Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - CORREZIONE ERRORE MATERIALE STATO PASSIVO

  • Fabrizio Lucca

    CAGLIARI
    10/05/2017 10:59

    LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - CORREZIONE ERRORE MATERIALE STATO PASSIVO

    Si chiede quale sia la procedura idonea alla correzione dello stato passivo di una procedura di liquidazione coatta amministrativa nel caso di errori materiali, più precisamente se possa trovare applicazione l'ultimo coma dell'art.98 della L.F. che prevede l'intervento del giudice delegato su istanza di correzione presentata al tribunale fallimentare ovvero procedere autonomamente alla correzione dello stato passivo con successivo nuovo deposito presso la cancelleria fallimentare.
    A mio avviso ritengo più corretta la prima ipotesi
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      10/05/2017 19:12

      RE: LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - CORREZIONE ERRORE MATERIALE STATO PASSIVO

      L'art. 209, co. 2 dispone che "le impugnazioni, le domande tardive di crediti e le domande di rivendica e di restituzione sono disciplinate dagli articoli 98, 99, 101 e 103, sostituiti al giudice delegato il giudice istruttore ed al curatore il commissario liquidatore", per cui si potrebbe pensare che il richiamo dell'art. 98, senza peraltro la clausola di salvezza della compatibilità, consenta la correzione dello stato passivo anche nella liquidazione coatta. Però, a ben vedere, l'art. 209 richiama le norme del fallimento sopra indicate riferendole alle impugnazioni dello stato passivo, tra le quali non rientra la correzione dell'errore materiale (seppur prevista dall'ult. comma dell'art. 98), per cui ci sembra più corretto ritenere che nella liquidazione coatta sono proponibili l'opposizione allo stato passivo, la impugnazione e la revocazione di credito ammesso, ma non la correzione dell'errore materiale. Se è così, l'unica via per eliminare l'errore è ricorrere alla revocazione.
      In alternativa, potrebbe vedere di chiarire l'errore con il creditore interessato e trovare una soluzione concordata per la modifica, che, a quel punto potrebbe essere fatta direttamente dal commissario, visto che lo stato passivo nella liquidazione coatta è opera sua e non del giudice.
      Zucchetti SG srl