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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
albo curatori fallimentari primo popolamento
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Daniela Chieppa
RIONERO IN VULTURE (PZ)29/02/2020 11:50albo curatori fallimentari primo popolamento
Spett.le redazione,
gradirei Vs parere in merito alla normativa sul nuovo albo curatori- primo popolamento - anche alla luce della riduzione degli incarichi da 4 a 2 nel quadriennio. Come va calcolato appunto il quadriennio andando indietro di quattro anni dal 14 marzo 2019 ( data entrata in vigore art 356 cci)pertanto sino al 14 marzo 2015 oppure sino al 01.01.2015 ?
la mia situazoione è la seguente ( oltre a diveri incarichi ante 2015)
nomina 1 incarico il 29.01.2015
nomina 2 incarico il 05.03.2015.
Oppure visto la proroga dell' istituzione dell' Albo va considerata altra data ?
Grazie
rag. Daniela Chieppa
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza02/03/2020 09:14RE: albo curatori fallimentari primo popolamento
A noi sembra abbastanza chiaro che il quadriennio per il primo popolamento dell'albo vada calcolato prendendo come dies a quo per il conteggio a ritroso la data di entrata in vigore dell'art. 356 CCII, che è quella del trentesimo giorno dalla pubblicazione del testo in Gazzetta Ufficiale; tale pubblicazione è avvenuta il 14 febbraio 2019, per cui la data di riferimento è quella del 16 marzo 2019.
Invero, con il decreto correttivo, nella sua ultima versione, approvata in via provvisoria dal CdM il 13.2.2020 e trasmessa alle competenti commissioni parlamentari per il parere, il comma secondo dell'art. 356 del CCII assume il seguente tenore:
"Possono ottenere l'iscrizione i soggetti che, in possesso dei requisiti di cui all'art. 358, comma 1, dimostrano di aver assolto gli obblighi di formazione di cui all'articolo 4, comma 5, lettere b), c) e d) del decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n.202 e successive modificazioni. Per i professionisti iscritti agli ordini professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, dei consulenti del lavoro la durata dei corsi di cui al predetto articolo 4, comma 5, lettera b), è di quaranta ore. Ai fini del primo popolamento dell'albo, possono ottenere l'iscrizione anche i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 358, comma 1, che documentano di essere stati nominati, alla data di entrata in vigore del presente articolo, in almeno due procedure negli ultimi quattro anni, curatori fallimentari, commissari o liquidatori giudiziali, ovvero, ai fini della nomina quali componenti dell'OCRI, i soggetti di cui all'articolo 352. Costituisce condizione per il mantenimento dell'iscrizione l'acquisizione di uno specifico aggiornamento biennale, ai sensi del predetto decreto. La Scuola superiore della magistratura elabora le linee guida generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento. I requisiti di cui all'articolo 358, comma 1, lettera b), devono essere in possesso della persona fisica responsabile della procedura, nonché del legale rappresentante della società tra professionisti o di tutti i componenti dello studio professionale associato".
Collegando questa ultima versione alle norme richiamate o interessate, si deduce, a nostro avviso, che possono ottenere l'iscrizione all'albo per la nomina a curatori, commissari giudiziali, liquidatori e membri OCRI, oltre agli avvocati, iscritti ODCEC e consulenti del lavoro che (fermi i requisiti soggettivi) abbiano assolto gli obblighi di 40 ore di formazione e di tirocinio e gli esperti aziendali che (sempre fermi i requisiti soggettivi) abbiano assolto gli obblighi di 200 ore di formazione e di tirocinio, anche, in questa fase iniziale di primo popolamento dell'albo, gli avvocati, iscritti ODCEC ed esperti aziendali che (fermi i requisiti soggettivi) siano stati già nominati in almeno due procedure fra il 16 marzo 2015 e il 16 marzo 2019.
In sostanza per essere iscritti all'albo in via di primo popolamento, allo scopo di ottenere la nomina a curatore, che a lei interessa, è necessario avere i requisiti di onorabilità fissati dall'art. 356, comma 3 e, alternativamente, essere avvocato o iscritto ODCEC (anche in forma societaria o associata) o essere esperto aziendale ex art. 28 l.fall. ed essere stato nominato curatore fallimentare, commissario o liquidatore giudiziale in almeno due procedure fra il 16 marzo 2015 e il 16 marzo 2019.
Zucchetti SG srl-
Daniela Chieppa
RIONERO IN VULTURE (PZ)02/03/2020 12:40RE: RE: albo curatori fallimentari primo popolamento
MI SEMBRA ALLORA DI AVER CAPITO CHE CON IL DECRETO CORRETTIVO CHI E' ISCRITTO AD UN OCC ED ABBIA ASSOLTO ALLA FORMAZIONE BIENNALE PREVISTA PUO' CHIEDERE ISCRIZIONE ALBO CURATORI PRIMO POPOLAMENTO SENZA LA FREQUENZA A NESSUN CORSO
GRAZIE-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza02/03/2020 20:03RE: RE: RE: albo curatori fallimentari primo popolamento
Non proprio.
La condizione indispensabile per poter essere iscritti nell'albo di curatori è possedere i requisiti di cui all'art. 358 CCII, e, quindi, a tali cariche possono aspirare:
a) gli iscritti agli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro;
b) gli studi professionali associati o società tra professionisti, sempre che i soci delle stesse siano in possesso dei requisiti professionali di cui alla lettera a), e, in tal caso, all'atto dell'accettazione dell'incarico, deve essere designata la persona fisica responsabile della procedura;
c) coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società di capitali o società cooperative, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purchè non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale.
Tali qualifiche non bastano, perché costoro devono dimostrare di aver assolto gli obblighi di formazione di cui all'articolo 4, comma 5, lettere b), c) e d) del decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n.202 e successive modificazioni. Che sono i requisiti di qualificazione professionale dei gestori della crisi iscritti negli elenchi di cui alle sezioni A e B, che consistono:
b) nel possesso di una specifica formazione acquisita tramite la partecipazione a corsi di perfezionamento istituiti a norma dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, di durata non inferiore a duecento ore nell'ambito disciplinare della crisi dell'impresa e di sovraindebitamento, anche del consumatore. I corsi di perfezionamento sono costituiti …….;
c) nello svolgimento presso uno o piu' organismi, curatori fallimentari, commissari giudiziali, professionisti indipendenti ai sensi della legge fallimentare, professionisti delegati per le operazioni di vendita nelle procedure esecutive immobiliari ovvero nominati per svolgere i compiti e le funzioni dell'organismo o del liquidatore a norma dell'articolo 15 della legge, di un periodo di tirocinio, anche in concomitanza con la partecipazione ai corsi di cui alla lettera b), di durata non inferiore a mesi sei che abbia consentito l'acquisizione di competenze mediante la partecipazione alle fasi di elaborazione ed attestazione di accordi e piani omologati di composizione della crisi da sovraindebitamento, di accordi omologati di ristrutturazione dei debiti, di piani di concordato preventivo e di proposte di concordato fallimentare omologati, di verifica dei crediti e di accertamento del passivo, di amministrazione e di liquidazione dei beni;
d) nell'acquisizione di uno specifico aggiornamento biennale, di durata complessiva non inferiore a quaranta ore, nell'ambito disciplinare della crisi dell'impresa e di sovraindebitamento, anche del consumatore, acquisito presso uno degli ordini professionali di cui al comma 2 ovvero presso un'universita' pubblica o privata.
Il correttivo ha precisato che "Per i professionisti iscritti agli ordini professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, dei consulenti del lavoro la durata dei corsi di cui al predetto articolo 4, comma 5, lettera b), è di quaranta ore (200 ore se esperto aziendale), fermo restando che debbono dimostrare di aver svolto il tirocinio semestrale di cui al d.m. 202/2014 e di aver adempiuto all'obbligo di aggiornamento biennale di cui al d.m. 202/2014 (naturalmente solo per coloro che abbiano frequentato il corso di cui sopra da più di due anni).
Questi sono i requisiti per l'iscrizione cd. ordinaria. Poi è previsto un primo popolamento dell'albo nel quale possono ottenere l'iscrizione i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 358, comma 1, (gli iscritti agli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro, ecc.) che, anche se non hanno assolto gli obblighi di formazione di cui all'articolo 4, comma 5, lettere b), c), d) del decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n.202 "documentano di essere stati nominati, alla data di entrata in vigore del presente articolo (16.3.2019), in almeno due procedure negli ultimi quattro anni (a partire, quindi dal 16.3.2015), curatori fallimentari, commissari o liquidatori giudiziali.
Al solo fine della nomina quali componenti dell'OCRI, possono essere iscritti- evidentemente in una sezione a parte- i soggetti di cui all'articolo 352, ossia i soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o all'albo degli avvocati i quali abbiano svolto funzioni di commissario giudiziale, attestatore o abbiano assistito il debitore nella presentazione della domanda di accesso in almeno tre procedure di concordato preventivo che abbiano superato la fase dell'apertura o tre accordi di ristrutturazione dei debiti che siano stati omologati.
Zucchetti SG srl
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