Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

insinuazione di agenzia di mediazione

  • Alessandra Ortali

    FORLI' (FC)
    07/02/2016 16:52

    insinuazione di agenzia di mediazione

    Sto esaminando la domanda di insinuazione di una srl che ha svolto attività di mediazione immobiliare per la società fallita fine 2015 che svolgeva attività immobiliare.
    La stessa nel 2007 stipulava un contratto di mandato in esclusiva con la società allora "in bonis", per la promozione alla vendita dei beni immobili nonché della gestione della fase antecedente la vendita. Negli anni tra 2011 e 2014 l'agenzia di mediazione ha maturato diversi compensi professionali in ragione di compromessi o acquisti realizzati per conto della società . A fronte di ciò, la stessa chiede di essere ammessa al passivo in via privilegiata per l'art. 2761 sul prezzo degli immobili della società fallita , oggetto dell'attività di mandato - mediazione atipica e con privilegio ex art. 2751 bis n. 2 sui mobili della società per il credito corrispondente al compenso maturato negli ultimi due anni di prestazione.
    Si fa presente che una parte di detto credito si riferisce a fatture già emesse (comprensivo di iva) e una parte per prestazioni maturate per le quali non ancora emesse fatture (richiesto con iva) relativo a promesse di vendita o preliminari non registrati per i quali il fallimento dovrà procedere alle vendite.
    Gradirei cortesemente una Vostra assistenza su tale insinuazione .
    Cordialmente
    Dott. Alessandra Ortali
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      08/02/2016 11:39

      RE: insinuazione di agenzia di mediazione

      In primo luogo bisogna individuare il rapporto intercorso tra le parti, se di mandato o di mediazione, dato che lei usa entrambi i termini; differenza non di poco conto, non solo ai fini del privilegio, ma anche e principalmente della prescrizione perché, a norma dell'art. 2950c.c., il diritto del mediatore alla provvigione si prescrive in un anno.
      Intuiamo da qualche accenno da lei fatto che si tratti di mandato, ma, ad ogni modo, non può un caditore spezzettare il rapporto è adattare a ciascuna parte di esso la normativa più conveniente, per cui, superato il primo ostacolo della qualificazione giuridica ed optato per il mandato, si tratta di stabilire se, sotto il profilo giuridico, il mandatario possa avvalersi del privilegio di cui all'art. 2751bis n.2 c.c., visto che ora la norma non richiede più che debba trattarsi di corrispettivo per una prestazione di lavoro autonomo intellettuale.La questione si è posta subito dopo l'intervento della Corte Costituzionale che ha eliminato il lemma intellettuale, e si ritiene che il privilegio per lavoro autonomo può valere solo nei casi in cui la legge non concede, per una attività di lavoro autonomo, uno specifico privilegio, altrimenti norme come quella dell'art.2761 c.c. sarebbero implicitamente abrogate, essendo evidente che è più vantaggioso il provilegio per attività professionale.
      Cio' detto il privilegio di cui all'art. 2761 c.c. ha natura speciale possessuale, nel senso che opera sui beni mobili del mandante che il mandatario detiene per l'esecuzione del mandato, per cui in mancanza di detti beni il credito va ammesso in chirografo.
      Zuccheti Sg Srl