Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

progetto stato passivo e ammissione di credito oggetto di causa pendente

  • Stefano Picchi

    La Spezia
    20/07/2011 16:21

    progetto stato passivo e ammissione di credito oggetto di causa pendente

    Vorrei un Vostro parere circa il corretto comportamento del Curatore in sede di redazione del progetto di stato passivo stanti le seguenti premesse:
    1) il credito eventualmente da ammettere deriva da un decreto ingiuntivo opposto dalla società fallita;
    2) la causa, esauritasi la fase istruttoria, giungeva per la precisazioni all'udienza fissata in data successiva al fallimento;
    3) il G.I., preso atto dell'intervenuto fallimento, dichiarava l'interruzione del giudizio.
    In tale contesto quale ritenete essere il corretto comportamento del curatore ai fini dell'ammissione di detto credito?
    Ringrazio e porgo distinti saluti.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      21/07/2011 17:18

      RE: progetto stato passivo e ammissione di credito oggetto di causa pendente

      Per costante e pacifica giurisprudenza, la sopravvenienza del fallimento del debitore nelle more del decorso del termine per la proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo o, come nel caso da lei prospettato, nel corso del giudizio di primo grado promosso dal debitore in opposizione a decreto ingiuntivo, comporta l'inopponibilità al fallimento del predetto decreto, anche se dichiarato provvisoriamente esecutivo, ed impone al creditore di far valere le sue ragioni in sede di ammissione al passivo, posto che il provvedimento monitorio è tamquam non esset.
      Di conseguenza lei, nella formazione del progetto di stato passivo, conserva pieni poteri nell'accertamento del credito e della sua consistenza, in base agli elementi probatori forniti, senza la necessità, per il caso di esclusione, di proseguire il giudizio di opposizione già instaurato dall'ingiunto prima della dichiarazione di fallimento, non trovando applicazione, per il decreto ingiuntivo, la disposizione di cui all'art. 96, comma secondo n. 3, che riguarda i crediti fondati su sentenza non passata in giudicato. In sostanza, escluso il decreto ingiuntivo che è come se non esistesse, lei deve valutare se il creditore ha fornito altre prove del credito che insinua, così come fa per tutti gli altri creditori che non dispongono di un titolo giudiziario; in mancanza di una tale prova lei non ammette il credito.
      Ulteriori conseguenze della mancata definitività del decreto ingiuntivo sono l'esclusione dallo stato passivo delle spese liquidate nel decreto e, principalmente, la caducazione nei confronti della massa degli effetti dell'eventuale iscrizione ipotecaria ottenuta dal creditore in base al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, indipendentemente dall'epoca dell'iscrizione.
      Zucchetti SG Srl