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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
Passivo -prededuzione
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Domenica Cristina Tripaldi
Potenza13/03/2022 10:10Passivo -prededuzione
Sottopongo al vostro autorevole parere il seguente caso.
Procedura di fallimento con esercizio provvisorio. Il curatore subentra in alcuni rapporti di lavoro assumendo tutti i relativi obblighi, ex art. 72 l.f. . Indi i debiti per mensilità arretrate, come pure quello per TFR che maturerà alla cessazione del rapporto di lavoro, devono essere riconosciuti in prededuzione.
Nel corso della gestione provvisoria il curatore intende pagare le mensilità che via via maturano, come pure i fornitori strategici e funzionali alla stessa gestione, senza che questi debiti concorrano con la prededuzione per mensilità arretrate alla data del fallimento o per TFR di spettanza di quei lavoratori il cui rapporto di lavoro, nelle more, è cessato. E' corretto tale comportamento? Oppure, al contrario, il curatore deve elaborare piani di riparto per l'intera prededuzione prevedendo pagamenti parziali e, soprattutto, con riferimento alla gestione provvisoria, non tempestivi, con l'effetto di poterla compromettere?
Ringrazio sin da ora
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza14/03/2022 18:33RE: Passivo -prededuzione
La risposta alle sue domande si trova negli ultimi tre commi dell'art. 104 l.fall., che riportiamo, per la parte che interessa:
Co. 7. "Durante l'esercizio provvisorio i contratti pendenti proseguono, salvo che il curatore non intenda sospenderne l'esecuzione o scioglierli".
Co. 8. "I crediti sorti nel corso dell'esercizio provvisorio sono soddisfatti in prededuzione ai sensi dell'articolo 111, primo comma, n. 1)".
Co. 9. "Al momento della cessazione dell'esercizio provvisorio si applicano le disposizioni di cui alla sezione IV del capo III del titolo II".
Come vede, in forza del settimo comma, il principio generale della sospensione dei contratti pendenti è sostituito, in caso di esercizio provvisorio, da quello della "prosecuzione" degli stessi, salva diversa valutazione del curatore. Di modo che, se l'esercizio è stato disposto con la sentenza di fallimento, i rapporti di lavoro, che qui interessano, continuano automaticamente, salvo che il curatore non preferisca sciogliersi; se l'esercizio è disposto non con la sentenza dichiarativa di fallimento ma successivamente in corso di procedura, si applica al momento del fallimento la ordinaria disciplina dii cui agli artt. 72 e segg. l. fall. per la quale, alcuni contratti continuano di diritto, altri si sciolgono automaticamente e altri, come quelli di lavoro, entrano in una fase di quiescenza in attesa della decisione del curatore se subentrare o sciogliersi.
nel momento in cui viene disposto l'esercizio provvisorio i rapporti che non siano stati sciolti dal curatore, escono da questa fase di sospensione e continuano per la durata dell'esercizio provvisorio. Alla cessazione del quale, in forza della disposizione di cui al nono comma, i contratti di lavoro ritornano alla situazione in cui si trovavano prima dell'apertura dello stesso, ossia in quella fase di sospensione in attesa della decisione definitiva del curatore di sciogliersi o non dal rapporto di lavoro in applicazione della normativa di cui agli artt. 72 e segg.; il comma ottavo attribuisce la prededuzione ai crediti sorti nel corso dell'esercizio provvisorio e solo a questi.
in altre parole l'esercizio provvisorio costituisce una forma di parentesi che si inseroisce in presenza di precise condizione nella esecuzione fallimentare, che ha anche una sua gestione di cui nel fallimento rientra il risultato finale della differenza tra entrate e uscite, di modo che lei può pagare in prededuzione i crediti di qualsiasi genere che maturano nel corso dell'esercizio provvisorio e, per quanto riguarda i dipendenti, le mensilità e non il TFR, che scade al momento della cessazione del rapporto.
terminata questa parentesi riprende la sua libertà di sciogliersi dai rapporti pendenti, compresi quelli di lavoro e i dipendenti faranno valere al passivo le loro pretese per i crediti concorsuali. L'unico dubbio che rimane è se le quote del TFR maturate nel periodo di esercizio provvisorio possano godere della prededuzione, ma siamo propensi ad escluderlo, in quanto il credito diventa liquido ed esigibile al momento della cessazione del rapporto ed è unitariamente considerato.
Zucchetti Sg srl
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