Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Ultratardiva di creditore cessionario di credito fondiario su U.I. in E.I. in cui il creditore originario era proponente...

  • Maurizio Alivernini

    ROMA
    05/12/2022 17:16

    Ultratardiva di creditore cessionario di credito fondiario su U.I. in E.I. in cui il creditore originario era proponente, tardività, coobbligati e interessi.

    Buongiorno, Vi sottopongo la seguente questione.
    Mi è pervenuta un'istanza ultratardiva di ammissione al Passivo di una procedura con la quale il creditore fondiario istante, cessionario per operazioni di cartolarizzazione, eccependo in ogni caso la carenza di legittimazione passiva in merito alle conseguenze pregiudizievoli derivanti da condotte che sarebbero state tenute dall'originaria titolare del credito, nelle osservazioni ex art. 95 2c L.F., ha giustificato il ritardo ritenendo che, come cessionaria, non avrebbe in alcun modo potuto presentare domanda "tempestiva" di ammissione al passivo in quanto: 1. la comunicazione ex art. 92 L.F. è stata inviata all'allora cedente il 09.11.2018, 2. la cessione del credito risale al 11.10.2019, 3. la cessionaria è intervenuta nell'E.I. a distanza di circa tre anni dalla suddetta comunicazione ex art. 92 L.F., 4. la cessionaria non ha mai ricevuto alcuna comunicazione dal Fallimento, se non a seguito della domanda di insinuazione.
    Nel P.S.P. predisposto è stata proposta l'inammissibilità della domanda in quanto il Ceditore fondiario cedente, allora proponente nella E.I. in corso, nonostante la comunicazione ex art. 92 L.F. inviata dal curatore il 09.11.2018 e la presa d'atto dell'intervenuta dichiarazione di fallimento dell'esecutato nell'udienza del 22.01.2019 nella quale veniva disposta la vendita dell'immobile pignorato nella E.I., non si è insinuata al passivo nei termini previsti dall'art. ex art. 93 e 101 L.F. (18.09.2020).
    Inoltre, in via subordinata l'istante eccepisce che:
    1. "La prova del credito vantato dall'odierna istanza, rappresentata dal contratto di mutuo fondiario, sopra indicato, è agli atti della procedura esecutiva immobiliare, la cui copia esecutiva è stata trasmessa al Fallimento in allegato alla domanda di insinuazione al passivo, in uno con l'estratto certificato ex art. 50 TUB, recante il dettaglio delle voci di credito per capitale ed interessi. Al riguardo, basti evidenziare che la giurisprudenza maggioritaria conferisce al suddetto estratto piena efficacia probatoria fino a prova contraria.
    Tra le molteplici pronunce, riporta la recentissima Tribunale di Roma 21.07.2022, Est. Russo, secondo cui in caso di mutuo, l'estratto neppure sarebbe necessario: "laddove il credito azionato tragga origine, come nel caso di specie, da un contratto di finanziamento concesso a titolo di mutuo, la prova del credito è raggiunta attraverso la semplice produzione in giudizio del titolo negoziale e l'allegazione dell'inadempimento del mutuatario, gravando su quest'ultimo l'onere di provare il fatto estintivo del credito o di una sua parte in conformità ai principi indicati dalla Corte di Cassazione per il riparto dell'onere della prova (cfr. tra le tante Cass. civ, sez. un., 30.10.2001 n. 13533 e da ultimo Cass. 20.01.2015 n. 826). Quindi con la produzione del contratto la banca qui opposta ha assolto al proprio onere probatorio, avendo dato sufficiente prova degli elementi costitutivi della domanda di restituzione delle somme concesse a mutuo e dei relativi interessi".
    Ciò posto, sostiene la fondatezza della pretesa creditoria accertata anche in seno alla esecuzione immobiliare promossa dalla cedente, e ancora in corso, in fase di vendite.
    Quanto innanzi esposto è già di per sé idoneo a sconfessare la fondatezza dell'eccezione formulata dal Fallimento. In ogni caso, al fine di fugare ogni dubbio, ad integrazione di quanto già prodotto, si allega al presente atto, il conteggio aggiornato dell'esposizione debitoria (All.1) con indicazione della data di inizio della morosità (31/07/2011), della data dell'ultima rata scaduta e non pagata (30/09/2013), della data di passaggio a sofferenza (03/10/2013), del tasso di interesse applicato (euribor 365/3 mesi pari al 3,2%), delle rate insolute (specificate per quota capitale e quota interessi), del capitale residuo, del rateo interessi sul capitale residuo, degli interessi al tasso convenzionale di mora maturati sul capitale al 03/10/2013 e degli interessi al tasso convenzionale di mora maturati dal 04/10/2013 al 09/10/2018 (data della sentenza dichiarativa del fallimento 16.10.2018)";

    2. "a nulla rilevano le considerazioni della curatela in ordine allo scioglimento della comunione legale tra i coniugi mutuatari, a seguito del fallimento del sig. Angelini, atteso che l'obbligazione assunta dalla parte mutuataria (come espressamente pattuito in contratto, all'art. 3 del Capitolato) ha natura solidale ed indivisibile, di talché i debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, e ciascuno di essi è obbligato per la totalità del credito vantato (art. 1292 cod. civ.)"

    Nel P.S.P. predisposto si è eccepito inoltre che l'importo richiesto si riferisce all'intero credito vantato nei confronti dei due mutuatari obbligati, tra loro coniugi, ed allora in regime di comunione legale, e che Il creditore deve sempre fornire la prova del credito azionato stabilendo quanto si pretende per capitale, e quanto per interessi e di che tipo, data la diversità di trattamento degli interessi rispetto al capitale e degli interessi di diversa tipologia.
    Facendo presente che:
    1. nel caso di fallimento di una persona coniugata in regime di comunione legale dei beni, il regime di comunione legale cessa e i beni che ne erano oggetto passano da una situazione di "comunione senza quote" a quella di una "comunione per quote".
    2. Gli interessi devono essere necessariamente dettagliati dal creditore istante, che deve specificare la loro esatta collocazione ante fallimento, data di decorrenza o il periodo di riferimento, nonché il tasso di interesse applicabile, questi vanno indicati nell'istanza di insinuazione al passivo con tutti gli elementi necessari per poter verificarne il calcolo, di modo che, gli organi della procedura possano verificarne l'esatta determinazione dell'importo richiesto. Cass. sez. I civ., n. 21459.

    A Vs. avviso, sulla base di quanto indicato nel P.S.P. e di cui sopra si può trattare di "... ritardo ... dipeso da causa non imputabile al creditore istante"? È corretto quanto rilevato in merito alla richiesta al fallimento dell'intero importo vantato nei confronti dei due mutuatari obbligati e della richiesta di specificazione nell'istanza di insinuazione di quanto si pretende per capitale, e quanto per interessi ammissibili ante fallimento in relazione alla loro tipologia e per l'esatta collocazione ipotecaria e chirografaria?

    Scusandomi della dettagliata esposizione del quesito ritenendola utile per il prezioso confronto, ringrazio.
    • Maurizio Alivernini

      ROMA
      05/12/2022 19:38

      RE: Ultratardiva di creditore cessionario di credito fondiario su U.I. in E.I. in cui il creditore originario era proponente, tardività, coobbligati e interessi.

      … integrando quanto detto in merito alla tardività dell'insinuazione, l'istante precisa di essere succeduto nel lato attivo del rapporto contrattuale oggetto del contendere, nella sola ed esclusiva veste di cessionaria ex art. 1-4 Legge 130/1999 del credito, in precedenza facente capo all'originaria titolare, ovvero Unicredit Spa ricordando che l'art. 4 della Legge 130/1999 non richiama il comma 5 dell'art. 58 del D. Lgs. 385/1993, circostanza che cagiona l'inesistenza di qualsivoglia trasferimento delle situazioni giuridiche soggettive passive, riferibili ai crediti ceduti.
      Secondo il richiedente, l'operazione di cessione del credito non essendo configurabile come una cessione di ramo d'azienda, essa consiste, invero, in una operazione di cartolarizzazione realizzata mediante la cessione a titolo oneroso di crediti pecuniari individuabili in blocco e, come tali, regolamentati, giusta previsione contenuta nell'art. 4 della Legge 130/1999, dalle disposizioni contenute nell'art. 58, commi 2, 3 e 4 del Testo Unico Bancario (D. Lgs. 385/1993), non risultando certamente casuale che il legislatore del 1999 abbia escluso qualsivoglia richiamo al quinto comma del ripetuto art. 58 D. Lgs. 385/1993 e citando Cass. sez. III, n. 21843/2019 del 30/8/2019 che avrebbe ritenuto di non poter condividere l'orientamento che attribuisce alla S.P.V. la titolarità del rapporto obbligatorio dal lato passivo ritenendo che tale orientamento debba estendersi per analogia alla fattispecie de qua, dal momento che l'odierno istante è del tutto estranea agli episodi, inerenti a comportamenti tenuti dalla cedente e in ogni caso imputabili in via esclusiva solo a lui!!!
      Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      06/12/2022 19:51

      RE: Ultratardiva di creditore cessionario di credito fondiario su U.I. in E.I. in cui il creditore originario era proponente, tardività, coobbligati e interessi.

      Lei non ci dice la data in cui è stato dichiarato esecutivo lo stato passivo ma, considerato che lei ha fatto la comunicazione di cui all'art. 92 l. fall. in data 09.11.2018, è presumibile che sia decorso ben più di un anno dalla avvenuta dichiarazione di esecutività dello sttao passivo per cui la insinuazione odierna è da considerare come ultra tardiva, con la conseguenza che essa, a norma dell'ult. comma dell'art. 101 l. fall., è ammissibile "se l'istante prova che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile". Ed di recente la Cassazione (Cass. 05.04.2022, n. 11000) ha statuito che "In tema di ammissione dei crediti al passivo fallimentare, il disposto dell'ultimo commad ell'art. 101 l.fall., relativo alle domande c.d. "ultratardive", va interpretato nel senso che il creditore è chiamato non solo a dimostrare la causa esterna impeditiva della tempestiva o infrannuale sua attivazione, ma anche la causa esterna, uguale o diversa dalla prima, che abbia cagionato l'inerzia tra il momento della cessazione del fattore impediente e il compimento dell'atto, dovendo escludersi che, venuto meno l'impedimento, la richiesta di ammissione al passivo possa comunque essere presentata entro lo stesso termine (dodici mesi) del quale sia stata allegata l'impossibilità di osservanza, essendo necessaria l'attivazione del creditore in un termine ragionevolmente contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del procedimento".
      Orbene la difesa che adduce l'istante per giustificare il ritardo ci sembra del tutto inconsistente in quanto il curatore ha correttamente effettuato la comunicazione di cui all'art. 92 l. fall. al creditore fondiario cedente- che peraltro conosceva sicuramente l'esistenza del fallimento in quanto nell'esecuzione individuale in corso era intervenuto o era comunque presente il curatore- e, per effetto della cessione, il credito si trasferisce nelle condizioni in cui si trova in capo al cedente, dal momento che la cessione dei crediti ha efficacia derivativa, per cui il debitore può far valere nei confronti del cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente, sia attinenti alla validità del titolo costitutivo del credito, sia relative ai fatti modificativi ed estintivi del rapporto anteriori alla cessione od anche posteriori al trasferimento, e anche relativi alla decadenza per tradività. In sostanza, il tempo maturato a favore del cedente, sia esso di decadenza o di prescrizione, non viene meno a seguito della cessione, sicchè doveva essere cura del cessionario informarsi, presso il cedente o altri, se il debitore era stato dichiarato fallito, se il curatore aveva ricevuto la comunicazione ex art. 92 l. fall. se il cedente si era insinuato, se e quando era stato dichiarato i esecutivo lo stato passivo, e così via, assumere cioè tutte le informazioni utili all'esercizio del diritto trasferito. La comunicazione al debitore dell'avvenuta cessione, sostituita nella specie dalla pubblicazione in Gazz. Uff., comporta che da quella data il debitore debba effettuare il pagamento in favore del cessionario, ma poiché il debitore è fallito il cessionario deve ritualmente insinuarsi al passivo, fornendo la prova, qualora, come nel caso, l'insinuazione sia ultra tardiva, che il ritardo non è a lui imputabile, prova che non ha fornito per non aver assunto le informazioni necessari; né può pretendere che il curatore rinnovi a lui la comunicazione ex art. 92 l. fall. non essendo previsto dalla legge questo compito una volta che è stata già effettuata al cedente.
      Né sembrano fondate le argomentazioni suppletive apportate dal cessionario e di cui al suo post aggiuntivo. E' vero infatti che l'art. 4, co. 1, della legge n. 130 del 1999 dispone che "alle cessioni dei crediti poste in essere ai sensi della presente legge si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 58, commi 2, 3 e 4, del testo unico bancario", per cui non richiama il comma quinto di tale articolo, ma tale comma stabilisce soltanto che "I creditori ceduti hanno facoltà, entro tre mesi dagli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2, di esigere dal cedente o dal cessionario l'adempimento delle obbligazioni oggetto di cessione. Trascorso il termine di tre mesi, il cessionario risponde in via esclusiva", che detta regole completamente estranee alla vicenda in cui si sta discutendo di insinuazione ultra tardiva e di prova della incolpevolezza del ritardo.
      La inammissibilità rende superflue le ulteriori difese nel merito.
      Zucchetti Sg srl