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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
Ammissione al passivo per cessione TFR a due istituti
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Giulio Eusebi
Grottazzolina (FM)05/07/2023 16:35Ammissione al passivo per cessione TFR a due istituti
Sottopongo alla vostra attenzione il seguente caso:
In sede di Udienza di ammissione allo stato passivo delle domande tempestive è stato ammesso al passivo in privilegio ex art. 1751 bis n.1 c.c., a valere sul TFR accantonato per un dipendente della fallita, un'istituto finanziario, in forza di un preesistente contratto di cessione di cessione pro-solvendo di quote dello stipendio.
Successivamente, è stata presentata una domanda tardiva di ammissione al passivo da parte di un altro istituto finanziario, il quale chiede anch'esso l'ammissione in privilegio a valere sullo stesso TFR del lavoratore, in forza di un secondo contratto di cessione pro-solvendo di quote dello stipendio stipulato successivamente a quello già menzionato.
L'importo complessivo richiesto dai due istituti bancari supera l'importo accantonato come TFR.
Pertanto, è corretto ammettere il creditore tardivo unicamente per la parte che trova capienza nel fondo TFR ?-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza06/07/2023 18:54RE: Ammissione al passivo per cessione TFR a due istituti
E' bene premettere che quello che si chiama comunemente cessione del quinto è in realtà una forma di garanzia attribuita ad una Finanziaria che effettua un mutuo in favore del dipendente, il quale, appunto, cede il quinto del suo stipendio al mutuante che così ha maggiori garanzie di restituzione, visto che a pagare la rata al suo posto sarà il datore di lavoro presso la quale il debitore è impiegato che verserà mensilmente direttamente alla Finanziaria la quota di un quinto dello stipendio che spetta l dipendente.
E' anche possibile la cessione del "doppio quinto", che permette l'addebito in busta paga di un secondo quinto dello stipendio, ossia di un altro 20%. Si tratta, quindi, di una eccezione alla regola generale che normalmente permette l'addebito di una rata massima pari ad un quinto, ossia al 20% dello stipendio o della pensione netti che il DPR n. 180/50 ammette, in caso di necessità e con l'assenso del datore di lavoro; in tal caso questi versa alla o alle Finanziarie il 40% dello stipendio che viene corrisposto al dipendente.
Queste premesse consentono di dire:
a- che nella fattispecie da lei rappresentata potrebbe essersi verificata quest'ultima situazione, per cui il debitore non ha ceduto lo stesso credito a due soggetti, ma ha effettuato una seconda cessione a garanzia di un ulteriore mutuo ricevuto dalla seconda finanziaria, consentito dalla legge in certe condizioni, per cui entrambe possono essere ritenute valide.
b-In caso di cessione del quinto (o del doppio quinto) dello stipendio alla società mutuante, questa è creditrice soltanto nei confronti del suo debitore mutuatario (il dipendente) e, in tanto può rivolgersi al datore di lavoro in quanto e fin quando questi ha l'obbligo del pagamento dello stipendio, parte del quale (quella ceduta) il datore versa, per effetto della intervenuta cessione, direttamente alla società finanziaria cessionaria invece che al dipendente.
Tanto chiarito vediamo che accade in caso di fallimento del datore di lavoro. Viene meno l'obbligo del datore di lavoro e della curatela di corrispondere alla o alle Finanziarie il quinto se cessa il rapporto di lavoro. La cessione di un quinto dello stipendio, infatti, ha per oggetto crediti futuri, per i quali l'efficacia immediata della cessione è meramente obbligatoria e l'effetto traslativo si verifica solo al momento successivo in cui il credito viene ad esistenza, ossia alle relative scadenze in cui il credito matura, per cui la società finanziaria ha diritto a percepire la quota di un quinto non pagata sulle retribuzioni maturate prima della dichiarazione di fallimento del debitore ceduto, o comunque maturate fino alla cessazione del rapporto di lavoro. Cessato tale rapporto, il cessionario nulla può pretendere per il futuro dal datore di lavoro, che non è più tenuto al pagamento dello stipendio e per il pagamento del residuo dovrà rivolgersi al dipendente mutuatario.
Nel caso vi sia stata anche la cessione del TFR (più che cessione, per lo più il TFR accantonato sino a quel momento in azienda, oltre a quello che maturerà nei mesi successivi, è vincolato a garanzia a favore della finanziaria che ha erogato il finanziamento) il cessionario ha diritto ad ottenere il pagamento di tale importo (fino ovviamente a concorrenza del suo credito) nel momento in cui, con la cessazione del rapporto, è maturato il diritto del lavoratore a percepire il TFR di cui la o le Finanziarie sono cessionarie. In caso di TFR dato in garanzia, le Finanziarie faranno valere la garanzia chiedendo che la somma del TFR spettante e che dovrebbe essere corrisposta al dipendente sia essere destinata direttamente alle finanziarie.
Ne consegue, pertanto, che le due Finanziarie potranno trovare spazio al passivo, per le rate non pagate ante fallimento con il privilegio ex art. 27851 bis n. 1 c.,c., in quanto fanno valere il credito del dipendente loro ceduto e con lo stesso privilegio per il credito del TFR ceduto; nel caso di garanzia la formula è quella indicata, in modo che in nessun caso il fallimento sia tenuto a sborsare più di quanto avrebbe corrisposto al dipendente ove non vi fosse stata la cessione del quinto o del doppio quinto. In questo modo il discorso è svincolato dall'entità del TFR accantonato in quanto il fallimento ammette al passavo le Finanziarie per l'importo massimo per il quale avrebbe ammesso il dipendente.
Zucchetti SG srl-
Giulio Eusebi
Grottazzolina (FM)10/07/2023 10:20RE: RE: Ammissione al passivo per cessione TFR a due istituti
Preciso che mi trovo nella situazione da voi prospettata, con TFR dato in garanzia, e concordo nel fatto che il limite massimo di ammissione sia quello del TFR accantonato.
La problematica è che sommando i due importi richiesti viene superato il valore del TFR.
Pertanto, il creditore tempestivo era già stato ammesso per l'intero importo richiesto(perchè inferiore al fondo TFR accantonato), mentre quello tardivo troverà soddisfacimento solo nei limiti del fondo TFR ancora disponibile e sarà escluso per la restante parte.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza10/07/2023 14:32RE: RE: RE: Ammissione al passivo per cessione TFR a due istituti
Non proprio. L'ammissione anche del secondo creditore è per intero, poi in sede di riparto si dovrà tenere conto- come nel caso di due creditori con eguale privilegio speciale sullo stesso bene- dell'importo dell'accantonamento e distribuire la somma dovuta proporzionalmente trai due.
Zucchetti SG Srl-
Giulio Eusebi
Grottazzolina (FM)12/07/2023 12:47RE: RE: RE: RE: Ammissione al passivo per cessione TFR a due istituti
Grazie del chiarimento.
Invece, per quanto riguarda la domanda di ammissione presentata dal dipendente per lo stesso accantonamento TFR, è corretto escluderlo dal passivo, per il fatto che lo stesso importo del TFR è stato richiesto dai due istituti bancari ai quali era stato dato in garanzia?-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza12/07/2023 15:47RE: RE: RE: RE: RE: Ammissione al passivo per cessione TFR a due istituti
Si è giusto escluderlo per l'importo già ammesso, che costituisce la quota del TFR ceduta alle società finanziarie.
Zucchetti SG Srl-
Alessandro Bartoli
Citta' di Castello (PG)14/10/2023 16:57RE: RE: RE: RE: RE: RE: Ammissione al passivo per cessione TFR a due istituti
mi inserisco per aggiungere la seguente complicazione.
Nel mio caso, in presenza di cessione del quinto dello stipendio da parte di un dipendente, si verifica la seguente situazione.
La società, alle cui dipendenze lavorava il lavoratore, ha operato, quando era in bonis, la trattenuta al lavoratore avendo riconosciuto alla finanziaria il proprio obbligo a versare il quinto, senza però versarlo alla finanziaria.
Ora la finanziaria richiede l' importo non rimborsato alla procedura fallimentare con il privilegio ex art.2751 bis n.1.
Riconoscendo il credito della finanziaria in luogo di quello del lavoratore si ottiene l' effetto che il lavoratore dopo avere scontato la trattenuta per il quinto (ripeto, quinto trattenuto dalla società ma non versato) vede oggi, per la seconda volta, ridotto il proprio credito per la stessa ragione.
Potrei ammettere il credito del lavoratore anche per le quote detratte ma non versate dalla società in bonis per poi sterzare le somme dovute a favore della finanziaria.
Chiedo un vostro qualificato parere.
grazie
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza16/10/2023 08:38RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Ammissione al passivo per cessione TFR a due istituti
Non è esatto dire che attribuendo il quito alla Finanziaria il lavoratore sconta due volte una riduzione della propria retribuzione, dato che la Finanziaria fa valere quel credito ceduto che il datore di lavoro non ha pagato. Se, infatti il dipendente sulla sua retribuzione di 100 ha ceduto il quinto, ossia 20 alla Finanziaria, egli ha diritto ad ottenere dal datore di lavoro 80, in quanto il residuo 20 va pagato al cessionario; se il datore di lavoro non paga 80 al dipendente e non versa 20 al cessionario rimane in debito verso costoro per le quote indicate, per cui, in caso di fallimento del datore di lavoro, il dipendente si insinua per 80 e la Finanziaria per 20.
Un riflesso sul lavoratore a causa dell'inadempimento del datore di lavoro può aversi a causa della natura pro solvendo della cessione (in genere con il contratto di finanziamento il dipendente "si dichiara debitore nei confronti della cessionaria e si obbliga a restituire l'importo che gli verrà erogato mediante la cessione pro solvendo, con gli effetti previsti dall'art. 1198 c.c. e DPR 180/1950 e successive modifiche e integrazioni, del numero di rate, uguali, mensili e consecutive, indicate …",; di modo che il cessionario può rivalersi sul cedente in caso di inadempimento del debitore ceduto, che nel frattempo non ha pagato la quota ceduta neanche al cedente, ma questi sono gli effetti del tipo di cessione, volontariamente accettata e sottoscritta dal debitore, che non possono influire sull'accertamento del passivo, ove vanno ammessi coloro che hanno titolo per accedervi; ed la Finanziaria ha titolo per partecipare al passivo costituito dalla cessione del credito da parte del dipendente.
Zucchetti SG srl
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