Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Ammissione Agenzia Entrate

  • Irene Bazzotti

    Riccione (RN)
    31/05/2011 17:04

    Ammissione Agenzia Entrate

    Mi trovo due insinuazioni tardive dell'Agenzia Entrate che sono state precedute dall'invio al curatore di due rispettivi avvisi di irregolarità per Iva e per ritenute su 770. Premesso che secondo la Cassazione 10/02/2006 N.2994 tali crediti devono essere ammessi anche se non sono stati notificati al curatore ma solo iscritti a ruolo specificando che i ruoli verranno notificati successivamente, il dubbio sorge in merito agli interessi ed alle sanzioni. Gli interessi sono stati chiesti fino alla data di fallimento e poi anche per il periodo successivo fino alla data di deposito dell'insinuazione tardiva. In entrambi i casi gli interessi sono stati chiesti in privilegio come il tributo (iva e ritenute). A mio avviso gli interessi successivi alla data del fallimento non devono essere ricompresi nel credito ammesso e questo vale anche se nell'avviso di irregolarità erano presenti interessi successivi alla data del fallimento?
    Per quanto riguarda la sanzione invece mi verrebbe da dire che non essendo stato notificato il ruolo al curatore ma solo emesso le sanzioni non vadano comprese nel credito ammesso e questo anche se nell'avviso di irregolarità erano indicate le sanzioni?
    Infine le sanzioni, nel caso in cui vadano ammesse al passivo, sono da considerarsi in privilegio?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      31/05/2011 19:22

      RE: Ammissione Agenzia Entrate

      In base all'attuale secondo comma dell'art. 2752 c.c., il privilegio generale di grado 19° che assiste i crediti per imposta IVA dello Stato si estende alle pene pecuniarie e alle soprattasse (norma che trova il suo corrispettivo nell'art. 62 comma terzo DPR n. 633/72).
      Nulla dicono tali norme per gli interessi, per cui trova applicazione la regola generale di cui all'art. 2749 c.c., che regola il decorso degli interessi sui crediti privilegiati, e cioè, per quanto riguarda gli interessi postfallimentari, questi godono dello stesso privilegio del credito principale, ma nella misura legale e fino alla data della vendita dei beni. Trattandosi di un privilegio generale, quest'ultima disposizione deve ritenersi modificata dall'ult. comma dell'art. 54, per il quale "per i crediti assistiti da privilegio generale, il decorso degli interessi cessa alla data del deposito del progetto di riparto nel quale il credito è soddisfatto anche se parzialmente".
      Zucchetti Sg Srl