Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

interessi su credito assistito da privilegio ed in prededuzione

  • Gabriella Placucci

    CESENA (FC)
    28/04/2010 10:38

    interessi su credito assistito da privilegio ed in prededuzione

    Buongiorno,
    nel caso venga richiesta l'ammissione al passivo di un credito per capitale e maturandi interessi assitito da privilegio speciale mobiliare ed allo stesso tempo essendo in prededuzione ex art. 111 l.f. gli interessi ,che non sono stati calcolati dal ricorrente, maturano fino alla vendita dei beni cui si riferiscono ex art. 54 l.f. e art 2749 c.c. 3° comma oppure, in quanto è un credito anche in prededuzione, maturano fino al pagamento ex art. 111-bis l.f. comma 2? nel primo caso li devo calcolare nel progetto di stato passivo e nel secondo caso no?
    Inoltre il privilegio speciale mobiliare ex art 2764 c.c. in base al comma 2° sussiste per il credito dell'anno in corso , l'antecedente e i successivi; ma rispetto a cosa? alla dichiarazione di fallimento?

    grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      28/04/2010 17:49

      RE: interessi su credito assistito da privilegio ed in prededuzione

      I crediti in prededuzione vanno pagati prima degli altri ed il fatto che alcuni di questi crediti siano anche privilegiati rileva soltanto nel caso in cui l'attivo sia insufficiente al pagamento di tutte le prededuzioni. In questo caso, infatti, l'ult. comma dell'art. 111bis prevede che i crediti prededucibili non vanno pagati man mano che maturano, ma vanno graduati tra loro in base alle cause di prelazione che fin dall'origine li assistono in ragione della loro causa.
      Detto questo, il discorso sugli interessi si semplifica, perché se il credito ha natura prededucibile, esso va trattato come dispone l'art. 111bis, ossia gli interessi decorrono fino alla data del pagamento.
      Quanto all'inclusione nel progetto di riparto, va detto che, in primo luogo vi è bisogno di una domanda in cui si chieda la prededuzione; il problema, allora è quando questi crediti sono soggetti all'insinuazione. La risposta la trova sempre nell'art. 111 bis, secondo il quale vanno insinuati i crediti prededucibili solo se contestati per la natura, entità o collocazione; diversamente tali crediti vanno pagati al di fuori del riparto man mano che diventano liquidi ed esigibili, sempre che l'attivo sia sufficiente a soddisfare tutte le prededuzioni, perché, se tale attivo non è sufficiente, bisogna effettuare, come si diceva, la graduazione.
      Zucchetti Sg srl
      • Deborah Righetti

        Formigine (MO)
        13/04/2017 18:05

        RE: RE: interessi su credito assistito da privilegio ed in prededuzione

        In sede riparto finale pagherò totalmente (oltre al compenso del curatore) altri crediti prededucibili liquidati dal G.D. quale equo indennizzo per l'occupazione dei locali.
        Nella insinuazione il creditore chiedeva gli interessi senza quantificarli, però nelle disposizioni del G.D. viene indicato un importo forfettario senza specifica di interessi.
        Stando all'art. 111-bis L.F. dovrei comunque conteggiare e riconoscere al creditore anche gli interessi post fallimentari sul credito in prededuzione, anche se non specificamente previsto dal G.D. nell'ammissione?
        In caso applicherei il tasso di interesse legale.
        Decorrenza: sentenza dichiarativa di fallimento - Termine: data stimata di pagamento.
        Grazie
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          14/04/2017 20:59

          RE: RE: RE: interessi su credito assistito da privilegio ed in prededuzione

          Il secondo comma dell'art. 111bis, nel precisare che "i crediti prededucibili vanno soddisfatti per il capitale, le spese e gli interessi" indica ciò cui il creditore in prededuzione ha diritto quando viene pagato, ma, nel momento in cui questi- o perché vi è stata contestazione o per sua scelta- procede alla insinuazione, il suo diritto va contemperato con le regole della verifica del passivo. Sicchè, se egli ha chiesto il pagamento di una somma capitale, più interessi, e il giudice ha riconosciuto una somma forfettaria, senza far cenno agli interessi, quel creditore avrebbe dovuto proporre opposizione allo stato passivo, che è diventato definitivo nei termini disposti dal giudice. Crediamo, pertanto, che, poiché non si versa in una ipotesi in cui gli interessi vanno riconosciuti d'ufficio dal giudice (come ai crediti di lavoro dipendente, ex art. 429 cpc) il creditore in questione non ha, a nostro parere, diritto alla corresponsione degli interessi.
          Zucchetti SG srl