Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Istanza di ammissione ex art 52 e 103 l.f.

  • Marco Resta

    Roma
    30/09/2014 16:29

    Istanza di ammissione ex art 52 e 103 l.f.

    Buongiorno a tutti.
    Mi ritrovo a dover esaminare, quale Curatore, l'istanza di ammissione al passivo ex art 103 l.f. per l'accertamento dell'esistenza/opponibilità di un'ipoteca iscritta su immobile della società fallita, ma a garanzia del debito di un terzo.
    La necessità dell'accertamento trae origine dalla nuova formulazione dell'art 52 l.f. che nella nuova stesura postula l'accertamento anche dei diritti reali su beni immobili.
    L'applicativo FALLCO non prevede questa eventualità, che in relazione ad ipotesi di diritti reali di diversa natura (es.: di godimento).
    Confido in un aiuto
    saluti
    marco Resta
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      30/09/2014 19:05

      RE: Istanza di ammissione ex art 52 e 103 l.f.

      Classificazione: RIVENDICA E RESTITUZIONE
      Non è esatto che l'applicativo Fallco non preveda la possibilità della rivendica di bene immobile nel fallimento del terzo datore di ipoteca, dal momento che il programma offre tutti gli estremi per attuare la registrazione e la gestione di una situazione del genere, ma il fatto è che la giurisprudenza della Cassazione, in primo luogo, ha costantemente affermato che non è ammissibile la partecipazione al passivo del creditore beneficiario dal momento che questi non vantava alcun credito verso il fallito che ha infatti concesso ipoteca a garanzia di debito altrui e non proprio, attuando un caso di responsabilità senza debito (il fallito, cioè, pur non essendo personalmente obbligato al pagamento di un debito altrui, ha concesso volontariamente ipoteca su un proprio bene a garanzia di questo debito. Esclusa l'esistenza di un titolo ad intervenire nella fase di ammissione dei crediti, poiché l'ipoteca, finché non è revocata, lascia integro il diritto a partecipare alla distribuzione del ricavato della vendita del bene, per consentire al creditore ipotecario di partecipare, a tutela del suo diritto, al concorso sostanziale sul bene oggetto della sua garanzia, incluso nel patrimonio fallimentare o, per meglio dire, per consentirgli di esercitare il diritto di sottrarre al concorso degli altri creditori il ricavato dei beni assoggettati alla sua garanzia nei limiti del credito per cui l'ipoteca era stata data e iscritta, ha escogitato il ricorso ad un mezzo processuale corrispondente a quello dell'intervento nell'esecuzione individuale nel momento in cui si procede alla distribuzione del ricavato dal bene oggetto della sua garanzia specifica e, quindi, di attribuirgli il diritto di intervenire nella fase del riparto fallimentare.
      E' cambiato qualcosa dopo la riforma, per il fatto che il nuovo art. 52 estende il rito dell'accertamento del passivo anche ai diritti immobiliari?
      Sarebbe opportuno, a nostro avviso, un mutamento di indirizzo, che ancora non vi è stato, in modo che anche le controversie aventi ad oggetto tali beni siano soggette al contraddittorio incrociato tra i creditori, che non è certo assicurato nella fase del riparto, ove non vi è una udienza deputata a questo scopo e i singoli creditori possono solo proporre reclamo al giudice delegato avverso il progetto di riparto ai sensi dell'art. 36. Tuttavia permangono non poche difficoltà a pervenire a questo risultato perché il beneficiario dell'ipoteca, a differenza dell'ipotecario su un bene del fallito per un debito proprio, non ha diritto a partecipare al concorso con gli altri creditori né a veder passare al chirografo la parte eventualmente non soddisfatta del proprio credito, né ad ottenere la restituzione del bene non essendone proprietario né avendo altro titolo, ma semplicemente ha diritto a sottrarre all'esecuzione fallimentare il bene posto a sua garanzia, ad attuare, cioè né una rivendica né una restituzione del bene che costituiscono l'oggetto tipico delle azioni di cui all'art. 103 l.f., ma ad ottenere la separazione del bene, che oggi, però, la legge non prevede più. Tesi che dottrina avveduta ha proposto, ma fin quando non vi è una pronuncia della S.C. in tal senso o comunque che dica una parola chiara alla luce delle modifiche introdotte dalla riforma, la situazione rimane quella che è.
      Noi, da parte nostra siamo vigili sulle novità, e appena vi uno spunto provvederemo ad adeguare il programma alle nuove indicazioni; nel frattempo può gestire la situazione con una finta ammissione al passivo in via ipotecaria e facendo un riparto soltanto per i creditori ipotecari.
      Zucchetti Sg Srl