Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

prescrizione ex art. 2953 c.c.

  • Roberta Bonetti

    Brescia
    06/06/2021 11:58

    prescrizione ex art. 2953 c.c.

    Un dipendente chiede di essere ammesso al passivo del fallimento per il mancato pagamento del TFR (data cessazione rapporto 24/10/2013).
    A tal fine produce:
    - un verbale di conciliazione datato 18.03.2014 dove la società fallita si impegnava al pagamento in modalità dilazionata del TFR; tale verbale risulta essere sottoscritto dalle parti, debitamente assistite dai rispettivi legali, presso la Direzione Territoriale del Lavoro;
    - la dichiarazione di esecutività del verbale rilasciata dal Tribunale di Milano in data 12.11.2014;
    - l'atto di precetto notificato in data 14.01.2015 alla società fallita il 16.02.2021.

    E' corretto sostenere che la sequenza di questi atti ha prodotto l'ottenimento di un atto avente l'efficacia di un titolo esecutivo equiparabile ad una sentenza di condanna passata in giudicato con conseguente allungamento dei termini di prescrizione ex art. 2953 c.c.

    Grazie.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      07/06/2021 19:50

      RE: prescrizione ex art. 2953 c.c.

      Riteniamo proprio di no in quanto la conciliazione, anche se fatta in sede protetta, rimane un negozio giuridico che, come ogni transazione giudiziale può acquisire valore di titolo esecutivo, ma è assoggettabile come qualsiasi altro negozio giuridico alle azioni di impugnazione dei contratti. Il fatto che la conciliazione riguradi diritti del lavorator e sia intervenuta in sede protetta elimina la nullità delle rinunce e transazioni di diritti indisponibili 8art. 2113 c.c.), ma non per questo possono ad essa attribuirsi gli effetti di una sentenza passata in giudicato.
      In un caso in cui un dipendente (che aveva adito il Giudice del Lavoro per vedersi riconosciuto il suo diritto all'inquadramento nella categoria superiore ed al pagamento di tutte le spettanze economiche) aveva raggiunto, nel corso del processo avanti al giudice (che è la sede massimamente protetta), un accordo, la Cassazione, anche di recente, (Cass. 30/09/2020, n. 20913) ha riaffermato che "gli effetti attribuiti al verbale di conciliazione giudiziale non possono, del resto, equipararsi a quelli di una sentenza passata in giudicato, bensì a quelli di un titolo contrattuale esecutivo, con la conseguenza che esso resta soggetto alle ordinarie sanzioni di nullità".
      Nel suo caso, esclusa l'applicazione dell'art. 2953 c.c., rimane il fatto che l'ultimo atto interruttivo della prescrizione risale, come lei dice, all'atto di precetto notificato in data 14.01.2015, per cui da questa data decorre il nuovo quinquennio entro il quale il dipendente deve aver esercitato altro atto interruttivo che, in caso di fallimento del datore di lavoro, è costituito dalla domanda di insinuazione.
      Zucchetti Sg srl