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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
Insinuazione passivo
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Francesco Maria Pecora
Cosenza11/06/2015 17:41Insinuazione passivo
Equitalia ha presentato istanza di insinuazione al passivo allegando l'estratto dei ruoli dove vengono evidenziate le somme dovute con le singole categorie di privilegio, il numero della cartella esattoriale con data consegna e data visto. Può considerarsi esaustiva la documentazione o avrebbe dovuto allegare la prova della notifica delle cartelle? Posso ritenere valida l'insinuazione? Lo faccio rpesente al giudice nel progetto di stato passivo? Grazie -
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza11/06/2015 19:59RE: Insinuazione passivo
Secondo Cassazione n. 25863 del 9.12.2014 ai fini dell'ammissione al passivo fallimentare dei crediti tributari, l'agente alla riscossione è tenuto a produrre unicamente il ruolo e non anche a notificare preventivamente al debitore o al curatore la cartella esattoriale.
Trattasi di una decisione che, con aggiunta di ulteriori argomenti, conferma un principio già affermato da Cass. 26 febbraio 2008, n. 5063 e Cass. 31 maggio 2011, n. 12019. Queste invero, in motivato contrasto con un noto precedente che aveva fatto scuola (Cass. 17 giugno 1998, n. 6032), avevano già statuito che "i crediti iscritti a ruolo ed azionati da società concessionarie per la riscossione seguono, nel caso di avvenuta dichiarazione di fallimento del debitore, l'iter procedurale prescritto per gli altri crediti concorsuali dagli artt. 92 e ss. I. fall., legittimandosi la domanda di ammissione al passivo, se del caso con riserva (ove vi siano contestazioni), sulla base del solo ruolo, senza che occorra la previa notifica della cartella esattoriale al curatore".
Zucchetti SG Srl
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Francesco Maria Pecora
Cosenza12/06/2015 12:44RE: RE: Insinuazione passivo
Per quanto riguarda invece gli aggi ho letto diversi articoli che confermano che possano ritenersi privilegiati in quanto notificati prima del fallimento ed accessori ad un credito privilegiato, ritenete sia vero o devo riportarli tutti in chirografo?
Grazie-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza15/06/2015 12:19RE: RE: RE: Insinuazione passivo
Classificazione: PRIVILEGI / TRIBUTI"L'aggio costituisce il compenso spettante al concessionario esattore per l'attività svolta su incarico e mandato dell'ente impositore ed il relativo credito non muta la sua natura di corrispettivo per un servizio reso in base al soggetto (contribuente, ente impositore o entrambi "pro quota") a carico del quale, a seconda delle circostanze, è posto il pagamento. Ne deriva che, in sede di accertamento al passivo dei crediti insinuati dal concessionario, il credito per aggio non può in alcun modo essere considerato inerente al tributo riscosso e non è, pertanto, assistito dal relativo privilegio" (Cass. 03/04/2014, n. 7868; conf. Cass. 10/05/2013 n. 11230).
In una risposta del 2014, noi abbiamo detto di condividere l'impostazione della Corte, anche se per la verità la sentenza non sembra molto motivata, e confermiamo oggi tale opinione perché, a differenza del cessato regime degli aggi esattoriali, nel quale il compenso dell'esattore era a carico dell'ente beneficiario e veniva trattenuto sul tributo riscosso, con la conseguenza che, di fatto, la remunerazione del servizio esattoriale era assicurata dal privilegio che assisteva il tributo, ora il compenso di riscossione stabilito a favore del concessionario del servizio riscossione tributi e' posto a carico, a seconda dei casi, dell'ente impostore ovvero del contribuente, e in via esclusiva a carico di quest'ultimo in caso di riscossione coattiva del tributo, per cui costituisce un credito personale del concessionario nei confronti del contribuente esecutato, del tutto distinto come titolo del credito tributario.
Non può, pertanto, l'aggio configurarsi come un accessorio del credito tributario, proprio perché questo trova il suo fondamento nell'obbligo dei consociati di partecipare, secondo la propria capacità contributiva, alle spese pubbliche (art. 53 della Costituzione), mentre il credito per compensi costituisce, come detto, la remunerazione del servizio di riscossione e garantisce le risorse economiche e gli incentivi necessari per il buon funzionamento dell'apparato.
Questa autonoma causa del credito per aggio impedisce anche di estendere ad esso il privilegio attribuito al tributo passando attraverso il primo comma dell'art. 2749 c.c., secondo il quale il privilegio accordato al credito si estende alle spese ordinarie per l'intervento nel processo di esecuzione in quanto il compenso per riscossione coattiva non costituisce l'indennizzo delle spese giudiziali di esecuzione (distintamente previsto e calcolato), ma rappresenta il rimborso forfettario degli oneri organizzativi, anche stragiudiziali, derivanti dalla difficoltà di esazione del credito.
Di conseguenza, se il credito per compensi di riscossione coattiva non può qualificarsi ne' come accessorio del tributo ne' come spese ordinarie di intervento nell'esecuzione, non gode di privilegio del privilegio che assiste il credito per il tributo, né in via diretta quale accessorio né in via mediata quale spese di intervento nell'esecuzione, per cui non rimane, ove l'aggio venga riconosciuto, che l'ammissione in chirografo.
Zucchetti SG Srl
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