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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
Giudizio ordinario pendente e verifica del credito su medesima questione
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Gianluca Policriti
Monteleone Sabino (RI)04/11/2016 10:21Giudizio ordinario pendente e verifica del credito su medesima questione
Propongo alla Vostra attenzione il seguente caso, chiedendo un parere su come uscire da una situazione nella quale fatico ad individuare soluzioni.
1) La banca ottiene un decreto ingiuntivo nei confronti della società A (debitore principale), della società B (fideiussore), di altri soggetti, co-fideiussori.
2) La società A, la società B e gli altri fideiussori propongono opposizione a decreto ingiuntivo con unico atto.
3) Si apre il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
4) La società A (debitore principale) e la società B (fideiussore) sono dichiarate fallite (da altro tribunale).
5) Il giudizio di opposizione è dichiarato interrotto.
6) Gli altri soggetti fideiussori (diversi dalle società dichiarate fallite) riassumono il giudizio di opposizione e notificano il relativo atto a ciascuno dei fallimenti (società A - debitore principale - e società B - fideiussore).
7) I fallimenti della società A - debitore principale - e della società B – fideiussore – si costituiscono nel giudizio di opposizione riassunto (E QUI CREDO DI POTER DIRE STA L'ERRORE), riportandosi al contenuto dell'originario atto di opposizione a decreto ingiuntivo.
8) Il giudizio riassunto riprende dinanzi al giudice ordinario, che dispone attività istruttorie.
9) La banca propone domanda di ammissione al passivo di ciascuno dei fallimenti sulla scorta del decreto ingiuntivo opposto ed allegando la documentazione che fu posta a sostegno del ricorso per decreto ingiuntivo.
A questo punto ci si trova di fronte a due giudizi che hanno per oggetto la medesima questione, questione che, tuttavia, deve essere attribuita all'esclusiva cognizione del giudice fallimentare.
In sede di verifica delle domande della banca il decreto ingiuntivo è tamquam non esset, non essendo divenuto definitivo in epoca anteriore alle dichiarazioni di fallimento e, quindi, le relative domande dovrebbero essere rigettate (e tuttavia la banca allega documentazione dalla quale si può ipotizzare l'esistenza di una posizione di credito - nel giudizio avanti al giudice ordinario sono state disposte CTU che mirano a definire il credito nell'an e nel quantum); qui si potrebbe ipotizzare un provvedimento di rigetto a fronte del quale è plausibile che vi sia opposizione allo stato passivo da parte della banca.
Come si esce, se ciò è possibile, dal giudizio pendente avanti al giudice ordinario (dopo che i fallimenti si sono lì costituiti)?
Quali elementi mi sfuggono?
Vi ringrazio per ogni contributo.
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza04/11/2016 20:22RE: Giudizio ordinario pendente e verifica del credito su medesima questione
Lei ha detto bene che è stato un errore la costituzione dei fallimenti della società A - debitore principale - e della società B – fideiussore – nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo e, ancor più grave è stato non far presente la improcedibilità ma riportarsi al contenuto dell'originario atto di opposizione, ossia difendendosi nel merito.
L'unica via che noi vediamo per uscire da questa situazione è che i due fallimenti dichiarino nel giudizio ordinario di opposizione a decreto ingiuntivo di non aver più interesse a continuare il giudizio essendosi il creditore insinuato al passivo e chiedere al giudice di dichiarare la improcedibilità nei loro confronti, per cui il giudizio di opposizione continua soltanto tra la banca e i co-fideiussori non dichiarati falliti.
Nel frattempo, va esaminata la domanda presentata dalla banca al passivo dei soggetti falliti, ove, come lei ha correttamente anticipato, il decreto ingiuntivo, non essendo definitivo all'atto della dichiarazione di fallimento, è tamquam non esset, per cui la banca non può porre a fondamento della sua domanda il provvedimento monitorio, ma deve dimostrare documentalmente il suo credito. Ossia il curatore dovrà esaminare la domanda nel merito sulla base della documentazione prodotta, come se il decreto ingiuntivo non esistesse, e se ritiene che non vi siano le condizioni per l'ammissione, rigetta la domanda (in tutto o in parte, a seconda dell'esito della valutazione). Pare di capire che sarà necessaria una CTU, per cui nella fase sommaria il credito sarà rigettato e nella opposizione allo stato passivo, che la banca farà, si procederà all'istruttoria necessaria; nel frattempo, poiché l'opposizione allo stato passivo riguarda il credito verso il debitore principale e questa causa, per il principio della esclusività dello stato passivo, non può che svolgersi nella sede fallimentare, il giudice investito della causa di opposizione a decreto ingiuntivo riassunta dai fideiussori non falliti, provvederà, quasi certamente, a sospendere ex art. 295 cpc il processo, in attesa della definizione di quello fallimentare (questo, pur avendo effetti solo endo fallimentari, non può non influenzare la posizione dei fideiussori)..
Zucchetti Sg srl
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