Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

pignoramento presso terzi imputazione alle spese

  • Marcello Saba

    Sassari
    04/03/2014 13:24

    pignoramento presso terzi imputazione alle spese

    Un dipendente ha promosso un'azione di pignoramento presso terzi permettendo il soddisfo parziale del credito per TFR. Successivamente, intervenuto il fallimento, il dipendente nell'insinuazione al passivo ha imputato i pagamenti ricevuti, prima della data della sentenza, alle spese del procedimento monitorio, alle spese di pignoramento e successivamente al credito per il TFR.
    In sede di ammissione del credito di lavoro al passivo il curatore deve procedere ad una diversa imputazione delle somme che il dipendente ha ricevuto, in quanto si creerebbe una disparità di trattamento rispetto a coloro che non hanno promosso l'azione di pignoramento e non hanno ricevuto alcuna somma. E' corretto? Grazie.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      05/03/2014 16:57

      RE: pignoramento presso terzi imputazione alle spese

      Il credito per Tfr va tenuto distinto da quello per le spese legali; queste ultime a loro volta, vanno distinte tra spese di cognizione (nel suo caso le spese del decreto ingiuntivo e precetto) e spese di esecuzione (dal pignoramento in poi) perché ciascuna di queste voci gode di un trattamento diverso. Il credito per Tfr è assistito dal privilegio generale di cui all'art. 2751 bis n. 1 c.c., le spese del decreto ingiuntivo non godono di alcun privilegio e le spese per l'esecuzione rientrano invece nel privilegio, che viene prima di tutti, di cui all'art. 2755 c.c. (se l'esecuzione è mobiliare) o di cui all'art. 2777 (se l'esecuzione è immobiliare), salvo a degradare in chirografo in caso di pignoramento negativo.
      Di conseguenza, il credito vantato dall'istante si può dividere in due voci: una assorbe il credito privilegiato per Tfr per spese di esecuzione e l'altra il credito chirografario per spese di giustizia di cognizione ed esecutive. Queste distinzioni sono importante ai fini della risposta alla sua domanda perché, a norma del secondo comma dell'art. 1193 c.c., in caso di più debiti verso la stessa persona, ove il debitore non abbia fatto una espressa imputazione, "il pagamento deve essere imputato al debito scaduto; tra più debiti scaduti, a quello meno garantito; tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il debitore; tra più debiti ugualmente onerosi, al più antico". Nel suo caso, quindi, essendo i debiti tutti scaduti, il pagamento parziale va imputato prima al debito meno garantito, ossia a quello chirografario per spese giudizio di cognizione, e poi via ai crediti privilegiati, e tra questi, prima a quello meno garantito. Tra questi non è agevole dire quale è meno garantiro perché quello per spese di giustizia precede tutti nella graduatoria ma è un privilegio speciale, nel mentre quello per Tfr viene dopo nell'ordine, ma è generale e può essere pagato in via sussidiaria dall'Inps; nell'incertezza si può scegliere o la via rigorosa che tiene conto soltanto dell'ordine, per cui la somma ricevuta, dopo la prima imputazione alle spese di cognizione, andrebbe imputata al credito per Tfr, oppure si può essere più elastici e ritenere meno garantito il credito per spese esecutive e imputare a questa voce la somma residuata, per poi passare al Tfr che per la parte impagata verrà anticipato dall'Inps
      Zucchetti Sg Srl