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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
appello contro la sentenza di opposizione al decreto ingiuntivo - improcedibilità - costituzione in giudizio del curator...
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Marco Minguzzi
Ravenna03/02/2017 11:54appello contro la sentenza di opposizione al decreto ingiuntivo - improcedibilità - costituzione in giudizio del curatore
Sottopongo alla vostra attenzione il seguente quesito ringraziando in anticipo per il prezioso supporto.
Un cliente della fallita aveva prima della dichiarazione di fallimento chiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo nei suoi confronti (per un prodotto difettoso al quale, a suo dire, la cedente aveva tentato di rimediare sottoscrivendo un accordo che gli riconosceva un risarcimento). La fallita allora in bonis proponeva opposizione al decreto (sostenendo la nullità dell'accordo) conclusasi con una sentenza di primo grado a lei favorevole che recepiva le sue doglianze. Il cliente allora promuoveva appello in secondo grado chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo.
A mio avviso si tratterebbe di una controversia attratta alla competenza del foro fallimentare per cui la controparte in questione avrebbe l'onere di insinuarsi al passivo per far valere la propria pretesa.
Effettivamente il soggetto si è insinuato al passivo ma ha anche contestualmente riassunto il giudizio di secondo grado nei confronti del fallimento, notificando l'atto di riassunzione nella persona del curatore.
Mi chiedo se sarebbe opportuno che il curatore si costituisse nel giudizio di secondo grado per farne valere nei suoi confronti la improcedibilità. Nel caso in cui egli decidesse, per ragioni di economia processuale, di non costituirsi, l'eventuale sentenza di condanna al pagamento di somme, pronunciata contro il fallimento contumace dalla corte d'appello, potrebbe essere eseguita?
In caso affermativo, quali rimedi potrebbe porre in essere il curatore per evitare di vedersi illegittimamente aggredito dalla controparte?
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza03/02/2017 18:47RE: appello contro la sentenza di opposizione al decreto ingiuntivo - improcedibilità - costituzione in giudizio del curatore
Bisogna partire dal principio che, indipendentemente da come è partita la controversia giudiziaria- con una citazione ordinaria o con richiesta e concessione di decreto ingiuntivo- è intervenuta, prima della dichiarazione di fallimento dell'ingiunto, una sentenza di primo grado, che ha accolto l'opposizione promossa dall'ingiunto e, quindi, negato la fondatezza della pretesa creditoria azionata in via monitoria dall'ingiungente opposto. Questa sentenza non è passata in giudicato in quanto è stata impugnata dal soccombente, per cui, alla data di fallimento dell'ingiunto la situazione processuale era riassumibile nei seguenti termini: esistenza di una sentenza di primo grado, non passata in giudicato, che ha respinto la domanda della controparte.
Questa fattispecie è rapportabile alla previsione di cui all'art. 96, co. 2 n. 3 l.f., per il quale i crediti accertati con sentenza non passata in giudicato, pronunziata prima della dichiarazione di fallimento vanno ammessi al passivo con riserva dell'esito del giudizio ordinario, sempre che il curatore impugni la sentenza o continui l'impugnazione.
Come si vede questa norma si riferisce espressamente al caso in cui con la sentenza ordinaria non passata in giudicato sia stato accertato un credito di un creditore, ma questa disposizione- o meglio l'equivalente ante riforma contenuto nell'art. 95 co. 3- è stata sempre interpretata estensivamente, nel senso di includervi anche il caso di sentenza, non ancora passata in giudicato, che avesse rigettato, in tutto o solo in parte, la domanda del creditore (tra le più recenti, Cass. 23/12/2010, n. 26041; Cass. 27/02/2008 n. 5113; Cass. 27/08/2007 n. 18088; Cass 01/06/2005 n. 11692; ecc.).Ciò in considerazione sia della sua ratio, consistente nell'evitare che la sentenza pronunciata prima della dichiarazione di fallimento diventasse irretrattabile per effetto della mancata impugnazione, sia di evidenti ragioni di economia processuale, le quali inducevano ad escludere la necessità che una causa già decisa nella sua sede naturale fosse posta nuovamente in discussione in un giudizio di primo grado, sia, infine, in ragione della illogicità del diverso regime processuale cui il medesimo credito sarebbe altrimenti rimasto assoggettato, rispettivamente, in caso di accoglimento o rigetto della domanda.
Non ci risultano decisioni in tal senso dopo la riforma (ma neanche in senso contrario), ma le ragioni esposte ci sembrano che ricorrano anche nell'attuale sistema dell'ammissione al passivo con riserva dei crediti accertati con sentenza non ancora passata in giudicato pronunziata prima della dichiarazione di fallimento; con la differenza, rispetto alla diversa ipotesi della sentenza favorevole al creditore, che è questi che ha interesse, per evitare gli effetti preclusivi derivanti dal passaggio in giudicato della sentenza a lui sfavorevole (in tutto o in parte), a proporre impugnazione in via ordinaria nei confronti del curatore del fallimento, che, come è legittimato a proporre l'impugnazione così lo è a subirla; fermo restando che quel creditore per far valere la sua pretesa nel concorso fallimentare deve procedere alla insinuazione al passivo, con le conseguenze tipiche dell'ammissione con riserva e dello scioglimento della stessa all'esito del giudizio.
Il creditore quindi, nel suo caso, si è comportato correttamente insinuandosi, da un lato, al passivo, ove potrà essere ammesso con riserva dell'esito del giudizio ordinario, e riassumendo l'appello avverso la sentenza di primo grado, dall'altro, in modo da evitare che questa, a lui sfavorevole, passi in giudicato. In questo modo, la sentenza di accertamento del credito eventualmente emessa in riforma di quella di primo grado è destinata a spiegare efficacia nei confronti del fallimento, allo stesso modo di quella di rigetto dell'impugnazione proposta o proseguita dal curatore in caso di accoglimento della domanda in primo grado.
A questo punto la costituzione in giudizio della curatela è una scelta che deve fare il curatore in base alla utilità e convenienza (valutando gli interessi in ballo, le possibilità di vittoria, le disponibilità della massa, la possibilità di pagamento dell'eventuale credito, ecc.) a partecipare ad un giudizio di merito, che comunque andrà avanti, anche in sua contumacia. Nel caso intenda costituirsi deve chiedere l'autorizzazione al giudice delegato, nel mentre in caso negativo, potrebbe bastare l'autorizzazione del comitato dei creditori a norma dell'art. 35.
Zucchetti SG srl
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