. 51 l.f..
      Zucchetti SG Srl