Menu
Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
Subentro parziale eredi nel credito
-
Fabio Amendola
SALERNO12/02/2024 10:51Subentro parziale eredi nel credito
Il caso è il seguente: fallimento del 1985. Un soggetto privato viene ammesso per X al fallimento credito chirografario. Muore e solo alcuni degli eredi chiedono di subentrare pro quota nei diritti del genitore defunto.
é possibile frazionare così il credito tra eredi subentranti ed eredi che non fanno richiesta? Se sì quali i documenti necessari da acquisire? Secondo me: autocertificazione degli eredi, stato di famiglia storico e certificato di morte. é corretto? Grazie-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza12/02/2024 20:14RE: Subentro parziale eredi nel credito
Non ci è chiaro se lei con l'affermazione che "solo alcuni degli eredi chiedono di subentrare pro quota nei diritti del genitore defunto, intende dire che non tutti i chiamati all'eredità hanno accettato l'eredità ma solo alcuni che ora chiedono di sostituirsi al de cuis nella posizione creditoria nel fallimento oppure che l'hanno accettata tutti ma solo alcuni hanno chiesto di subentrare nella posizione del defunto quanto al credito insinuato. Nel primo caso si aprirebbe la necessità di una ulteriore indagine tesa a verificare se quelli diciamo non accettanti abbiano rinunciato all'eredità o siano ancora in termine per accettarla; diamo qui per scontato, per semplicità che dei chiamati all'eredità solo alcuni abbiano accettato e gli altri abbiano rinunciato, nel qual caso, gli effetti della rinuncia sono diversi a seconda di successione legittima o testamentaria che non possibile qui rappresentare per la varietà delle situazioni che possono determinarsi, tra cui anche la possibilità di una successione per rappresentazione (ad esempio il figlio del rinunciante); se l'esito finale è la devoluzione dell'eredità a favore degli eredi che hanno accettato, questi possono pretendere il pagamento dell'intero credito del de cuius, oppure, visto che hanno chiesto la sostituzione al defunto pro quota, possono essere considerati tali, ossia creditori ognuno per la sua quota, al momento del riparto.
Nel secondo caso, la situazione è ben diversa in quanto tutti i chiamati hanno accettato, per cui si tratta di vedere qual è la sorte dei crediti che cadono in successione tra più coeredi.
Su questo punto, a partire da Cass. sez. unite n. 24657/2007 si è formato il principio che i crediti del de cuius, a differenza dei debiti, non si ripartiscono tra i coeredi in modo automatico in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria; "conseguentemente, ciascuno dei partecipanti alla comunione ereditaria può agire singolarmente per far valere l'intero credito comune, o la sola parte proporzionale alla quota ereditaria, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi, ferma la possibilità che il convenuto debitore chieda l'intervento di questi ultimi in presenza dell'interesse all'accertamento nei confronti di tutti della sussistenza o meno del credito". Sulla stessa linea Cass., 16.4.2013, n. 9158, per la quale "ricostruiti come appartenenti anche i crediti del de cuius alla comunione ereditaria fino allo scioglimento di questa, ciascuno dei partecipanti alla medesima può agire singolarmente per far valere l'intero credito comune, ovvero scegliere di agire per la sola parte proporzionale alla quota ereditaria" o Cass., 24 gennaio 2012, n. 995, per la quale "Trova, così, applicazione il principio generale, secondo cui ciascun soggetto partecipante alla comunione può esercitare singolarmente le azioni a vantaggio della cosa comune". In tal caso la richiesta dei soggetti che chiedono l'assegnazione pro quota è legittima e può essere accolta e il resto del credito spettante al de cuius potrà essere depositato ai sensi dell'art. 117 l. fall. in quanto i creditori (ossia gli eredi del creditore ammesso che hanno accettato l'eredità ma non hanno reclamato il pagamento nel fallimento) possono essere considerati, con qualche forzatura come creditori che non si sono presentati o irreperibili.
Prenda questa risposta come un invito ad approfondire la situazione che si è effettivamente verificata perché solo conoscendo esattamente i dati della vicenda possiamo essere più precisi.
Zucchetti SG srl
-