Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

rivalutazione TFR dipendenti trasferiti con contratto affitto d'azienda

  • Antonella Sbalchiero

    Vicenza
    27/03/2023 10:24

    rivalutazione TFR dipendenti trasferiti con contratto affitto d'azienda

    Sono curatore dell'azienda A) la quale, prima del fallimento aveva dato in affitto l'azienda alla società B).
    Con l'azienda sono stati trasferiti 10 dipendenti.
    Il contratto di affitto è proseguito con il fallimento, che sta continuando ad incassare i relativi canoni.
    I dipendenti si sono insinuati nel fallimento chiedendo il riconoscimento del loro credito per TFR, oltre interessi e rivalutazione (che dovrebbe maturare fino alla data di esecutività dello stato passivo).
    La società B) locataria deve accollarsi il costo della rivalutazione del TFR maturato ante affitto d'azienda ?
    Oppure il costo rimane in carico alla fallita ma non potrà essere integralmente riconosciuto.
    Oppure per la parte non riconosciuta se ne dovrà far carico la locataria per il principio di solidarietà?
    Grazie
    Antonella Sbalchiero (Vicenza)
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      28/03/2023 20:36

      RE: rivalutazione TFR dipendenti trasferiti con contratto affitto d'azienda

      In caso di cessione d'azienda assoggettata al regime di cui all'art. 2112 cod. civ., applicabile anche all'affitto, posto il carattere retributivo e sinallagmatico del trattamento di fine rapporto che costituisce istituto di retribuzione differita, il datore di lavoro cessionario è obbligato nei confronti del lavoratore, il cui rapporto sia con lui proseguito quanto alla quota maturata nel periodo anteriore alla cessione in ragione del vincolo di solidarietà e resta l'unico obbligato quanto alla quota maturata nel periodo successivo alla cessione, mentre il datore di lavoro cedente rimane obbligato nei confronti del lavoratore suo dipendente per la quota di trattamento di fine rapporto maturata durante il periodo di lavoro svolto fino al trasferimento aziendale. Questo significa che il cessionario/affittuario, per la quota pregressa del TFR risponde in solido con il cedente/affittante di una obbligazione di costui, sicchè il primo, ove corrisponda ai dipendenti tale quota di TFR, potrà rivalere sul secondo per l'esborso effettuato e non il contrario, per cui il problema da lei prospettato della ricaduta sull'affittuario della rivalutazione e degli interessi calcolati nel fallimento sostanzialmente non si pone.
      Ad ogni modo, in precedenti discussioni su questo Forum abbiamo rappresentato la tesi che legittima il lavoratore a chiedere l'ammissione al passivo del fallimento dell'affittante la quota di TFR maturata fino alla stipula del contratto di affitto onde evitare di perdere la garanzia dell'affittante, ma anche la tesi secondo cui "poichè il TFR. diventa esigibile solo al momento della cessazione del rapporto, la circostanza che i ratei maturati fino al momento della cessione d'azienda siano stati (erroneamente) ammessi allo stato passivo nella procedura fallimentare del datore di lavoro cedente non vincola l'istituto previdenziale, il quale in quanto estraneo alla procedura, deve poter contestare il credito vantato a titolo di T.F.R. affermandone l'inesigibilità, anche parziale, col che neppure la garanzia prevista dalla L. n. 297 del 1982 ha modo di operare ( avevamo citato Cass. n. 30804 e n. 29363 del 2018, aggiungiamo ora . nello stesso senso Cass. 23/01/2020, n. 1534).
      Come si vede, la questione oggetto di esame di questi provvedimenti riguarda l'Inps e la possibilità di rifiutare il pagamento del credito per TFR ammesso al passivo del fallimento del cedente l'azienda e, solo indirettamente la Corte ha ritenuto che tale credito non possa essere ammesso al passivo perché non esigibile. Tuttavia, questa considerazione- seppur si segua la tesi diversa della necessaria ammissione al passivo del fallimento dell'affittante della quota frazionata di TFR- è utile per dire che se nel fallimento si ammette il credito per TFR per la quota maturata a carico del fallito prima del contratto di affitto, e, di conseguenza, si calcolala rivalutazione fino alla data della esecutività dello stato passivo e si riconoscono gli interessi ritenendo il credito scaduto per effetto della dichiarazione di fallimento, queste voci comunque (al di là della iniziale considerazione) non possono essere fatte ricadere sull'affittuario in quanto costui non è inadempiente, essendo tenuto al pagamento del TFR solo al momento in cui cessa il rapporto di lavoro.
      Zucchetti SG srl