Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Concorso del creditore sociale nel fallimento dei singoli soci illimitatamente responsabili

  • Claudio Del Prete

    Porcari (LU)
    10/05/2016 11:19

    Concorso del creditore sociale nel fallimento dei singoli soci illimitatamente responsabili

    IL FATTO:
    La società Beta SNC che versava gia in una situazione di difficoltà economica decide di trasformarsi in SRL. L'atto di trasformazione è iscritto nel registro delle imprese in data 1 febbraio 2015.
    Il giorno 5 marzo 2015 la società contrae un debito nei confronti del fornitore Gamma. Alla scadenza convenuta per il pagamento la società manifesta l'impossibilità di saldare tale debito.
    In data 10 ottobre la società Beta viene dichiarata fallita.
    La società non ha attivo fallimentare.
    Il fallimento viene quindi esteso anche ai soci ex art. 147 L.F. in quanto non è ancora decorso un anno dalla cessazione della loro responsabilità illimitata derivata dalla trasformazione e viene accertato che l'insolvenza della società atteneva già, in tutto o in parte, a debiti esistenti alla data della trasformazione.


    IL QUESITO:
    Il creditore Gamma può insinuarsi al passivo dei singoli soci e quindi soddisfarsi su tale massa fallimentare, nonostante il suo credito sia sorto solo dopo la trasformazione della società?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      10/05/2016 22:39

      RE: Concorso del creditore sociale nel fallimento dei singoli soci illimitatamente responsabili

      Cass. 18.11.2013, n. 25846 ha statuito che "In seguito alla trasformazione di una società di persone in una società di capitali, soltanto la società risponde delle nuove obbligazioni, risultando la responsabilità illimitata dei soci incompatibile con la disciplina delle società di capitali". La vicenda esaminata dalla Corte riguardava la trasformazione di una sas in srl e, con riferimento al socio accomandatario, ha sottolineato come l'iscrizione nel registro delle imprese della trasformazione costituisca una svolta determinate in quanto per tutte le obbligazioni contratte prima di tale momento continuano ad essere responsabili – anche dopo la trasformazione – i soci a titolo personale, se manca il consenso (esplicito o presunto) dei creditori alla trasformazione della società; invece per tutti i debiti successivi alla trasformazione risponde solo il capitale della società di capitali risultante dalla trasformazione essendo solo la nuova società responsabile delle nuove obbligazioni sociali.
      Problema diverso è quello della dichiarazione di fallimento, nel senso che entro l'anno dall'iscrizione della trasformazione nel registro delle imprese, i soci illimitatamente responsabili possono essere dichiarati falliti se l'insolveza risale d epoca anteriore alla trasformazione.
      In conclusione, nel suo caso, del debito contratto dalla srl risponde solo la società, per cui il creditore non può insinuarsi al passivo del fallimento dei soci dichiarti falliti.
      Zucchetti Sg srl

      • Claudio Del Prete

        Porcari (LU)
        11/05/2016 11:37

        RE: RE: Concorso del creditore sociale nel fallimento dei singoli soci illimitatamente responsabili

        La risposta fornita è condivisibile per quanto attiene al profilo della responsabilità del socio per le obbligazioni sorte prima della trasformazione ma non convince nel caso in cui entro l'anno dalla trasformazione venga dichiarato anche il fallimento dei soci illimitatamente responsabili ex art. 147, 2^ comma L.F.
        La sentenza citata infatti non affronta tale profilo limitandosi a rilevare che, decorso l'anno, il fallimento dei soci ancorche non liberati dai creditori anteriori, non può essere dichiarato.
        Ma una volta dichiarato il fallimento dei soci illimitatamente responsabili su tale massa fallimentare concorrono sia i creditori vecchi (ante trasformazione) che nuovi (post trasformazione) ?
        L'art 147 L.F non fa distinzione in tal senso.
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          12/05/2016 19:36

          RE: RE: RE: Concorso del creditore sociale nel fallimento dei singoli soci illimitatamente responsabili

          Prendiamo atto della sua idea, ma ci permettiamo di dissentire.
          In realtà la S. Corte, con la sentenza citata n. 25846 del 2013 ha detto esattamente quanto da noi parafrasato nella precedente risposta. Riportiamo, infatti, il brano testuale della sentenza per la parte che interessa: "La liberazione del socio dalle obbligazioni preesistenti alla trasformazione è fatto diverso dalla cessazione della responsabilità illimitata. Invero, in mancanza del consenso esplicito o presunto dei creditori alla trasformazione di una società di persone in società di capitali, il socio illimitatamente responsabile della prima non è liberato dalle obbligazioni sociali contratte sino al momento della trasformazione e continua a risponderne illimitatamente; tuttavia, dopo che la trasformazione ha avuto luogo, soltanto la società risponde delle nuove obbligazioni sociali non essendo prevista alcuna ultrattività della responsabilità illimitata del socio, incompatibile con la disciplina delle società di capitali. Ne consegue che, ai sensi della L. Fall., art. 147, comma 2, decorso un anno dalla iscrizione della trasformazione nel registro delle imprese, non può più essere dichiarato il fallimento del socio già illimitatamente responsabile". Concetto ripreso pari pari da Cass. 05/03/2015 n. 4498.
          E' vero quindi che la Corte si è interessata degli effetti del consenso (o mancanza di consenso) alla trasformazione ai fini della dichiarazione di fallimento, ma ha chiarito, a nostro avviso in modo inequivoco, che il socio illimitatamente responsabile risponde solo delle obbligazioni anteriori alla trasformazione, il che non esclude che possa essere dichiarato fallito entro un anno dalla iscrizione della delibera di trasformazione al registro delle imprese per rispondere sempre di queste obbligazioni, e non delle successive, delle quali è responsabile la sola società di capitali trasformata. E' su queste obbligazioni anteriori alla trasformazione che incide il consenso dei creditori e non a caso, per il fallimento del socio che ha perso la responsabilità illimitata, è richiesto che l'insolvenza risalga all'epoca in cui egli era illimitatamente responsabile.
          Ciò perché, i creditori anteriori alla trasformazione hanno fatto affidamento anche sulla garanzia loro offerta dal patrimonio personale dei soci illimitatamente responsabili, per cui, per evitare che, in caso di trasformazione di una società di persone in società di capitali, i creditori anteriori alla trasformazione restino privati di tale garanzia per effetto della trasformazione, il legislatore (con una disposizione risultata sostanzialmente immutata anche a seguito della riforma del diritto societario) ha concesso ai creditori la possibilità, non di impedire la trasformazione, ma di negare il loro consenso a che i soci siano liberati dalla responsabilità per le obbligazioni pregresse. In sostanza, a seguito della trasformazione di una società di persone in società di capitali (che non comporta l'estinzione di un soggetto e la creazione di un altro soggetto, ma la semplice modificazione della struttura e dell'organizzazione societaria, rimane la responsabilità illimitata dei soci derivante dal precedente assetto giuridico, salvo che i creditori sociali abbiano aderito alla trasformazione ai sensi dell'art. 2499 c.c.".(ora art. 2500quinquies) ed abbiano, quindi, dato il consenso. (espresso o presunto a seguito delle formalità di cui al secondo comma) alla liberazione dei soci dalla responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali anteriori.
          Per le obbligazioni contratte dalla società di capitali trasformata- e quindi successivamente alla trasformazione- non ricorre la stessa necessità di tutela dei creditori perché questi non hanno potuto fare affidamento sulla responsabilità dei soci, per cui non vi è alcun dubbio che di tali obbligazioni risponda soltanto la società, Se i soci illimitatamente responsabili non rispondono di queste obbligazioni, i creditori non possono ad essi chiederne l'adempimento né nell'ordinario giudizio né in sede fallimentare in caso di fallimento; diversamente si dovrebbe considerare il fallimento come una causa di estensione della responsabilità illimitata oltre la trasformazione, in contrasto con i diritti civilistici.
          Non è esatto, quindi, che il socio fallito risponde di tutti i debiti della società, anche di quelli successivi alla trasformazione in forza dell'art. 147 l.f., che non opererebbe alcuna distinzione in proposito. L'art. 147, al contrario, si preoccupa, al primo comma, di individuare nella società in nome collettivo e nelle società in accomandita semplice e per azioni le società i cui soci illimitatamente responsabili possono essere dichiarati falliti per ripercussione, per cui questa parte della norma escluderebbe il fallimento dei soci di una srl; il secondo comma, poi dice quanto in precedenza da noi sostenuto, in quanto prevede che "il fallimento dei soci di cui al comma primo non può essere dichiarato decorso un anno dallo scioglimento del rapporto sociale o dalla cessazione della responsabilità illimitata anche in caso di trasformazione, fusione o scissione, se sono state osservate le formalità per rendere noti ai terzi i fatti indicati. La dichiarazione di fallimento è possibile entro l'anno, posto come termine di certezza del diritto, solo se l'insolvenza della società attenga, in tutto o in parte, a debiti esistenti alla data della cessazione della responsabilità illimitata", ma non dice affatto che una volta dichiarati falliti questi soci rispondano di tutte le obbligazioni, anche successive alla perdita della responsabilità illimitata.
          Né deve stupire che possano esistere sfere differenziate di responsabilità nel fallimento. Questo accade quantitativamente, non solo nel caso di trasformazione, fusione o scissione, ma anche nel caso del fallimento del socio escluso, receduto o deceduto, ed anche al fallimento del socio occulto scoperto in momento successivo alla dichiarazione di fallimento della società, oppure, sotto il profilo qualitativo del socio che abbia dato garanzie reali per debiti societari; fuori del campo societario, basti pensare ai fallimenti, dichiarati in tempi diversi, di distinti condebitori solidali, (e le disposizioni fallimentari sul trattamento della solidarietà sono, alla fin fine, quelle che regolano anche la responsabilità dei soci di società di persone, una volta intervenuto il fallimento). In tutti questi casi, la partecipazione dei creditori ai rispettivi stati passivi è necessariamente influenzata, quantitativamente, dai limiti temporali della operatività della responsabilità di ciascun socio e, qualitativamente, dalle garanzie che assistono il credito nei confronti di ciascuno di essi.
          Ovviamente questo è il nostro pensiero e, come sempre diciamo ed è sottinteso a tutte le nostre risposte, non abbiamo alcun pretesa di convincere i nostri interlocutori perché noi partecipiamo alla discussione sul Forum come qualsiasi altro interventore.
          Zucchetti SG srl

          • Roberto Lombardi

            Livorno
            30/04/2017 12:12

            RE: RE: RE: RE: Concorso del creditore sociale nel fallimento dei singoli soci illimitatamente responsabili

            Due domande in merito al quesito:
            1) Può dirsi lo stesso anche nel caso in cui il credito di Gamma Srl derivi da una forniture relativa ad un contratto di somministrazione di materie prime stipulato antecedentemente la trasformazione?
            2)Se si potesse dimostrare che la proprietà delle materie prime fornite, ai sensi dell'art. 1378, è passata alla Beta prima della pubblicazione della decisione di trasformazione nel registro delle imprese, si applica l'art. 10 l.fall. alla trasformazione? Occorrerebbe chiedere ai sensi dell'art. 10 l.fall. il fallimento della vecchia Beta s.n.c., posto che i soci falliscono in estensione solo con il fallimento di una società individuata tra quelle del 1 comma dell'art. 147 l.fall., o comunque occorrerebbe chiederlo della Beta s.r.l. e dunque dei soci ex art. 147 l.fall.?
            • Zucchetti Software Giuridico srl

              Vicenza
              02/05/2017 13:32

              RE: RE: RE: RE: RE: Concorso del creditore sociale nel fallimento dei singoli soci illimitatamente responsabili

              Come abbiamo cercato di dire nelle risposte che precedono, il punto insuperabile è che delle obbligazioni sorte dopo la trasformazione risponde esclusivamente la società di capitali risultato della trasformazione e non i soci della società di persone che era stata trasformata, per cui la iscrizione nel registro delle imprese della delibera di trasformazione segna lo spartiacque tra le diverse responsabilità. Lei, crediamo non a caso, parla di un contratto di somministrazione stipulato prima della trasformazione e continuato dopo al quale la srl si è resa inadempiente non pagando le relative prestazioni effettuate dopo la trasformazione; anche in questo caso vale lo stesso principio solo che bisogna a monte risolvere il diverso problema della frazionabilità o unitarietà del contratto e delle singole prestazioni, posto che caratteristica del contratto di somministrazione sono continuità o periodicità delle prestazioni e unitarietà del contratto nonostante la pluralità delle prestazioni.
              Allo scopo crediamo che si possa fare ricorso alla tradizionale giurisprudenza che, nel distinguere la vendita a consegne ripartite dalla somministrazione, ha precisato che "mentre la prima è caratterizzata dalla unicità della prestazione, avente ad oggetto la consegna di una quantità predeterminata di cose da effettuarsi in più riprese per agevolare l'esecuzione o il ricevimento della prestazione stessa, nella seconda si ha una pluralità di prestazioni periodiche di cose, la cui consegna è frazionata nel tempo per corrispondere ad un fabbisogno periodico del somministrato, anche se nel contratto è indicata la quantità complessiva delle cose di cui si prevede che costui, nel tempo di durata del rapporto, possa avere bisogno" (Cass. 17/11/1983, n. 6864).
              Crediamo pertanto che, anche nella fattispecie in esame si possano tenere distinte le prestazioni antecedente alla trasformazione – delle quali rispondeva la vecchia società e i soci illimitatamente responsabili, se non liberati dai creditori- e le prestazioni successive alla trasformazione, delle quali risponde soltanto la società di capitali emersa dalla trasformazione. Né questa conclusione ci sembra in contraddizione con l'art. 74 l.f., per il quale "se il curatore subentra in un contratto ad esecuzione continuata o periodica deve pagare integralmente il prezzo anche delle consegne già avvenute o dei servizi già erogati", giacchè questa soluzione nel fallimento è dettata dall'esigenza di realizzare una sostanziale equità, per non costringere il somministrante in bonis a continuare le somministrazioni a favore del fallimento e, ciononostante, imporgli la falcidia concorsuale per le prestazioni già eseguite. Nel caso, invece non si parla del subentro del curatore nel contratto ma degli effetti della trasformazione societaria su un contratto di durata.
              Quanto al secondo quesito, ricordiamo che, nella fattispecie in esame, i soci della originaria snc sono già stati dichiarati falliti, e ciò senza la necessità di dichiarare il fallimento della snc perché, come abbiamo ampiamente spiegato, la trasformazione di una società di persone in società di capitali non comporta l'estinzione di un soggetto e la creazione di un altro soggetto, ma la semplice modificazione della struttura e dell'organizzazione societaria; rimane, pertanto, la responsabilità illimitata dei soci derivante dal precedente assetto giuridico, salvo che i creditori sociali abbiano aderito alla trasformazione ai sensi dell'art. 2500quinquies ed abbiano, quindi, dato il consenso. (espresso o presunto a seguito delle formalità di cui al secondo comma) alla liberazione dei soci dalla responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali anteriori.
              Zucchetti Sg srl