Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

mancata emissione fatture

  • Cristina Neve

    CORREGGIO (MO)
    25/07/2011 16:32

    mancata emissione fatture

    Si presenta la seguente problematica: il locatore, in base a regolare contratto registrato, ha richiesto l'insinuazione dei canoni non percepiti anche se le ultime fatture emesse sono state stornate con successiva nota di credito (registrata in contabilità dalla società fallita) emessa dal locatore al fine di evitare il versamento dell'IVA.
    Tra l'altro, dopo aver ottenuto decreto ingiuntivo per le somme relative alle fatture emesse, il locatore ha escusso la polizza fideiussoria ed ora presenta domanda di insinuazione per il credito indicato nel decreto esecutivo considerando l'importo incassato dall'assicurazione in pagamento dei canoni per cui non è stata emessa fattura.
    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      26/07/2011 16:04

      RE: mancata emissione fatture

      Lo storno, come lei ben evidenzia, ha soltanto rilievo fiscale, nel mentre in sede di accertamento bisogna appurare l'esistenza o non del credito insinuato.
      A questo fine, la prima cosa da guardare è se il decreto ingiuntivo è divenuto definitivo prima della dichiarazione di fallimento. In caso positivo ogni discorso nel merito è superato dal titolo giudiziario definitivo; in caso negativo quel titolo è come se non esistesse, per cui il curatore deve esaminare nel merito il credito e valutare, detratto quanto pagato dall'assicurazione, se il resto è documentato.
      Zucchetti Sg srl
      • Cristina Neve

        CORREGGIO (MO)
        27/07/2011 08:35

        RE: RE: mancata emissione fatture

        Il decreto ingiuntivo è divenuto esecutivo prima del fallimento ma successivamente è stata escussa la polizza fideiussoria che, quindi, andrebbe a ridurre il credito indicato nel decreto, ciò nonostante la domanda di insinuazione è pari all'imposto del titolo esecutivo.
        Grazie
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          27/07/2011 19:20

          RE: RE: RE: mancata emissione fatture

          Una volta appurato che il decreto ingiuntivo era divenuto esecutivo prima della dichiarazione di fallimento, deve controllare se il pagamento da parte del fideiussore è avvenuto prima o dopo la dichiarazione di fallimento, in quanto trovano applicazione gli artt. 61 e 62 l.f. (nel dare la precedente risposta avevamo capito che il creditore avesse effettuato la detrazione).
          Se prima, il creditore deve ridurre dalla somma totale l'importo ricevuto e se non lo fa lui il curatore provvede ad ammetterlo per la differenza nel progetto di stato passivo, giacchè il titolo giudiziale, per quanto definitivo, subisce le conseguenze di quanto è avvenuto successivamente. Il fideiussore, a sua volta, ha diritto di insinuare in via di regresso quanto pagato, per cui se il creditore principale non detrae la somma ricevuta, il fallimento pagherebbe due volte la stessa somma.
          Se dopo, il creditore ha diritto ad insinuare l'intero credito, fermo restando che al momento del riparto, non può ricevere più di quanto effettivamente gli compete, ossia il residuo detratto quanto ricevuto dal fideiussore; l'ammissione per l'intera somma è una agevolazione voluta dal legislatore fallimentare per garantire il creditore principale che in tal modo vede calcolata sull'intera somma la percentuale che gli compete.
          Ad esempio, il locatore creditore di 100, se ha ricevuto 50 dal fideiussore dopo la dichiarazione di fallimento del debitore, può chiedere ed ottenere l'ammissione al passivo per 100, di modo che se lei paga il 60%, questa quota la calcola su 100, per cui gli competerebbe la somma di 60; ma avendo ricevuto già 50 potrà al massimo ottenere altre 50. Se invece egli si insinuasse per 50- che è il suo effettivo credito- gli competerebbe la somma di 30, pari al 60% di 50. Come vede la differenza è notevole.
          In questo caso il fidieussoro non può insinuarsi fino all'integrale pagamento del creditore principale, oppure, secondo parte della dottrina e giurisprudenza, può essere ammesso con riserva della integrale soddisfazione del creditore principale.
          Zucchetti Sg Srl