Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

garanzia fidejussoria socio fallito in SAS

  • Elis Dall'Olio

    CASTEL SAN PIETRO (BO)
    30/03/2017 11:17

    garanzia fidejussoria socio fallito in SAS

    Buongiorno,
    scrivo perchè mi trovo davanti a questo caso di specie.
    fallimento di una Sas: il socio accomandatario - fallito in proprio - ha prestato garanzia fidejussioria tramite un istituto di credito per finanziare un mutuo per l'attività fallita.
    la banca si è insinuata nel socio fallito, chiedendo un generico privilegio per l'importo della garanzia prestata nella fidejussione (100 mila euro), assistito da garanzia ipotecaria per 200 mila euro.

    in sede di presentazione di stato passivo il curatore ha deciso di "Escludere dalla categoria privilegiati in quanto l'asserito privilegio risulta assolutamente generico e in alcun modo specificato."
    ha deciso di ammettere CON RISERVA per euro 200.000,00, Categoria Chirografari in quanto, a seguito dell'analisi della documentazione prodotta, la fidejussione risulta essere concessa NON a prima richiesta e senza solidarietà del fidejussore.
    la Banca ha fatto una osservazione dicendo che si tratta di fidejussione omnuibus, e che il socio fallito risulta essere terzo datore di ipoteca in relazione al mutuo fondiario concesso alla società fallita.
    a questo punto il curatore ha accettato l'osservazione in sede di udienza dello stato passivo. Ora il tema è il seguente. con quale privilegio va indicato nello stato passivo definitivo il credito vantato dalla Banca?
    parrebbe che sia una garanzia ipotecaria, ma sia la banca nella sua domanda, sia in sede di osservazione allo stato passivo, tale forma non viene menzionata.
    cosa posso indicare secondo voi?

    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      30/03/2017 15:54

      RE: garanzia fidejussoria socio fallito in SAS

      Se, come dice, il curatore ha accettato l'osservazione della banca, secondo cui il socio aveva garantito con ipoteca il finanziamento effettuato alla società, il credito andrebbe ammesso al passivo del socio con la collocazione ipotecaria, visto che la richiesta è stata fatta dalla banca e nella domanda di ammissione al passivo e nelle osservazioni al progetto di stato passivo. Ovviamente perché ciò sia possibile deve essere documentata l'avvenuto concessione ipotecaria e la relativa iscrizione con indicazione, quindi, del grado, dell'importo garantito e del bene su cui l'ipoteca grava. In mancanza di questi elementi, la collocazione ipotecaria non può essere riconosciuta e il credito va ammesso in chirografo. Neanche può essere riconosciuto il privilegio, in quanto questo è dato dalla legge in ragione della causa del credito e, poiché, le forme di finanziamento privilegiate possono essere varie, il creditore deve quanto meno indicare la tipologia del finanziamento in modo da poter applicare la normativa di riferimento, nella specie, a quanto riferisce, sul punto la banca è stata quanto mai generica, tanto che non ha proposto osservazioni sotto il profilo del non riconoscimento del privilegio, chiedendo solo l'ammissione in via ipotecaria.
      Zucchetti SG srl